 |
| |
 |
 |
| n. 5-2009 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 22 aprile 2009 n. 2127
Pres. U. De Maio, est. A. Storto
Mario Carmelo Antonio Nardiello (Avv. Alberto Vitale) c.
Comune di Portici (Avv. Irene Coppola) |
Edilizia ed Urbanistica – Realizzazione di una veranda – Permesso di costruire – Occorre – Ragioni |
La realizzazione di una veranda chiusa con vetrate, che si aggiunge ad una preesistente casa di abitazione alterandone la sagoma», così come tutti «gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzati (come una veranda in vetro e alluminio edificata sulla balconata di un appartamento, pur avente una superficie di piccole dimensioni), non rientra tra le opere minori soggette a D.I.A., ma è soggetta al preventivo rilascio di apposito permesso di costruire (1) |
| |
____________________________
1. cfr., ex multis, Sez. VI, 3 agosto 2007, n. 7258 e Sez. IV, 6 luglio 2007, n. 6551 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5241 del 2006, proposto da:
|
| |
Mario Carmelo Antonio NARDIELLO, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall’Avv.to Alberto Vitale, col quale elettivamente domicilia in Napoli, al viale Gramsci n. 16, presso lo studio dell’Avv.to Antonio Messina
contro
COMUNE di PORTICI, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso notificato ed in virtù di delibera della G.M. n. 272 del 18.7.2006, dall’Avv.to Irene Coppola, dell’Avvocatura municipale, con domicilio eletto nella casa comunale, alla via Campitelli n. 11
per l'annullamento
a) del provvedimento del 4.5.2006, prot. n. 23775, emesso dal Dirigente del VI Settore del Comune di Portici recante ordine di demolizione di opere edilizie realizzate alla via Pagliano n. 7/b, scala A;
b) del verbale di accertamento prot. n. 7508/PM del 22.4.2006, redatto dal Comando di P.M.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Portici;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del 26 marzo 2009 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 1° luglio 2006 al Comune di Portici e depositato il successivo 31 luglio, Mario Carmelo Antonio Nardiello ha impugnato l’ordine comunale del 4.5.2006 di demolire opere abusive così descritte: «sul terrazzo di copertura dell’unità immobiliare sita in Portici, alla via Pagliano n. 7/b (…) veranda in alluminio anodizzato e vetri con copertura in pannelli di policarbonato, posta a ridosso della cassa scale ed occupante una superficie di circa mq. 20,00 per un’altezza di circa m. 2,80».
L’impugnativa fonda sulle seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 33 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, della l.r.c. n. 19 del 2001, eccesso di potere per difetto ed errore di istruttoria, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, in quanto il manufatto in questione non è assoggettabile a permesso di costruire, ma solo a d.i.a., con un regime sanzionatorio meramente monetario;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22, 33 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione agli artt. 163 e 164 del d.lgs. n. 490 del 1999 e all’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto, anche per le opere realizzate abusivamente su area vincolata, la demolizione è una mera facoltà dell’amministrazione;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, non emergendo né i motivi in fatto né quelli in diritto che sorreggono l’ordine demolitorio;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 164 del d.lgs. n. 490 del 1999 e all’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità, difetto di motivazione, in quanto, in materia paesaggistica, essendo demandata all’ente preposto al vincolo la scelta tra la demolizione e il pagamento di una somma di denaro in relazione all’entità del danno arrecato, appare sproporzionato l’ordine oggi gravato in relazione alla modesta entità dell’opera, anche tenuto conto della possibilità di rilasciare l’autorizzazione paesistica in sanatoria;
5) violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 22, 27, 33 e 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, violazione del giusto procedimento, inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, in quanto si tratta di opere di mero completamento assentibili con d.i.a., in quanto la demolizione può causare danni alla struttura portante e compromettere la stabilità del terrazzo e, pertanto, per non essere stato adeguatamente contemperato l’interesse pubblico con quello privato, né adeguatamente motivato il primo.
Il Comune di Portici ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ed infatti, come già più volte rilevato da questo Tribunale e come si evince anche dal corredo fotografico in atti (allegato alle note tecniche redatte dall’ing. Carmine Fabbrocini), «la realizzazione di una veranda chiusa con vetrate, che si aggiunge ad una preesistente casa di abitazione alterandone la sagoma», così come tutti «gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzati (come una veranda in vetro e alluminio edificata sulla balconata di un appartamento, pur avente una superficie di piccole dimensioni), non rientrano tra le opere minori soggette a d.i.a., ma sono soggetti al preventivo rilascio di apposito» permesso di costruire (cfr., ex multis, Sez. VI, 3 agosto 2007, n. 7258 e Sez. IV, 6 luglio 2007, n. 6551).
Peraltro, come chiaramente si evince dalle evocate norme di cui agli «artt. 163 e 164 del d.lgs. 490 del 29.10.1999 e successivo d.lgs. 42 del 22.1.2004» – sicché neppure è accoglibile la relativa censura di difetto di motivazione e di istruttoria – i lavori in questione sono stati eseguiti in area vincolata (il territorio di Portici è vincolato ai sensi della legge n. 1497 del 1939 e dei d.l.gs. n. 490 del 1999, ora n. 42 del 2004), per cui, ai sensi dell’art. 167 di quest’ultimo testo normativo, alla mancata previa acquisizione del permesso di costruire e del nulla osta paesaggistico previsto dall'art. 146 del d.lg. 42/2004 consegue necessariamente (e, dunque, senza che si possa invocare alcun effetto di sproporzione tra illecito e sanzione, ovvero di mancato contemperamento degli interessi in gioco) l’ordine demolitorio, salve alcune limitate ipotesi di sanatoria ambientale, previste dal comma 4 dell’art. 167 cit., che nel caso di specie non ricorrono e, comunque, non risultano essere state invocate dall’interessato nella necessaria sede procedimentale.
Infine, puramente labiale appare il motivo di censura che fa leva su un solo asserito pericolo di lesionamento delle strutture portanti del palazzo che potrebbe derivare dalla rimozione del manufatto de quo.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. n. 5241/2006), lo respinge.
Condanna Mario Carmelo Antonio Nardiello a rifondere al Comune di Portici le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così è deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 26 marzo 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Ugo De Maio, Presidente
Angelo Scafuri, Consigliere
Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore
|
| |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2009 |
|
|
|
 |
|
| |
|