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1. – L’intervenuta stipula del contratto di appalto non attrae all’alveo della giurisdizione del G.O. la controversia inerente la domanda di annullamento dell’aggiudicazione, potendo il G.A. annullare gli atti di gara, dai quali consegue l’automatica perdita di efficacia del contratto stipulato.
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2. – A seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione di gara, la P.A. è tenuta ad adottare provvedimenti di autotutela con cui annulli o revochi il contratto stipulato, provvedimenti che diversamente verranno adottati dal Commissario ad acta a seguito di giudizio di ottemperanza.
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3. – L’art. 83 d.lgs. 163/06, ante modifica da parte del d.lgs. 152/08, nella parte in cui permetteva alla Commissione di fissare subcriteri, contrastava con la normativa comunitaria e doveva pertanto essere disapplicato, con la conseguenza che è legittimo l’operato della Commissione che non si sia dotata di subcriteri anche prima della disposta modifica.
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4. – Nelle gare di appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa il punteggio numerico è sufficiente nei casi in cui i criteri previsti nella lex specialis siano sufficientemente dettagliati, circostanza da verificare in concreto.
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