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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Ordinanza sospensiva 23 aprile 2009 n. 1835
Pres. rel. RAFFAELLO SESTINI
Camuccini (Avv.ti S.Di Cunzolo, G.Nurra e S.E.Mungari) Comune di Cantalupo in Sabina (Avv. R.Venettoni)


Procedimento amministrativo – Comunicazione avvio del procedimento – Omissione - Omessa partecipazione degli interessati - Tutela cautelare - Rinnovazione del procedimento

 

Va sospesa - ai fini della rinnovazione del procedimento - la delibera comunale adottata senza previamente consentire la partecipazione al procedimento degli interessati laddove tale omissione puo' avere inciso sulla ragionevolezza della scelta della sede, considerando la situazione dei luoghi e la possibilita', non attivata dagli interessati, di far spostare a proprie spese un impianto(1).

 

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(1) La necessita' di contraddittorio prevista dalla L. 241/90 e nelle norme sulle espropriazioni (art. 11 DPR 327/2001) e' strettamente collegata all'effettivita' del rimedio cautelare. Quest'ultimo, costretto a valutare l'interesse generale all'esecuzione dell'opera e quello parzialmente contrapposto del privato, trova un momento di elasticita' nelle sospensive che rimettono 'l'affare' all'amministrazione, affinche' rivaluti circostanze e rinnovi procedure con garanzie di partecipazione. Una particolare applicazione di questo meccanismo emerge nelle procedure di correzione delle prove scritte di accesso ad albi professionali, ma la vera attuazione della L. 241/90 si ha con riferimento ai tracciati di opere locali: e' tradizione della giustizia amministrativa generare colloquio tra amministrazione e ricorrente ricostituendo soprattutto l'anello mancante rappresentato dalle aree o soluzioni alternative al tracciato adottato dall'amministrazione. Quali precedenti in materia si richiamano le pronunce, nel merito, dell'Adunanza Plenaria 15 settembre 1999 n. 14; Sez.IV 28 gennaio 2000 n. 413 e, id., 13 maggio 1991 n. 357, mentre in sede cautelare si ricordano TAR Veneto Sez.III 25 febbraio 2009 n. 259 (un Comune deve rivedere propri divieti alla collocazione di stazioni radio base), tenendo presente il temperamento posto dall'art. 21 octies L. 241/1990 (inutilita' dell'annullamento per vizio procedurale verificata gia' in sede cautelare) come sottolineano le ordinanze del TAR Brescia 20 dicembre 2008 n. 856 e Cons. Stato Sez.VI 28 ottobre 2008 n. 5823.


REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA
SEZIONE SECONDA BIS



Registro Ordinanze:
/
Registro Generale: 1804/2009


nelle persone dei Signori:

RAFFAELLO SESTINI Presidente, relatore
SOLVEIG COGLIANI Cons.

MARIANGELA CAMINITI Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



nella Camera di Consiglio del 23 Aprile 2009


Visto il ricorso 1804/2009 proposto da:

CAMUCCINI BIANCA ED ALTRI
CAMUCCINI GABRIELLA
CAMUCCINI VINCENZO



rappresentato e difeso da:

DI CUNZOLO AVV. SARA
NURRA AVV. GIACOMO
MUNGARI AVV. SANTO EMANUELE



con domicilio eletto in ROMA

VIA VITTORIO VENETO, 108
presso
MUNGARI AVV. SANTO EMANUELE

contro

COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA
rappresentato e difeso da:
VENETTONI AVV. ROBERTO
con domicilio eletto in ROMA
VIA C. FRACASSINI, 18
presso la sua sede
;



per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Cantalupo in Sabina, n. 18 del 23.11.2008, mai comunicata ed affissa all’albo pretorio comunale ex art. 124 l. 267/00;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA



Udito il relatore Cons. RAFFAELLO SESTINI e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare:
- che il ricorso palesa il necessario fumus quanto alla mancata partecipazione al procedimento dei diretti interessati, a quanto consta non adeguatamente avvertiti dell’avvio del procedimento;
- che tale vizio, aggravato dall’intervenuto rilascio di una certificazione non esaustiva quanto alla situazione urbanistica dei luoghi, non può essere sanato da informazioni diverse o successive;
- che non sembra potersi escludere in particolare che la mancata partecipazione degli interessati possa aver inciso sugli affermati vizi di irragevolezza nella scelta della sede, considerata sia la dedotta situazione dei luoghi, sia la possibilità, non attivata dagli interessati, di far spostare a proprie spese l’impianto;
- che si palesa altresì un possibile danno grave ed irreparabile, quanto alle possibilità d’impiego della rimanente vasta estensione di terreno;
- che l’istanza cautelare deve quindi essere accolta, ai fini della rinnovazione del procedimento sul rispetto delle necessarie garanzie di partecipazione di tutti gli interessati;

P.Q.M.



ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai sensi e per gli affetti di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


ROMA , li 23 Aprile 2009

 



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