REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE SECONDA BIS
Registro Ordinanze:/
Registro Generale: 1804/2009
nelle persone dei Signori:
RAFFAELLO SESTINI Presidente, relatore
SOLVEIG COGLIANI Cons.
MARIANGELA CAMINITI Primo Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 23 Aprile 2009
Visto il ricorso 1804/2009 proposto da:
CAMUCCINI BIANCA ED ALTRI
CAMUCCINI GABRIELLA
CAMUCCINI VINCENZO
rappresentato e difeso da:
DI CUNZOLO AVV. SARA
NURRA AVV. GIACOMO
MUNGARI AVV. SANTO EMANUELE
con domicilio eletto in ROMA
VIA VITTORIO VENETO, 108
presso
MUNGARI AVV. SANTO EMANUELE
contro
COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA
rappresentato e difeso da:
VENETTONI AVV. ROBERTO
con domicilio eletto in ROMA
VIA C. FRACASSINI, 18
presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Cantalupo in Sabina, n. 18 del 23.11.2008, mai comunicata ed affissa all’albo pretorio comunale ex art. 124 l. 267/00;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA
Udito il relatore Cons. RAFFAELLO SESTINI e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare:
- che il ricorso palesa il necessario fumus quanto alla mancata partecipazione al procedimento dei diretti interessati, a quanto consta non adeguatamente avvertiti dell’avvio del procedimento;
- che tale vizio, aggravato dall’intervenuto rilascio di una certificazione non esaustiva quanto alla situazione urbanistica dei luoghi, non può essere sanato da informazioni diverse o successive;
- che non sembra potersi escludere in particolare che la mancata partecipazione degli interessati possa aver inciso sugli affermati vizi di irragevolezza nella scelta della sede, considerata sia la dedotta situazione dei luoghi, sia la possibilità, non attivata dagli interessati, di far spostare a proprie spese l’impianto;
- che si palesa altresì un possibile danno grave ed irreparabile, quanto alle possibilità d’impiego della rimanente vasta estensione di terreno;
- che l’istanza cautelare deve quindi essere accolta, ai fini della rinnovazione del procedimento sul rispetto delle necessarie garanzie di partecipazione di tutti gli interessati;
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai sensi e per gli affetti di cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 23 Aprile 2009
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