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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 6 aprile 2009 n. 1776
Pres. A. Onorato, est. A. Pannone
Pastore Alberto (Avv. Fulvio De Angelis) c. Comune di Napoli (Avv. Giuseppe Tarallo)


Giustizia Amministrativa - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Decadenza di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica - Esercizio di potere autoritativo e non contrattuale - Sussiste

. Non sussiste il difetto di giurisdizione esclusiva del G.A. in caso di disposizione dirigenziale di decadenza di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in quanto l'intervento dell'autorità amministrativa, successivo alla costituzione del rapporto di assegnazione, non sempre è espressione di poteri contrattuali e come tale afferente al rapporto locatizio in corso di svolgimento e dunque devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario. In quest'ottica le controversie in questione, anche quando coinvolgono diritti soggettivi, sono attratte alla giurisdizione esclusiva del G.A perché si riscontrano profili di carattere pubblicistico connessi alla regolarità del procedimento autoritativo di autotutela ed alla verifica della sussistenza o meno, in capo all'assegnatario, dei requisiti prescritti dalla legge ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del predetto rapporto concessorio. La linea di discrimine fra le giurisdizioni, pertanto, non corre lungo la linea della alternativa fra natura vincolata o discrezionale del potere esercitato dall'amministrazione, ma sull'accertamento in concreto se tale potere sia espressione di funzione pubblica ovvero contrattuale (1).

 

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1. cfr. cfr. TAR Campania V Sez. 5869/2007; Consiglio di Stato, Sez. 14 gennaio 2009, n. 109; Cass. SS.UU., 3/11/1993, n. 4607; Consiglio di Stato A.P. 5 agosto 1995, n. 28; Cass., SS.UU., 9 maggio 2002, n. 6687; Cons. Stato., sez. V, 28 dicembre 2006, n. 8059; Cass., SS.UU., 16 gennaio 2007, n. 757; 12 giugno 2006, n. 13527; Corte Cost. n. 204 del 2004;Cons. St., sez. V, 30 agosto 2006, n. 5073.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1506 del 2008, proposto da:

 

Pastore Alberto, rappresentato e difeso dall’avv. Fulvio De Angelis, con domicilio eletto in Napoli, via V. Colonna, n. 9;

contro



Comune di Napoli, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Tarallo con il quale elettivamente domicilia in Napoli, piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo;

per l’annullamento
1) dell’Ordinanza Sindacale prot. n. 3 dell’11.01.2008 (notificata il 01.02.2008) con la quale viene intimato lo sgombero dell’alloggio di E.R.P. di proprietà del Comune di Napoli sito in Napoli - Poggioreale alla via Vesuvio n. 16 isolato 35 scala A piano 3° interno 7, mq 65,72;
2) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e in particolare, della disposizione dirigenziale di decadenza del 24.10.2005 rep. n. 479, in applicazione dell’a. 20 comma 1, lett. b) L.R.C. n. 18/97, nonché della deliberazione della Commissione Assegnazione Alloggi espressa nella seduta del 22.11.2006 (ricorso principale);
3) nonché della nota del Dirigente Servizio Assegnazione Immobili prot. 3406 del 20.03.2008 (motivi aggiunti).

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
visti i motivi aggiunti depositati il 21 maggio 2008;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22/01/2009 il dott. Andrea Pannone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO



Si assume in atto introduttivo di giudizio che:
«Con decreto sindacale prot. n. 1033 del 18.12.1975 venne disposta l’assegnazione a favore del nucleo familiare della sig.ra Raffaella Bruno, nata a Napoli il 27.20.1929, dell’alloggio di proprietà del Comune di Napoli – Poggioreale alla via Vesuvio 16 interno 7.
Del nucleo familiare assegnatario facevano parte, oltre alla sig.ra Bruno, il coniuge Armando Pastore e il figlio Alberto Pastore.
In data 1.2.98 la sig.ra Bruno morì, e di conseguenza, ai sensi dell’art. 14, I comma della Legge Regionale Campania n. 18/97 nell’assegnazione subentrò il sig. Armando Pastore. La relativa richiesta di successione nel contratto, datata 23.04.98, venne regolarmente presentata per la formale voltura di cui al 4° comma del citato art. 14, senza che il Comune rappresentasse alcuna condizione ostativa alla permanenza nell’alloggio per il subentrante.
Purtroppo in data 23.3.01 anche il sig. Armando Pastore morì, ed ai sensi del già richiamato art. 14 a lui subentrò nell’assegnazione dell’alloggio il figlio Alberto, componente del nucleo familiare.
Anche in questo caso la richiesta di formale voltura del contratto venne regolarmente presentata, in data 29.3,2001, senza che il Comune rappresentasse alcuna condizione o stati Va alla permanenza nell’alloggio del sig Alberto Pastore.
Da allora il ricorrente abita da solo nell’appartamento, nella cui assegnazione è subentrato ex lege.
Successivamente, Con la nota prot. 4211 del 4.5.2005 del Servizio Assegnazione immobili del Comune di Napoli gli veniva comunicato che a seguito di accertamento, risultava che l’alloggio “non è occupato stabilmente” e che, pertanto, tale circostanza poteva determinare la dichiarazione di decadenza dall’assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica per effetto del disposto dell’art. 20, comma I, lettera b) della legge regionale Campania 18/97.
Tale nota si limitava a comunicare che vi era stato “un accertamento” dal quale sarebbe risultato che l’appartamento non era occupato stabilmente, ma non indicava come questo accertamento fosse stato condotto, in quali periodi e da quali soggetti; né faceva specifico riferimento a documentazione in atti. Inoltre non veniva formalmente individuato il Responsabile del procedimento, al quale far capo per acquisire la documentazione necessaria a fornire controdeduzioni esaustive in ordine ad un accertamento al quale il Sig. Pastore non aveva partecipato in alcun modo e del quale ignorava l’ambito (v all.ti).
Peraltro dalla nota risultava evidente che l’assegnazione dell’alloggio era ancora formalmente riferita alla sig.ra Raffaella Bruno; sicché se ne doveva dedurre che all’ufficio non fossero noti né il subentro del sig. Armando Pastore alla sig.ra Bruno, né il successivo subentro del sig. Alberto Pastore al sig. Armando Pastore e che la relativa documentazione non fosse depositata agli atti del procedimento.
Pertanto, con la citata nota, l’Ufficio invitava il sig. Pastore a presentare deduzioni e documenti giustificativi in ordine ai fatti rappresentati.
Con apposita nota di risposta il ricorrente contestava, in primis, l’illegittimità del procedimento amministrativo stante la mancata indicazione dell’Ufficio e del Responsabile del Procedimento, in violazione degli a. 7 e 8 della legge 241190 (v. all.ti).
Nel merito, poi, rappresentava di essere dipendente dall’ASL Napoli l e di osservare, in via ordinaria, orario continuativo dalle 7,30 alle 19 (ed oltre) e di conseguenza, di non poter essere presente in casa per l’ora di pranzo nelle giornate feriali; inoltre faceva presente di essere invalido, con gravi difficoltà di deambulazione, e quindi, di evitare di spostarsi in continuazione e di raggiungere l’appartamento solo nelle ore serali, anche perché frequenta l’Università; faceva altresì presente di non essere titolare di alcun contratto di locazione né proprietario di appartamenti, e di non avere nella sua disponibilità alcun altro alloggio; di vivere da solo e, quindi, che normalmente nessuno è in casa quando egli è assente per lavoro, studio o altro.
Avendo rappresentato quanto sopra, il sig. Pastore ha chiesto che fossero disposti accertamenti al riguardo, rendendosi disponibile per quanto di sua competenza.
Inopinatamente con il provvedimento prot, 479 del 14.10.2005 del Dirigente del Servizio Assegnazione Immobili del Comune di Napoli sul falso presupposto di non aver “idoneamente giustificato la mancata frequenza nell’alloggio assegnato” ne ha dichiarato la decadenza dal diritto all’assegnazione, ai sensi dell’art. 20 comma I letto b) della Legge Regionale Campania 18/97 (v. all.ti).
Successivamente, il procedimento veniva riaperto in autotutela e con nota del 25.09.2006 n. 8095 il Servizio assegnazione immobili, invitata il sig. Pastore, a fornire deduzioni documentate, che venivano regolarmente depositate, con nota del prot. 8514 del 9.10.2006 (v. all.ti).
Tuttavia, nella seduta del 22.11.2006 la Commissione assegnazione alloggi deliberava di non accogliere le controdeduzioni del ricorrente, e confermava la decadenza dall’alloggio, ritenendo che non vi fossero elementi utili per la revoca della decadenza medesima.
Con nota prot. 7569 del 14.09.2007 il Servizio Assegnazione Immobili comunicava l’avvio della procedura amministrativa di recupero dell’alloggio di E.R.P., invitando il ricorrente a fornire deduzioni, che non venivano depositate, avendo egli già fornito tutti gli elementi utili a sostegno della propria posizione nella precedente nota del prot.8514 del 9.10.2006.
Con Ordinanza Sindacale prot. n. 3 dell’ 11.01.2008 (notificata il 01.02.2008) è stato infine intimato lo sgombero dell’alloggio di E.R.P. di proprietà del Comune di Napoli sito in Napoli - Poggioreale alla Via Vesuvio n. 16 isolato 35 scala A piano 3” interno 7, mq 65,72 (v. all.ti)».
Con il ricorso in trattazione l’interessato ha dedotto i seguenti motivi così epigrafati: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 comma 1 lett. b) l.r. 18/97; violazione degli art 7 e 8 della l. 07.08.1990 n. 241; violazione e vizio del procedimento. 2. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 20 comma i lett. b) l.r. 18/97; violazione dei principi generali in materia di autotutela; violazione dell’art. 3 l. 07.08.1990 n. 241. eccesso di potere.
Con i motivi aggiunti, depositati in data 21 maggio 2008, l’interessato ha ulteriormente evidenziato che con nota del Dirigente Servizio Assegnazione immobili prot. 3406 del 20.03.2008, conosciuta soltanto a seguito del deposito avvenuto in data 26.03.2008, presso codesto Ecc.mo Ta.r., inopinatamente è stata confermata la legittimità dell’ordine di sgombero.
L’interessato ha dedotto l’ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e 20 comma l lett. b) l.r. 18/97; violazione degli art. 2, 3, 7 e 8 della l. 07.08.1990 n. 241; violazione e vizio del procedimento. dei principi generali in materia di autotutela; illegittimità derivata.
Con memoria depositata il 9 gennaio 2009 il Comune di Napoli ha dedotto l’inammissibilità del ricorso, la sua tardività, il difetto di giurisdizione del giudice adito e l’infondatezza nel merito.
All’udienza del 22 gennaio 2009 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO



I) La valutazione delle eccezioni formulate dall’amministrazione resistente impone l’esatta qualificazione degli atti impugnati dal ricorrente o adottati nel corso del procedimento oggetto del presente giudizio.
Il dirigente della III Direzione Centrale (Patrimonio e Logistica – Servizio Assegnazione Immobili) con atto del 14 ottobre 2005, protocollo 479, dopo aver esaminato alcune circostanze, disponeva la revoca del decreto sindacale n. 1033 del 18/12/1975 di assegnazione dell’alloggio pubblico di proprietà del Comune di Napoli sito in Napoli - Poggioreale - alla via Vesuvio n. 16, interno 7, mq. 65,72 più cantinola di mq. 10,04, a favore del nucleo familiare della sig.ra Bruno Raffaela, nata a Napoli il 27/10/1929 e deceduta 1’01/02/1998, e (…) dichiarava la decadenza dal diritto all’assegnazione di alloggio di E.R.P. in danno al sig. Pastore Alberto, nato a Napoli il 14/12/1965.
Il Segretario del SICET, in nome e per conto del ricorrente, con nota acquisita al protocollo in data 12 dicembre 2005, n. 12825, chiedeva il riesame del provvedimento in sede di autotutela.
La medesima amministrazione, con nota della III Direzione Centrale Patrimonio e Logistica del 20 marzo 2008, n. 3406, depositata in giudizio in data 28 marzo 2008 ed impugnata con i motivi aggiunti depositati il 21 maggio 2008, ha evidenziato quanto segue.
«Il caso di specie, quindi, è stato riportato all’esame della Commissione Assegnazione Alloggi che nella seduta del 30-01-2006 ha disposto di verificare presso la Società Romeo Gestioni S.p.A. l’eventuale esistenza di una richiesta di subentro nell’assegnazione chiesta dal sig. Pastore.
La Società Romeo Gestioni, con propria nota del 06-04-2006 prot. TCN 06/4979 trasmesso allo scrivente Servizio gli atti in possesso di detta Società relativi al caso di specie.
A seguito della predetta nota della Società Romeo Gestioni, in data 16-05-2006, la Commissione Assegnazione Alloggi, attesa l’esistenza della richiesta di subentro nell’assegnazione nell’alloggio de qua da parte del ricorrente ha sospeso l’efficacia del provvedimento di dichiarazione di decadenza onde definire la procedura amministrativa connessa alla richiesta di subentro nell’assegnazione formulata dal sig. Pastore Alberto.
Con la ns. nota del 25-09-2006 n. 8095, ai sensi dell’art. 7 L. 241/90, notifica al ricorrente il 26/09/2006, si è provveduto in conformità a quanto stabilito in sede di Commissione Assegnazione Alloggi del 16-05-2006.
Il ricorrente e per esso il rappresentante legale, con nota del 06-10-2006 con allegati, ha riscontrato la ns. predetta nota del 25-09-2006 n. 8095.
Il caso di specie è stato, ancora una volta, esaminato dalla Commissione Assegnazione Alloggi nella seduta del 22-11-2006 ed è stato stabilito di confermare l’efficacia del provvedimento di dichiarazione di decadenza dall’assegnazione alloggio di E.R.P. e, parimenti, di iniziare la procedura amministrativa connessa al recupero dell’alloggio pubblico di cui trattasi.
Lo scrivente Servizio, pertanto, con propria nota del 14-09-2007 n. 7569 ha comunicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 7 L. 241/90, l’avvio delle procedure connesse al recupero dell’alloggio de quo. Tale atto è stato notificato allo stesso il 26-09-2007 e non sono pervenute controdeduzioni.
La predetta nota n. 7579 del 14-09-2007, oltre la comunicazione di avvio del recupero dell’alloggio in questione, in mancanza di riscontro eventuale del ricorrente, con termini diversi ha provveduto a diffidare il ricorrente a lasciare libero da persone e cose il predetto alloggio pubblico.
L’ordinanza sindacale di sgombero coatto in prosieguo dell’alloggio in argomento del 18-01-2008 prog. n. 67, alla quale si ricorre, è stata notificata all’interessato 1’01-02-2008».
La nota del 25 settembre 2006, protocollo n. 8095 aveva il seguente letterale tenore.
«OGGETTO: comunicazione ai sensi dell’art. 7, Legge del 07-08-1990, n. 241.
Facendo seguito all’emissione del provvedimento di dichiarazione di decadenza dall’assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica del 24-10-2005 Rep. n. 7479 in Suo danno e regolarmente notificato ai sensi della normativa vigente in materia; letta l’istanza del Sig. Segretario del Sindacato SICET pro tempore del 12-12-2005 con allegati dalla quale, in autotutela, si è proceduto al riesame dell’istruttoria del caso di specie; sentito il parere della Commissione Assegnazione Alloggi operante presso lo scrivente Servizio del 30-01-2006; letta la nota della Società Romeo del 06-04-2006 Prot. n TCN 06/4979 con allegati; sentito il parere espresso dalla predetta Commissione Assegnazione Alloggi del 16-05-2006 Si comunica l’esito negativo del procedimento amministrativo connesso alla ulteriore verifica dell’istruttoria di cui trattasi e, quindi, con il presente atto confermasi l’efficacia del provvedimento del 24-10-2005 Rep n 7479
Pertanto, Ella è invitata a presentare a giustificazione dei fatti accertati. deduzioni scritte e/o idonea documentazione inoltrandola, in carta libera, presso lo scrivente Servizio entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di notifica della presente, con espressa avvertenza che, in mancanza verranno attivate le procedure amministrative connesse al recupero dell’alloggio pubblico in indirizzo indicato».
Come già evidenziato il ricorrente presentava deduzioni datate 6 ottobre 2006, assunte al protocollo del Comune di Napoli in data 9 ottobre 2006, n 8514.
La successiva nota del 14 settembre 2007, n. 7569 aveva il seguente letterale tenore.
«Oggetto:comunicazione, ai sensi dell'art. 7, Legge del 07-08-1990, n. 241, di avvio del procedimento amministrativo connesso al recupero dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica in indirizzo indicato e diffida a lasciarlo libero da persone e cose.
Vista la disposizione dirigenziale di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggio di E.R.P. in Suo danno del 24-10-2005 Rep. n. 7479; sentito il parere espresso dalla Commissione Assegnazione Alloggi, istituita con delibera di G. C. n. 655 del 28/02/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nella seduta del 22-11-2006;
Considerato, pertanto, che Ella occupa, senza titolo legittimante, l'alloggio pubblico in indirizzo, ai sensi la L.R.C. 18/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Si Comunica
ai sensi dell'art. 7, legge del 07-08-1990, n. 241, che le circostanze di cui in premessa determinano l'obbligo, da parte dello scrivente Servizio, di avviare il procedimento di recupero dell'alloggio di E.R.P. in argomento. Pertanto, Ella è invitata a presentare a giustificazione dei fatti accertati, deduzioni scritte e/o idonea documentazione inoltrandola, in carta libera, presso lo scrivente Servizio entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di notifica del presente atto, con espressa avvertenza che, in mancanza,
Si Diffida
il sig. Pastore Alberto, nato a Napoli il 14-12-1965, e/o chiunque altro lo occupi senza titolo a lasciare libero e vuoto da persone e cose, entro i 4 (quattro) giorni successivi suddetta prima scadenza decorrente dalla notifica del presente atto, l'alloggio di E.R.P. L. 219/81 di proprietà del Comune di Napoli sito in Napoli - Poggioreale - alla via Vesuvio n. 16, isolato 35, scala A, piano 3°, interno 737 (posizione 9050350737), da Ella occupato senza titolo legittimante.
Nel caso di mancata ottemperanza a quanto intimato nella presente comunicazione/diffida come sopra formulata, si procederà allo sgombero coatto.
II) L’amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione richiamando la sentenza del TAR Campania V Sezione 5869/2007.
Tale eccezione, che per ragioni logiche deve essere esaminata prioritariamente, è infondata alla luce della recentissima giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione V Stato 14 gennaio 2009, n. 109).
“Le maggiori incertezze in ordine all’individuazione della giurisdizione in materia di edilizia residenziale pubblica si sono registrate con riferimento alle controversie concernenti le cause di cessazione del rapporto derivante dall’assegnazione dei relativi alloggi sulla scorta del menzionato d.P.R. n. 1035 del 1972, in particolare quelle concernenti l’annullamento della assegnazione (art. 16), la revoca (art. 17), il rilascio nei casi di occupazione sine titulo (art. 18); minori problemi si sono posti per l’ipotesi di decadenza per mancata tempestiva occupazione dell’alloggio stante la previsione espressa (ancorché asistematica) della giurisdizione del giudice ordinario (a. 11, c. 13).
Parte della giurisprudenza di legittimità, riteneva, infatti, che le controversie inerenti le cause sopravvenute di estinzione e risoluzione, direttamente afferenti il rapporto locatizio in corso di svolgimento fossero devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, riconoscendosi la giurisdizione amministrativa solo in relazione alla prima fase del procedimento di assegnazione caratterizzata dall’esercizio di poteri pubblicistici (Cass. SS.UU., 3/11/1993, n. 4607).
Ma non sempre l’intervento dell’autorità amministrativa, successivo alla costituzione del rapporto di assegnazione, è espressione di poteri contrattuali.
Per ovviare alle insopprimibili difficoltà esegetiche, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (5 agosto 1995, n. 28), ha valorizzato, per esigenze di chiarezza e di coerenza sistematica, la norma sancita dall’art. 5, comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (l. T.a.r.) secondo cui «sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici».
Sotto tale angolazione è costante l’affermazione secondo cui l’attribuzione a privati dell’uso di beni pubblici, a prescindere dalla terminologia adottata nei provvedimenti e nelle convenzioni accessive ed ancorché presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile all’istituto concessorio il chè giustifica l’applicazione dell’art. 5 cit. (Cass., SS.UU., 9 maggio 2002, n. 6687).
Tale principio è stato mantenuto fermo dalla successiva evoluzione della giurisprudenza.
In quest’ottica si è specificato che le controversie in questione, anche quando coinvolgono diritti soggettivi, sono attratte alla giurisdizione esclusiva perché si riscontrano profili di carattere pubblicistico connessi alla regolarità del procedimento autoritativo di autotutela ed alla verifica della sussistenza o meno, in capo all’assegnatario, dei requisiti prescritti dalla legge ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del predetto rapporto concessorio (cfr. in termini generali da ultimo Cons. St., sez. V, 28 dicembre 2006, n. 8059; sez. V, 30 agosto 2006, n. 5073).
Un limite fisiologico all’espansione della giurisdizione esclusiva è individuato nella natura non autoritativa del potere esercitato dall’amministrazione, collegato alla ordinaria capacità negoziale di gestione del rapporto locatizio (Cass., SS.UU., 16 gennaio 2007, n. 757; 12 giugno 2006, n. 13527).
La linea di discrimine fra le giurisdizioni, pertanto, non corre lungo la linea della alternativa fra natura vincolata o discrezionale del potere esercitato dall’amministrazione, ma sull’accertamento in concreto se tale potere sia espressione di funzione pubblica ovvero contrattuale.
Tali conclusioni non appaiono scalfite neppure dopo la sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004.
In primo luogo la sentenza in questione non ha avuto ad oggetto l’art. 5 cit.
In secondo luogo deve evidenziasi che l’ esigenza posta in luce dal giudice delle leggi di interpretare in modo rigoroso le disposizioni di legge che introducono casi tassativi di giurisdizione esclusiva, in quanto derogatori della naturale giurisdizione del giudice civile in materia di diritti soggettivi, non è posta in discussione allorquando, come nel caso di specie, l’oggetto del giudizio sia costituito in via immediata e diretta da un provvedimento amministrativo espressivo di funzione pubblica cui accedono in posizione ancillare eventuali diritti soggettivi (Cons. St., sez. V, 30 agosto 2006, n. 5073)”.
III) Ritenuta quindi la giurisdizione in ordine al provvedimento di decadenza, la sezione non può non rilevare che sia il provvedimento del 14 ottobre 2005, n. 479, che la “comunicazione” del 25 settembre 2006, n. 8095 sono divenuti inefficaci perché l’amministrazione si è nuovamente ed autonomamente determinata. Infatti avverso la dichiarazione di decadenza del 14 ottobre 2005 il ricorrente, a mezzo del sindacato SICET, presentava osservazioni in data 12 dicembre 2005 che venivano espressamente considerate dall’amministrazione, anche se con esito negativo per il ricorrente. Infatti con la “comunicazione” del 25 settembre 2006, richiamata l'istanza del sig. Segretario del Sindacato SICET p.t. del 12-12-2005 e (…) sentito il parere della Commissione Assegnazione Alloggi (…) del 16-05-2006 (…) è stata confermata l'efficacia del provvedimento del 24-10-2005, n. 7479.
La sezione non può non rilevare l’oggettiva ambiguità di tale comunicazione in quanto da un lato si confermava la decadenza, ma dall’altro si invitava il ricorrente a presentare deduzioni scritte.
L’avviso di avvio del procedimento, di cui all’a. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve precedere, com’è ovvio, e non seguire la conclusione del procedimento stesso, cosicché risultava di non agevole comprensione il procedimento per il quale il ricorrente avrebbe potuto presentare osservazioni.
Il ricorrente, però, in conformità a quanto letteralmente autorizzato, presentava, assistito dall’avvocato Attilio Davide, osservazioni assunte al protocollo n. 8514 del 9 ottobre 2006.
Anche tali osservazioni venivano valutate dall’amministrazione che le sottoponeva al vaglio della Commissione Assegnazione Alloggi, che, in data 22 novembre 2006, esprimeva il seguente parere: “Non si rilevano elementi utili all’eventuale revoca del provvedimento di decadenza emesso”.
Con atto del 14 settembre 2007, n. 7569, notificato personalmente al ricorrente il 26 settembre 2007, si comunicava, ai sensi dell'art. 7, Legge del 07-08-1990, n. 241, l’avvio avvio del procedimento amministrativo connesso al recupero dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica in indirizzo indicato e diffida a lasciarlo libero da persone e cose.
Tale comunicazione era atto idoneo per rendere edotto il ricorrente della definitiva conferma del provvedimento di decadenza, sebbene in essa non venissero espressamente richiamati né le deduzioni presentate in data 9 ottobre 2006, né il contenuto del parere espresso in data 22 novembre 2006, né l’espressa conferma della decadenza, così come era accaduto nella precedente comunicazione del 25 settembre 2006.
A tale conclusione la sezione ritiene di poter pervenire perché l’oggetto della comunicazione riguardava il recupero dell’alloggio, con diffida a lasciarlo libero da persone e cose, ossia una fase successiva alla dichiarata decadenza.
In altri termini la comunicazione del 14 settembre 2007 era, allo stesso tempo, conferma della decadenza e inizio del successivo procedimento di rilascio.
Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui è finalizzato ad ottenere l’annullamento del provvedimento definitivo di decadenza, che la sezione ritiene di individuare nella comunicazione del 14 settembre 2007, notificata il 26 settembre 2007, è irricevibile per tardività in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni, previsto dall’a. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034.
Con il ricorso in trattazione l’interessato ha chiesto l’annullamento anche dell’ordinanza dell’11.01.2008, n. 3 con la quale si ordina lo sgombero dell’alloggio. Per tale parte il ricorso è inammissibile perché avverso tale provvedimento il ricorrente non ha formulato autonome censure che sono state invece proposte solo avverso il provvedimento di decadenza.
Parimenti inammissibili sono i motivi aggiunti perché diretti avverso una comunicazione interna dell’amministrazione, priva, così come dedotto dall’amministrazione, di alcun contenuto provvedimentale.
In conclusione il ricorso va in parte dichiarato irricevibile ed in parte dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, in parte dichiara irricevibile ed in parte dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del giorno 22 gennaio 2009 e del 5 marzo 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
Vincenzo Cernese, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2009



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