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| n. 5-2009 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 8 maggio 2009 n. 2480
Pres. d’Alessandro, est. Pappalardo
Salvatore Massa (Avv. Andrea Abbamonte) c. Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II (Avv. Vincenzo Cocozza) e Università degli Studi di Napoli Federico II (Avv. Giuseppe Arpaia dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) |
1. Giustizia Amministrativa – Ricorso proposto da professore universitario per ottenere l’assegnazione di risorse proprie all’Area Funzionale sotto la sua direzione ed il risarcimento del danno – Inammissibilità della pretesa pretensiva ed ammissibilità della pretesa risarcitoria – Ragioni. |
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2. Giustizia Amministrativa – Domanda risarcitoria – Necessarietà del previo annullamento dell’atto lesivo – Non sussiste – Ragioni. |
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3. Giurisdizione e Competenza – Individuazione del giudice munito di giurisdizione – Criteri – Individuazione – Fattispecie. |
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4. Pubblico impiego – Demansionamento – Caratteristiche – Individuazione – Fattispecie. |
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5. Università – professore universitario titolare dell’incarico di responsabilità di Area Funzionale in Azienda Ospedaliera Universitaria – Obbligo di attribuzione all’Area Funzionale di risorse esclusive – Sussiste. |
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6. Pubblico impiego – Danno da dequalificazione professionale – Caratteristiche – Individuazione – Liquidazione – Va fatta in via equitativa. |
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7. Pubblico impiego - Danno patrimoniale in senso stretto – Caratteristiche – Individuazione. |
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8. Pubblico impiego - Danno patrimoniale in senso stretto – Regime probatorio – Individuazione – Fattispecie. |
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9. Pubblico impiego – Determinazione degli accessori sul danno da fatto illecito – Criteri –Individuazione. |
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1. Nel giudizio in cui un Professore Universitario di prima fascia, responsabile di un’Area Funzionale all’interno di un Dipartimento Assistenziale in un’Azienda Ospedaliera Universitaria, chieda l’accertamento del proprio diritto all’assegnazione di risorse (personale, spazi, attrezzature) proprie dell’Area Funzionale medesima, nonché il risarcimento dei danni cagionati dalla mancata assegnazione di dette risorse, la domanda di accertamento è inammissibile poiché, riguardo ad atti organizzativi della struttura assistenziale, il G.A. non può spingersi sino a sindacare intrinsecamente le scelte di organizzazione trattandosi di un aspetto di puro merito tecnico – amministrativo, mentre la domanda risarcitoria può essere delibata poiché rimane fermo il potere del giudice di verificare se le modalità in cui si è concretizzata tale organizzazione siano state tali da arrecare danno ad un singolo prestatore, per effetto dell’uso distorto o improprio delle stesse. |
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2. Deve ritenersi condivisibile l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento, costituisce rifiuto dell’esercizio della propria giurisdizione, ed è viziata e soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione ex art. 362, co. 1 c.p.c. (2). |
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3. La verifica della sussistenza o meno della giurisdizione deve essere effettuata con riferimento al cosiddetto petitum sostanziale, da individuare anche in funzione della causa petendi, ovvero dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, come individuata dal Giudice in relazione ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui tali fatti sono manifestazione; tenuto conto di quanto sopra, risulta necessario accertare la natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto solo l’azione per responsabilità contrattuale è ritenuta rientrante nella cognizione del Giudice Amministrativo, mentre dovrebbe ritenersi di competenza del Giudice Ordinario l’azione proposta in via extra-contrattuale (3) (nella fattispecie il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione in ordine alla controversia proposta da un professore ordinario di Medicina che lamentava la violazione del proprio diritto alla esplicazione delle funzioni apicali, pretesa che trova fondamento “nell’avere il divieto di dequalificazione professionale, nel nostro ordinamento, una puntuale previsione e una specifica tutela che trovano nell’art. 2103 del cod.civ e nell’art. 52 D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 la loro diretta fonte”). |
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4. Il lavoratore ha il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ovvero equivalenti alle ultime effettivamente svolte - e, quindi, a fortiori il diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione: e, dunque, non solo il dovere, ma anche il diritto all’esecuzione della propria prestazione lavorativa - cui il datore di lavoro ha il correlato obbligo di adibirlo - costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino. La violazione di tale diritto del lavoratore all’esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro (4) (nella fattispecie il TAR ha ritenuto che “tali principi si attagliano con peculiare corrispondenza alla fattispecie in esame, in cui la professionalità in rilievo è quella di chirurgo, oltre che di docente universitario: ivi il diritto all’esplicazione delle proprie mansioni è particolarmente pregnante, in quanto si sostanzia nella possibilità- attraverso il costante esercizio- di mantenere e sviluppare non solo capacità professionali, ma le concrete capacità operative” e precisato che “il chirurgo ha un interesse sicuramente apprezzabile all’esecuzione della prestazione, perché la sua capacità operativa viene seriamente pregiudicata quando non può esercitare la professione,o può farlo in maniera estremamente ridotta. In tal modo si produce una atrofizzazione della pratica di sala operatoria, con decadimento inevitabile della professionalità”). |
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5. L’affidamento ad un professore universitario della responsabilità di un’Area Funzionale facente parte di un Dipartimento Assistenziale di un’Azienda Ospedaliera Universitaria non può essere disgiunta dalla dotazione, all’Area Funzionale medesima, di concrete possibilità operative (personale, spazi, attrezzature) (Nella fattispecie il TAR, all’esito dell’istruttoria, ha concluso che la mancata assegnazione ad un’Area Funzionale di risorse esclusive non assicura al responsabile della stessa “l’autonomia tecnico- professionale con le connesse responsabilità, che caratterizza l’attività dei dirigenti sanitari nello svolgimento delle proprie funzioni; lo svolgimento delle funzioni di direzione ed organizzazione della struttura, e l’adozione delle decisioni necessarie per assicurare il corretto espletamento del servizio e per realizzare l’appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura affidata al ricorrente; neppure l’utilizzazione delle strutture assistenziali e lo svolgimento delle relative attività da parte del personale universitario ed ospedaliero di didattica e di ricerca , tenuto conto della inscindibile legame tra queste ultime”). |
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6. Il danno da dequalificazione professionale attiene alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto dall’art. 2 Cost., avente ad oggetto il diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, secondo le mansioni e con la qualifica spettantegli per legge o per contratto, con la conseguenza che i provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto vengono immancabilmente a ledere l’immagine professionale, la dignità personale e la vita di relazione del lavoratore, sia in tema di autostima e di eterostima nell’ambiente di lavoro e in quello socio- familiare, sia in termini di perdita di chances per futuri lavori di pari livello. Tale danno deve essere liquidato facendo ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. (5) (Nella fattispecie il TAR ha determinato tale danno nel 50% delle retribuzioni lorde percepite dal ricorrente nel periodo di riferimento). |
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7. Il danno non patrimoniale in senso stretto può essere tutelato non solo in caso di compressione di diritti inviolabili espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana (6) (Nella fattispecie il TAR ha ritenuto che “la privazione di una parte integrante della funzione di professore universitario con mansioni assistenziali, ossia proprio quella della attività chirurgica, esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”). |
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8. Ai fini della prova della sussistenza del danno non patrimoniale assume precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (7) (Nella fattispecie il TAR ha ritenuto che il dimensionamento del ricorrente “per le caratteristiche, che attengono alla lesione di una specifica professionalità acquisita in ambito accademico ed operativo, per la sua durata, gravità, reiterazione anche a seguito della sentenza precedente del Collegio, per la sua conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro, nonché per la derivante frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di sviluppo professionale, deve ritenersi ampiamente dimostrato in via presuntiva dal ricorrente, laddove l’amministrazione non ha fornito alcuna prova in relazione alla non imputabilità del comportamento stesso, ovvero alla sua riconducibilità a poteri diversi” e ha determinato lo stesso in via equitativa). |
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9. Sui crediti derivanti da fatto illecito lesivo stabilito che su tali debiti bisogna applicare indici di rivalutazione monetaria del valore posseduto dal bene al momento della violazione sino alla quantificazione giudiziale; è inoltre necessario procedere alla corresponsione del danno da ritardo, cioè il lucro cessante cagionato dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene leso nel periodo compreso tra il fatto e la liquidazione. |
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1. Cfr. Cassazione, SS.UU. Civili, ordinanza 26.05.2004 n.10180, Cass.SS.UU., 5.4.2005, n. 7000, 30.3.2005, n. 6635 e 11.3.2004, n. 5054; Cons. St., sez. VI, 9.3.2005, n. 977.
2. Cfr. Cass. SS.UU. 23 dicembre 2008 n. 30254; nn. 13659 e 13660 del 13.6.2006, n. 13 del 5.1.2007, n. 1139 del 19.1.2007; Cons. St., sez. V, 31.5.2007, n. 2822.
3. Cfr. Cass. SS.UU. 4.5.2004, n. 8438.
4. Cfr. Cass. Sez. lavoro 14 luglio 2006 n. 14729.
5. Cfr. Cass. Sez. lav. N. 15868/2002; n. 7967/2002, n. 10/2002; n. 13580/2001.
6. Cfr. Cass. SS.UU. n. 26972/2008.
7. Cfr. Cass. sez. lavoro N. 29832 del 19.12.2008.
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