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| n. 5-2009 - © copyright |
T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 24 aprile 2009 n. 283
Italo Vitellio – Presidente, Desirée Zonno – Estensore
Impresa Volpe di Galiuto & C. s.r.l. (avv.ti F.M. Fucci e M. Moretti) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria (Avv. Stato), Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Calabria (Avv. Stato) |
Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Procedimento di affidamento di un servizio di manutenzione – Copia di tutti gli atti – Richiesta – E’ inammissibile |
In tema di accesso agli atti amministrativi, è inammissibile in quanto generica la richiesta di copia di tutti gli atti del procedimento di affidamento di un servizio di manutenzione, dovendo il richiedente rendere maggiormente dettagliata l’istanza indicando gli atti desiderati, come ad esempio la deliberazione con cui si è proceduto a stabilire le modalità di espletamento della procedura scelta (procedura negoziata), l’elenco delle ditte invitate, l’atto di scelta del contraente, etc. |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 50 del 2009, proposto da:
Impresa Volpe di Galiuto & C. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Maria Fucci, Massimo Moretti, con domicilio eletto presso Aldo Crapanzano Avv. in Reggio Calabria, via G. Amendola, 29/G;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria;
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Soprintendenza Per i Beni Archeologici per la Calabria, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l’accesso agli atti della procedura indetta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti well-point presso il Parco Archeologico di Sibari, di cui non si conoscono gli estremi;
e ad ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto e/o consequenziale, riguardanti la predetta procedura,
nonché per l’annullamento
della nota prot. 23262, datata 16.12.2008 e successivamente ricevuta, con cui il Soprintendente per i Beni Archeologici della Calabria non ha riscontrato positivamente l’istanza di accesso agli atti presentata dalla “Impresa Volpe di Galiuto & C. s.r.l.”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Per i Beni Archeologici per la Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premette in fatto la ricorrente di essere una società che opera nel settore degli scavi e restauri archeologici, nonché delle indagini geologiche.
Essa, iscritta all’albo delle imprese di fiducia della Soprintendenza di Reggio Calabria, ha già svolto, in passato e da ultimo fino alla data del 30 giugno 2008, il servizio di gestione e manutenzione degli impianti well-point presso il Parco Archeologico di Sibari.
Allega di essere venuta a conoscenza, in via informale, dell’avvio, da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, di una procedura per l’affidamento del predetto servizio a cui non è stata invitata, pur essendo in possesso dei requisiti sia di ordine generale che speciale per l’espletamento del servizio da affidare e pur avendolo già svolto in passato a far data dal 1969 e sino al 2008.
L’odierna ricorrente, pertanto, con nota del 27.11.2008, ha formulato alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria istanza di accesso agli atti ex l. n. 241/1990 volta ad “ottenere copia di tutti gli atti del procedimento di affidamento del servizio di manutenzione”.
La deducente, poi, a motivazione dell’istanza di accesso ha rappresentato l’esigenza di “valutare l’opportunità di una impugnativa degli atti e del procedimento posto in essere da Codesta Soprintendenza, a tutela del proprio diritto di partecipazione alla selezione per l’affidamento in oggetto”.
Con nota del 16.12.2008, prot. n. 23262, successivamente ricevuta, il Soprintendente per i Beni Archeologici della Calabria ha riscontrato negativamente l’istanza di accesso.
In particolare, l’Amministrazione resistente, dopo aver esternato alcuni argomenti concernenti la natura giuridica della trattativa privata ed asserite ragioni per cui non avrebbe ritenuto di invitare l’odierna ricorrente, così concludeva: “…chiariti i motivi per i quali l’impresa Volpe di Galiuto … non è stata invitata alla procedura negoziata …la richiesta di accesso agli atti di gara appare immotivata e pretestuosa”
Contro tale atto ricorre l’impresa Galliuto.
La società lamenta, con un unico e articolato motivo di ricorso, la violazione della normativa sull’accesso.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Per pacifica giurisprudenza a cui questo Tar ha già in precedenza aderito, non sono ammissibili istanze generiche, perché esse si porrebbero in contrasto con il divieto, da ultimo ribadito alche nell’art. 24, co 3, L. 241/90, di controllo generalizzato dell’operato della p.a.
Ciò posto, deve rilevarsi che la richiesta di copia di tutti gli atti del procedimento di affidamento del servizio di manutenzione si pone in contrasto con tale principio.
Il richiedente dovrà, pertanto, rendere maggiormente dettagliata l’istanza indicando gli atti desiderati, come ad esempio la deliberazione con cui si è proceduto a stabilire le modalità di espletamento della procedura scelta (procedura negoziata), l’elenco delle ditte invitate, l’atto di scelta del contraente, etc.
Per il resto il Collegio, per evitare futuro contenzioso e a fini collaborativi con l’amministrazione, intende chiarire che sussisterebbero tutti i presupposti cui è subordinata l’esibizione dei documenti.
In particolare:
- sussiste nella richiedente l’interesse all’esibizione degli atti, in quanto la ricorrente è impresa operante nel settore relativo alla procedura di affidamento;
- la richiesta è stata debitamente motivata con la necessità di verificare la legittimità della procedura di affidamento al fine di esperire eventuali impugnative (la legittimazione alle quali non può essere ragionevolmente esclusa attesa la sussistenza di un interesse differenziato e qualificato in capo all’impresa);
- per l’ente nei cui confronti è stata rivolta la richiesta non è dubitabile la natura di pubblica amministrazione.
Né sussistono cause ostative, in quanto non ricorre alcuno dei casi di esclusione del diritto di accesso.
Pertanto, la denunciata erronea applicazione della normativa di cui alla L. 241/90 disciplinante il diritto di accesso sarebbe effettivamente sussistente.
Infatti, l’amministrazione ha negato l’ostensione in ragione della ritenuta legittimità della procedura negoziata di affidamento del servizio in questione.
Ma, come è evidente, la perorata legittimità della procedura (peraltro “attestata” dallo stesso soggetto che rivestirebbe i panni di amministrazione intimata in un eventuale giudizio impugnatorio degli atti della procedura, con buona pace del principio costituzionale secondo cui è il giudice – terzo e imparziale - a decidere della legittimità degli atti amministrativi e non l’amministrazione che li ha emanati), se può valere come difesa dell’amministrazione intimata nel giudizio di impugnazione degli atti della procedura, non può certo essere invocata dall’amministrazione stessa per impedire l’accesso ai propri atti.
L’amministrazione, in altri termini, ha fondato il proprio diniego sul seguente sillogismo “gli atti della procedura non sono ostensibili perché la procedura di affidamento è legittima”.
La sintesi della motivazione del diniego non merita ulteriori commenti, risultando del tutto evidente che:
- spetta solo al G.A. (o eventualmente all’amministrazione in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) verificare se la procedura sia legittima o meno;
- la eventuale legittimità della procedura non incide sulla posizione del ricorrente ad ottenere l’ostensione degli atti in questione, essendo questa garantita dall’ordinamento al verificarsi dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 22 e ss. L. 241/90 - tutti sussistenti nel caso in esame - ed in assenza di casi di esclusione del diritto di accesso (art 24 l. cit).
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Italo Vitellio, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere
Desirèe Zonno, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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