Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 5-2009 - © copyright

 

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VIII - Sentenza 24 aprile 2009 n. 2163
Pres. A. Ferone, est. R. Ianigro
De Tommaso Nicolina (Avv. Silio Aedo Violante) c. Comune di Dragoni (Avv. Carlo Sarro) c. Bianchi Michelino (Avv. Francesco De Blasi)


Edilzia ed Urbanistica – Permesso di costruire – Costruzione - Nozione – Individuazione di un opera come pertinenziale alla Res principale

Ai fini del rilascio del permesso di costruire, la nozione di costruzione si configura comunque in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi. Ciò a prescindere dal fatto che detta trasformazione e/o alterazione essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, ben potendo trattarsi di opere e realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, che attuino un'evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e che riguardino opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale: sicchè per la individuazione di un’opera quale pertinenza rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali di conseguenza non può, attribuirsi il carattere pertinenziale ai fini edilizi ad opere di rilevante consistenza solo perché destinate a servizio del bene principale(1)

 

----------------

 

1. cfr. ex multis CdS, Sez. IV, N. 2705/2008 in tal senso anche Consiglio Stato, sez. V, 13.6.2006, n. 3490; cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, n. 11679 del 23 novembre 2007


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Ottava)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 3302 del 1989, proposto da:
De Tommaso Nicolina quale erede di De Tommaso Angelo, rappresentata e difesa dall'avv. Silio Aedo Violante, con domicilio eletto presso Silio Aedo Violante in Napoli, via Tino di Camaino 6; De Tommaso;

contro



Comune di Dragoni
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Sarro, con domicilio eletto presso Carlo Sarro in Napoli, V.Orsini,46;

nei confronti di



Bianchi Michelino
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Blasi, con domicilio eletto presso Francesco De Blasi in Napoli, P.Tta Mondragone 4;

Sul ricorso numero di registro generale 5213 del 1989, proposto da:
De Tommaso Nicolina quale erede di De Tommaso Angelo, rappresentata e difesa dall'avv. Silio Aedo Violante, con domicilio eletto presso Silio Aedo Violante in Napoli, via Tino di Camaino 6;

contro



Comune di Dragoni
;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



quanto al ricorso n. 3302 del 1989:
DEMOLIZIONE ordinanza n. 8 del 10.04.1989 notificata il 10.04.1989.
quanto al ricorso n. 5213 del 1989:
ACQUISIZIONE ordinanza n. 13 del 5.08.1989;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Dragoni;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Bianchi Michelino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/03/2009 il dott. Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso iscritto al n.3302/1989 De Tommaso Angelo, quale titolare di una piccola azienda agricola in Dragoni, premesso di aver ottenuto dal Sindaco del Comune di Dragoni in data 24.12.1988 un’autorizzazione per la esecuzione di lavori di ripristino di un modesto preesistente capannone, impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza n. 8 del 10.04.1989 con cui gli veniva ingiunta la demolizione del capannone in questione poiché integralmente demolito e realizzato mediante l’impiego di materiale avente caratteristiche chimico fisico e connotazioni in precedenza non rivestite.
A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione di legge, violazione artt. 7 e 10 della legge n. 47/1985, violazione art. 31 lett. b) e c) , ed art. 48 della legge n. 457/1978, violazione d.l. 23.01.1982 n. 9 conv. in l. 25.03.1982 n. 94, eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, carenza assoluta di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, sviamento altri profili;
L’intervento realizzato risulta eseguito in virtù di un formale atto autorizzativo e comunque rientra sicuramente nella tipologia delle opere di straordinaria manutenzione di cui alla lettera c) dell’art. 31 della legge n. 457/1978, che contemplano il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio per assicurane la funzionalità e conservazione.
2) Violazione della stessa normativa sotto altro aspetto, eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento, motivazione insufficiente, altri profili;
Per le opere assoggettate al regime dell’autorizzazione non è applicabile la sanzione della demolizione.
Le opere in questione non comportano una variazione essenziale rispetto al progetto originariamente autorizzato, come da perizia giurata e rilievi fotografici in atti. La sostituzione di alcuni elementi in ferro si è resa necessaria per la vetustà di quelli preesistenti ed in ogni caso i pali portanti del capannone sono sette pari a quelli preesistenti e non nove come si rileva dal provvedimento impugnato.
3) Violazione di legge, violazione e falsa applicazione della stessa normativa sotto i molteplici e predetti altri profili, violazione in particolare dell’art. 8 della legge n. 47/1985, eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, irrazionalità, sviamento altri profili;
L’intervento realizzato non comporta alcuna variazione essenziale rispetto al preesistente poiché non altera le caratteristiche del capannone de quo che resta comunque aperto su tutti i lati, senza aumento né di superficie, né di altezza.
Con ricorso iscritto al n. 5213/1989 De Tommaso Angelo impugnava l’ordinanza di acquisizione n. 13 del 5.08.1989 deducendone l’illegittimità per illegittimità derivata rispetto ai vizi già denunciati avverso il presupposto ordine di demolizione.
Nel giudizio prioritariamente instaurato iscritto al n. 3302/1989 interveniva “ad opponendum” Bianchi Michelino e si costituiva il Comune di Dragoni per resistere al ricorso.
Deceduto l’originario ricorrente si costituiva in sua sostituzione in qualità di erede De Tommaso Nicolina allo scopo di proseguire il giudizio.
2 1. Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., del ricorso iscritto al n. 5213/1989 r.g. con quello preventivamente instaurato, iscritto al n.3302/1989, per motivi di connessione soggettiva ed oggettiva, trattandosi di giudizi pendenti tra le medesime parti ed oggettivamente connessi in quanto aventi ad oggetto la impugnazione di provvedimenti consequenziali relativi al medesimo abuso edilizio.
2. 2. Nel merito il ricorso è infondato e va respinto secondo quanto di seguito argomentato.
Dalla relazione di sopralluogo allegata agli atti dall’amministrazione resistente, riportante la data del 3.08.1998 e sottoscritta dal tecnico del Comune di Dragoni si ricava che il ricorrente, autorizzato ad eseguire lavori di ripristino di un preesistente capannone in condizioni precarie, aveva demolito il manufatto preesistente realizzandone uno nuovo delle dimensioni di metri 5,80x5,70 e di altezza di 3,20 metri stabilmente ancorato al suolo tramite sette paletti tubolari in ferro gettati in opera in fondazioni in calcestruzzo.
Parte ricorrente deduce la illegittimità della impugnata ordinanza di demolizione, e del conseguente ordine di acquisizione, sostenendo di essersi limitata ad eseguire lavori di restauro e risanamento conservativo del capannone preesistente astenendosi dall’apportarvi modifiche costituenti variazioni essenziali necessitanti di concessione edilizia. A sostegno del proprio assunto il ricorrente ha allegato agli atti una relazione giurata in data 23.05.1989 a firma di un tecnico di fiducia perito agrario Miranda Giovanni, attestante la esecuzione della sola sostituzione di tre pali tubolari per la struttura reggente , della copertura in lamiere zincate e nella tinteggiatura dei rimanenti pali.
Ciò premesso ritiene il Collegio che detta documentazione non può dirsi sufficiente a comprovare la conformità dei lavori eseguiti dal ricorrente rispetto alle dimensioni ed alle caratteristiche del manufatto preesistente. Innanzitutto la relazione tecnica risulta formulata in maniera alquanto approssimativa nel senso che non contiene alcuna descrizione, né risulta redatta previa misurazione delle caratteristiche del manufatto esistente così come realizzato a seguito dei lavori oggetto di contestazione. Ed inoltre manca agli atti alcun documento che consenta di risalire alla effettiva consistenza e natura del manufatto preesistente sì da poter confortare l’assunta conformità dei lavori eseguiti e superare le contrarie attestazioni accertate in sede di sopralluogo.
Anche l’istanza di autorizzazione alla esecuzione dei lavori di ripristino del preesistente capannone è priva di alcuna descrizione grafica e/o fotografica del manufatto.
Né altrimenti può desumersi dal contenuto stesso dell’autorizzazione che si è tradotta in un mero visto a firma del Sindaco apposto in calce alla richiesta medesima.
Il provvedimento gravato richiama l'ordine di sospensione dei lavori, redatto sul rapporto dei VV.UU., il quale, con accertamento munito di fede privilegiata e comunque privo di contestazione in fatto da parte del ricorrente, attesta la realizzazione ex novo della struttura in oggetto con lavori di nuova costruzione.
D'altra parte proprio l'analisi complessiva dell'iter amministrativo (sospensione dei lavori; prosecuzione in spregio dell'ordinanza; ordine di demolizione) evidenzia che le opere, lungi dal costituire una mera ristrutturazione, come sostenuto in ricorso, rappresentano una nuova costruzione. A fronte di tale probante elemento parte ricorrente ha omesso di fornire qualsiasi prova contraria. Ed allora, in assenza di elementi atti a comprovare che la situazione di fatto fosse diversa da quella cristallizzata nell'ordinanza impugnata, nessun difetto di istruttoria ovvero errore dei presupposti può essere censurato nei confronti dell'attività dell'amministrazione comunale. Parte ricorrente, infatti, si è limitata a postulare, senza alcuna allegazione in fatto, la pre-esistenza della struttura rispetto all'inizio dei lavori abusivi accertati dai vigili urbani.
Ed allora le deduzioni in esame appaiono del tutto prive di adeguati supporti probatori, restando, comunque, indimostrato che l’ opera in oggetto sia stata realizzata in epoca precedente e comunque in base ad un valido titolo di legittimazione.
Nella specie, a fronte delle generiche asserzioni del consulente di parte ricorrente, intese a minimizzare l' abuso edilizio commesso, l'ufficio tecnico comunale ha fornito una compiuta descrizione circa la natura e l'ampiezza delle opere contestate come abusive.
Gli scarni elemnti forniti in giudizio dal ricorrente non possono valere a contrastare la legittima prova documentale, proveniente dagli uffici della p.a. convenuta in giudizio e, in particolare, dall'organo competente che descrive con esattezza e puntualità la "res controversa", con atti dotati della capacità probatoria di attestazione propria degli accertamenti tecnici effettuati dalle amministrazioni pubbliche.
Di qui discende, in assenza di ulteriori elementi di conforto alla tesi difensiva di parte ricorrente, l’impossibilità di ritenere comprovata l’addotta conformità al preesistente dei lavori eseguiti, innanzitutto, poiché l’autorizzazione è priva di alcun contenuto descrittivo e di alcuna rappresentazione grafica dei lavori da effettuarsi, ed inoltre poiché la relazione tecnica giurata ha un contenuto solo o descrittivo ed approssimativo dell’esistente, e si limita ad esporre valutazioni proprie del consulente sulla natura dei lavori effettuati.
Occorre altresì considerare che, rispetto alla unica e parziale riproduzione fotografica allegata dal ricorrente per documentare il manufatto preesistente, risulta prodotta agli atti dall’interventore ad opponendum altra documentazione fotografica da cui si evincerebbe la preesistenza di un manufatto in tutto diverso e di dimensioni ridotte rispetto a quello attualmente esistente. Né sul punto il ricorrente ha dedotto alcunché onde contrastare la riferibilità di detta documentazione all’abuso oggetto di contestazione.
2. Né può diversamente sostenersi la non assoggettabilità a concessione edilizia del manufatto oggetto di demolizione.
Come noto, ai fini del rilascio del permesso di costruire, la nozione di costruzione si configura comunque in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi. Ciò a prescindere dal fatto che detta trasformazione e/o alterazione essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, ben potendo trattarsi di opere e realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, che attuino un'evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e che riguardino opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale (cfr. ex multis CdS, Sez. IV, N. 2705/2008 in tal senso anche Consiglio Stato, sez. V, 13.6.2006, n. 3490).
Inoltre, per la individuazione di un’opera quale pertinenza rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, n. 11679 del 23 novembre 2007), sicchè non può, attribuirsi il carattere pertinenziale ai fini edilizi ad opere di rilevante consistenza solo perché destinate a servizio del bene principale.
2.3 Nel caso in esame non è risultato comprovato che la base in calcestruzzo su cui è stata installata la tettoia oggetto di demolizione fosse preesistente, sicchè il manufatto in questione quale struttura stabilmente ancorata al suolo e di dimensioni non modeste avendo una estensione di metri 5,80x5,70 e di altezza di 3,20 metri , non può configurarsi quale opera precaria di natura pertinenziale assoggettabile a mera autorizzazione, né tantomeno quale opera di manutenzione straordinaria.
La struttura in questione per le sue caratteristiche funzionali e dimensionali determina evidentemente una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi per la cui realizzazione occorreva il permesso di costruire.
Conclusivamente, per le svolte considerazioni deve pervenirsi al rigetto del ricorso principale proposto avverso l’ordine di demolizione e di quello basato su identici motivi proposto avverso il successivo consequenziale ordine di acquisizione.
Da ultimo ricorrono giusti motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Napoli, sez. VIII, definitivamente pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe come qui riuniti, così provvede:
- respinge i ricorsi;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Ferone, Presidente
Renata Emma Ianigro, Primo Referendario, Estensore
Olindo Di Popolo, Referendario



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/04/2009



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento