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| n. 5-2009 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 10 aprile 2009 n. 1947
Pres. S. Veneziano, est. G. Passarelli Di Napoli
Antenna Uno Promotion S.r.l. (Avv. Antonio Lucianelli) c.
Ministero dello Sviluppo Economico (Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli). |
1. Giustizia Amministrativa – Silenzio della P.A. – Ricorso – Potere del giudice di conoscere la fondatezza sostanziale dell’istanza – Ex art. 2, comma V, Legge 241/90 come riformulato dalla Legge 80/05 – Possibilità - Sussiste |
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2. Giustizia Amministrativa – Silenzio della P.A. – Ricorso – Potere del giudice di conoscere la fondatezza sostanziale dell’istanza – Sussiste - Notifica al controinteressato – Ex Lege 80/05 – Obbligo - Sussiste |
1. Il procedimento avverso il silenzio dell'Amministrazione secondo la disciplina risultante dal novellato art. 2, comma 6, legge n. 241 del 1990, nel testo da ultimo introdotto dall'art. 6-bis della recente legge n. 80 del 2005 ('il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza'), deve tendere non solo all'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di esercitare un pubblico potere di cui sia titolare, e quindi di emettere un provvedimento di cura dell'interesse pubblico; ma, laddove non implichi valutazioni discrezionali rimesse in prima battuta alla necessaria valutazione dell'autorità amministrativa, può estendersi alla verifica in ordine alla fondatezza della pretesa azionata, assumendo carattere pienamente satisfattivo in presenza di una valutazione giudiziale piena, la quale, disancorata dal limitato orizzonte dell'accertamento del mero dovere di provvedere, investe i contenuti sostanziali del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. (1) |
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2. Ai sensi della Legge 80/05, anche nei ricorsi avverso il silenzio della P.A. deve trovare applicazione la regola che impone la notifica del ricorso ai controinteressati, in quanto benché la necessità di tale notifica sia stabilita con specifico riferimento ai giudizi tipicamente impugnatori è, altresì, vero che essa è espressione di un principio generale e, precisamente quello della necessaria instaurazione del contraddittorio processuale. |
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1. TAR Campania – Napoli, Sez. I, n. 7817/05 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6951 del 2008, proposto da:
Antenna Uno Promotion S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lucianelli, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via De Blasiis,5;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliataria per legge in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Ispettorato Territoriale della Campania del Ministero delle comunicazioni in ordine all'atto - ricevuto dall'Ispettorato in data 10 ottobre 2008 - con il quale l'amministrazione è stata diffidata a provvedere, entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica dello stesso, sull'istanza inoltrata dalla ricorrente, con la quale si è chiesto ". . di porre fine alle interferenze arrecate al segnale irradiati dai propri impianti siti in località Vesuvio (NA) e in località S. Maria a Castello in Somma Vesuviana, operanti sulla frequenza 101.400 Mhz, dal segnale emesso dall'impianto ubicato in località Monte Faito, operante sulla frequenza 101.450 Mhz, esercito dall'emittente "Radio Fantastica" e di ordinare alla Radio Orion 2000 s.r.l. di esercire l'impianto in questione con le caratteristiche tecnico-operative censite ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 223/1990";
nonché per la contestuale nomina di un commissario ad acta che provveda sulla citata istanza , nel caso in cui si protragga ulteriormente l'inerzia del Ministero delle comunicazioni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 02/04/2009 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 6951 del 2008, la parte ricorrente impugnava il silenzio tenuto dall’Amministrazione resistente a fronte della propria istanza. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere proprietaria dell’antenna radiofonica “Radio Antenna Uno” e di utilizzare, tra gli altri, due impianti di radio diffusione sonora operanti sulla frequenza 101.400 Mhz siti, rispettivamente, in loc. Vesuvio ed in loc. S. Maria a Castello a Somma Vesuviana;
- che le trasmissioni irradiate dalla ricorrente sono, nella zona di Napoli e provincia, gravemente interferita da “Radio fantastica”, operante da un impianto sito sul Monte Faito, sulla frequenza 101.450 Mhz, di proprietà della Radio Orion 2000 s.r.l.; che l’impianto in parola non risulta censito per irradiare su Napoli e provincia così come risulta censito non sul Monte Faito bensì in Gragnano; che la ricorrente chiedeva più volte all’Amministrazione di por fine alle predette interferenze ma che essa rimaneva inerte.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Avvocatura dello Stato chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 02.04.2009, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito precisati.
In base al comma 5 dell’art. 2 l. n. 241/1990, come riformulato dalla legge n. 80/2005, “il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza”. Sicché, per un verso non è più necessaria la diffida, per altro verso il giudice – quanto meno nei casi di attività non discrezionale dell’Amministrazione (T.A.R. Campania, sez. I, n. 7817/2005) – può non limitarsi ad accertare la perdurante inerzia dell’Amministrazione stessa, ma ha la facoltà di verificare la fondatezza sostanziale dell’istanza.
Nel caso in specie, il ricorso non è stato notificato alla controinteressata.
Questo Collegio è ben consapevole dell’orientamento in forza del quale nei ricorsi contro gli atti di diniego, ovvero contro il silenzio della p.a., non vi sono controinteressati in senso proprio; e ciò perché il vantaggio che al terzo derivi dal diniego o dall’inerzia della p.a. è un vantaggio di mero fatto: il diniego o l’inerzia non creano posizioni nuove, si limitano a confermare la situazione preesistente. Sicché, più che di vantaggio, si può dire che il terzo evita un pregiudizio per effetto del diniego o dell’inerzia; mentre controinteressato in senso proprio è solo colui intende difendere una determinata utilità giuridica acquisita in base ad un atto che altri intende far annullare.
Orbene, tale assunto va ridiscusso – come sostenuto da autorevole dottrina – alla luce dell’innovazione di cui alla l. 80/2005: infatti, se il g.a. riconosce la fondatezza dell’istanza, sostanzialmente obbligando la p.a. ad emettere il provvedimento richiesto dal ricorrente, è molto difficile poi per il terzo impugnare l’atto emesso dalla p.a. – dinanzi allo stesso giudice che ha riconosciuto la fondatezza dell’istanza – con qualche possibilità di successo.
Nel caso di specie, inoltre, il controinteressato è specificamente individuato dalla stessa ricorrente nella diffida rivolta all’Amministrazione e nel ricorso, sicché questo Collegio ritiene che fosse necessario notificargli il ricorso.
Sussistono giusti motivi, attesa la novità dell’orientamento giurisprudenziale affermato, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, settima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 02/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Oberdan Forlenza, Consigliere
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario, Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2009 |
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