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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 6 maggio 2009 n. 1050
Amedeo Urbano – Presidente, Francesco Cocomile – Estensore
Troiano (avv.ti A. Meale e G. Corrente) c. Regione Puglia (avv. P. Balducci)


Autonomia e decentramento – Organi e funzioni delle regioni – Avvocatura regionale – Avvocato coordinatore, Dirigente della struttura legale e avvocati dell’Avvocatura regionale – Svolgimento dell’attività professionale a tempo pieno ed in modo esclusivo – Obbligo – Scelta organizzativa del Governo regionale – E’ insindacabile

La scelta organizzativa del Governo regionale di prevedere l’obbligo per l’Avvocato coordinatore, per il Dirigente della struttura legale e per gli Avvocati dell’Avvocatura regionale di svolgere la loro attività professionale in favore della Regione Puglia a tempo pieno ed in modo esclusivo, non solo è insindacabile in sede giurisdizionale poiché afferente al merito dell’azione amministrativa, ma è anche legittima poiché pienamente in linea con la previsione di cui all’art. 1, l. 25 novembre 2003 n.339


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex artt. 21 e 26 legge n. 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Pasquale Troiano, rappresentato e difeso dall’avv. Agostino Meale e Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Agostino Meale in Bari, via Celentano, 27;

contro



Regione Puglia
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, 114;

per l’annullamento



- del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 412 del 13.05.2008 ad oggetto: “Atto di organizzazione, articolazione e funzionamento dell’Avvocatura della Regione Puglia” nella parte di interesse del ricorrente;
- della deliberazione di G.R. n. 715 del 06.05.2008 di approvazione del Regolamento n. 412 nella parte di interesse del ricorrente;
- della deliberazione di G.R. n. 726 del 13.05.2008, non pubblicata, avente ad oggetto: “Procedure per l’accesso all’Avvocatura regionale, profilo professionale di Avvocato - Disciplina ordinaria e transitoria”;
- della deliberazione di G.R. n. 1238 dell’8.07.2008, non pubblicata, di rettifica della delibera di G.R. n. 726/2008;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il progetto di cui all’art. 4, comma 4 Legge Regionale 26 giugno 2006 n. 18, trasmesso, con l’annessa relazione illustrativa, con nota prot. 11/L/25468;
quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,
- della nota prot. n. 30/0003880/P del 24.02.2009, a firma del dirigente del Servizio Personale e Organizzazione della Regione Puglia, con la quale si è condizionato sospensivamente l’assegnazione del chiesto profilo di avvocato al “rientro a tempo pieno del rapporto di lavoro” oltre all’integrazione della documentazione richiesta;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia in persona del Presidente p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23/04/2009 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21, comma 10 legge n. 1034/1971, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Il presente ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Invero il ricorrente Troiano Pasquale contesta con il ricorso introduttivo scelte organizzative della Regione Puglia (rectius nuovo assetto organizzativo dell’Avvocatura della Regione Puglia in forza del DPGR n. 412 del 13 maggio 2008) rientranti nella autonomia, peraltro costituzionalmente riconosciuta, del predetto ente e pertanto non sindacabili da parte del Giudice amministrativo in quanto afferenti al merito dell’azione amministrativa.
Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. I, 20 maggio 1998, n. 192) “… nella materia dell’organizzazione e dell’assetto degli uffici, dei servizi e delle strutture vige … il principio per cui le scelte compiute dall’Amministrazione attengono al merito dell’azione amministrativa e come tali sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, purché non si rilevino illogiche e irrazionali (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V, 22.10.1982, n. 735, e più di recente: T.A.R. Liguria, Sez. II, 18.9.1995, n. 379 e T.R.G.A. Bolzano, 25.5.1995, n. 119).”.
Ed ancora (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 03 giugno 2003, n. 2426): “La natura discrezionale (o ampiamente discrezionale) non sottrae "de plano" i provvedimenti amministrativi attinenti all’organizzazione generale di un ente ai principi di rango costituzionale che, da un lato, impongono che l’organizzazione dei pubblici uffici sia finalizzata all’imparzialità ed al buon andamento dell’amministrazione e, dall’altro, garantiscono la sindacabilità in giudizio di tutti gli atti amministrativi, fermo restando che il sindacato in parola non può trasmodare nell’area del merito amministrativo mediante un indebito giudizio sul contenuto delle scelte operate dall’amministrazione.”.
Non si ravvisa nel caso di specie illogicità manifesta nella scelta della Regione Puglia di articolare nei termini di cui agli atti impugnati l’ufficio dell’Avvocatura regionale.
Nello specifico la scelta organizzativa (contestata dal ricorrente) del Governo regionale si è sostanziata nel prevedere l’obbligo per l’Avvocato coordinatore, per il Dirigente della struttura legale e per gli Avvocati dell’Avvocatura regionale di svolgere la loro attività professionale in favore della Regione Puglia a tempo pieno ed in modo esclusivo (cfr. art. 9 DPGR n. 412/2008).
Trattasi di scelta, come detto, non solo insindacabile in sede giurisdizionale poiché afferente al merito dell’azione amministrativa, ma anche legittima poiché pienamente in linea con la previsione di cui all’art. 1 legge n. 339/2003 in forza della quale “Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all’iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.”.
L’art. 1 della legge statale menzionata sancisce l’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense ed il lavoro a tempo parziale alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
Peraltro quest’ultima previsione normativa è stata ritenuta dalla Consulta (cfr. Corte cost., 21 novembre 2006, n. 390) costituzionalmente legittima:
“Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 l. 25 novembre 2003 n. 339, censurato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., nella parte in cui stabilisce che i commi 56, 56-bis e 57 dell’art. 1 l. 23 dicembre 1996 n. 662 - che consentono l’iscrizione agli albi professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale quando la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno - non si applicano all’iscrizione all’albo degli avvocati. La scelta del legislatore di escludere la sola professione forense dal novero di quelle - tutte le altre per l’esercizio delle quali è prescritta l’iscrizione in un albo - alle quali i pubblici dipendenti a part time ridotto possono accedere non è manifestamente irragionevole, perché tale professione presenta maggiori e più frequenti rischi di inconvenienti derivanti dalla "commistione" fra pubblico impiego e libera professione, perché il divieto ripristinato dalla l. n. 339 del 2003 è coerente con la caratteristica - peculiare della professione forense - dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario” (art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 sull’ordinamento della professione di avvocato), e perché le eccezioni alla regola che sancisce l’incompatibilità con qualsiasi rapporto implicante subordinazione non vulnerano la coerenza del sistema allo stato vigente, sicché come non poteva dirsi priva di qualsiasi ragionevolezza la disciplina del 1996, così non può dirsi irragionevole l’opposta disciplina del 2003, avendo il legislatore, nell’un caso e nell’altro, esercitato null’altro che il suo discrezionale potere (art. 28 l. 11 marzo 1953 n. 87), risultando quindi infondate anche le censure di violazione degli artt. 4 e 35 Cost., mentre la censura relativa alla violazione dell’art. 41 Cost., si fonda su un argomento addotto per negare che la disciplina del 1996 fosse contrastante con l’art. 4 Cost., in quanto tale inidoneo a far ritenere sussistente la violazione del precetto di cui all’art. 41 Cost. Né sussiste alcuna disparità di trattamento rispetto agli avvocati della comunità europea pubblici dipendenti, dal momento che l’art. 8 della direttiva 98/5/CE stabilisce che “l’avvocato iscritto nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine può esercitare la professione come lavoratore subordinato di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante lo consenta agli avvocati iscritti con il titolo professionale che esso rilascia”, e che l’art. 5, comma 2 d.lg. 2 febbraio 2001 n. 96, che alla direttiva ha dato attuazione, estende agli avvocati di altri Stati membri - sia stabiliti sia integrati in Italia - le norme sull’incompatibilità che riguardano l’esercizio della professione di avvocato (sent. n. 189 del 2001).”.
Conseguentemente anche il provvedimento impugnato con motivi aggiunti (nota prot. n. a 30/0003880/P del 24 febbraio 2009 a firma del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione della Regione Puglia), provvedimento che subordina l’assegnazione del profilo professionale di Avvocato alle dipendenze dell’Avvocatura regionale al passaggio del rapporto di lavoro dal tempo parziale al tempo pieno, è legittimo poiché perfettamente coerente con la previsione normativa di cui all’art. 1 legge n. 339/2003.
Ogni altra violazione procedimentale (rectius inosservanza dell’art. 44 Statuto regionale per non essere stato il regolamento impugnato sottoposto al parere preventivo obbligatorio della Commissione consiliare permanente competente per materia) asseritamente posta in essere dalla Regione nell’adozione degli atti impugnati non appare rilevante ai fini della determinazione del contenuto dei provvedimenti medesimi, che indubbiamente non sarebbe potuto essere diverso, stante l’insindacabilità del merito delle scelte di autoorganizzazione dell’organo di governo della Regione (scelte peraltro conformi, come visto, alla previsione di cui all’art. 1 legge n. 339/2003). Rispetto a detta ultima censura il ricorrente appare oltretutto sfornito di interesse al ricorso.
Infine la necessità (ai sensi della prescrizione sub n. 4 della delibera di G.R. n. 726/2008 impugnata con il ricorso introduttivo) della presentazione di una semplice istanza corredata dalla documentazione probatoria del possesso dei requisiti prescritti da parte del personale interessato al fine dell’assegnazione del profilo professione di Avvocato da inoltrare entro il termine di dieci giorni al Dirigente del Settore Personale e Organizzazione non lede la posizione giuridica già conseguita dal ricorrente e non si risolve, contrariamente a quanto asserito dallo stesso nel ricorso introduttivo, in una soluzione di continuità delle propria carriera. Peraltro gli artt. 6 e 8 legge Regione Puglia n. 18/2006 istitutiva dell’Avvocatura della Regione Puglia (disposizioni richiamate dal ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio amministrativo) non prevedono affatto un divieto di creare detta soluzione di continuità.
Ne consegue il rigetto sia del ricorso introduttivo che del ricorso per motivi aggiunti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Puglia, liquidate in complessivi €. 3.000,00, oltre IVA e CAP, nonché al rimborso del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23/04/2009 con l’intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2009


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