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n. 5-2009 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 24 aprile 2009 n. 1140
Pres.F.F. Lotti – Est. Malanetto
Ro & Ro Soc. Coop. Sociale in proprio e quale capogruppo della costituenda ATI (avv.ti Barilati, Re) c. Consorzio Socio Assistenziale Alba – Langhe – Roero (avv.ti Scaparone, Picco) e Soc. Coop. Sociale Progetto Emmaus (avv.ti Bongioanni, Cotto)


1. – Giustizia amministrativa – Legittimazione ad agire – Appalti – Capogruppo di costituendo raggruppamento – Legittimazione ad agire in proprio – Esclusione legittimazione ad agire per altre società.

 

2. – Contratti p.a. – Appalti – Requisiti qualificazione – Servizi analoghi – Sinonimo servizi identici – Esclusione – Fattispecie.

 

3. – Contratti p.a. – Appalti – Gara – Dichiarazione di subappalto – Divieto nel bando – Concorrente in possesso dei requisiti - Esclusione dalla gara – Illegittimità.

 

4. - Contratti p.a. – Appalti – Gara – Commissione – Valutazione offerte – Assegnazione punteggi – Successiva all’apertura di tutte le offerte – Legittimità.

 

5. - Contratti p.a. – Appalti – Gara – Commissione – Verbalizzazione custodia delle buste – Irrilevanza – Condizioni.

 

6. - Contratti p.a. – Appalti – Gara – Commissione – Coincidenza presidente e Rup – Incompatibilità – Esclusione.

1. – La capogruppo di un’a.t.i. costituenda è legittimata a proporre ricorso a proprio nome ma non anche a nome del raggruppamento.

 

2. – In relazione ai requisiti di qualificazione, con la dizione “servizi analoghi” non si intendono “servizi identici” ed in tal senso i servizi di assistenza ai disabili in comunità alloggio devono considerarsi analoghi ai servizi di assistenza ai disabili da prestarsi presso le famiglie di appartenenza.

 

3. – La dichiarazione in sede di gara di un’impresa di avvalersi del subappalto, vietato dal bando di gara, non costituisce motivo di esclusione se l’impresa abbia comunque i requisiti di partecipazione.

 

4. - Risulta corretto l’operato della Commissione di gara che assegni i punteggi per l’offerta tecnica dopo avere visionato tutte le offerte, rispettando così la parità di condizioni per tutti i concorrenti.

 

5. – Non vi è obbligo per la Commissione di verbalizzare le concrete misure di custodia adottate con riferimento alla conservazione delle offerte nei casi in cui nelle sedute successive venga accertata l’integrità dei plichi e le interruzioni delle operazioni di gara siano fisiologiche rispetto alle operazioni stesse.

 

6. – La figura di presidente della commissione di gara non è incompatibile con quella di responsabile del procedimento.


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