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| n. 5-2009 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 30 aprile 2009 n. 4456
Pres. Sestini, Est. Arzillo
E. Tomaselli c/ Comune di Roma (Avv. G. Lesti), R. Belfronte (Avv. F. Madeo), S. Piccolo (n.c.) |
1. Elezioni - Ricorso elettorale - Termine - Perentorietà - Sussiste - Conseguenze. |
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2. Elezioni - Operazioni elettorali - Discordanza verbali della sezione dell’ufficio elettorale - Prevalenza tabelle di scrutinio - Sussiste - Ragione. |
1. Ai sensi dell’art. 83, co. 11, d.p.r. 570/60, l’impugnazione delle operazioni elettorali deve avvenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla proclamazione degli eletti. Pertanto, sarebbe inammissibile il ricorso presentato dopo l’anzidetto termine, in occasione della successiva surroga di un consigliere dimissionario, discendendo la lesione della posizione soggettiva autonomamente e immediatamente dalla proclamazione degli eletti. |
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2. In caso di discordanza tra il verbale di sezione ed il verbale dell’ufficio elettorale centrale, per verificare l’esatto numero di preferenze attribuite ai candidati alle elezioni, devono essere prese a riferimento le tabelle di scrutinio, considerata la funzione meramente certificatoria del verbale rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle medesime. |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5495/2008 proposto da
EDMONDO TOMASELLI, rappresentato e difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio in Via Piemonte n. 39/a;
contro
COMUNE DI ROMA, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Lesti ed elettivamente domiciliato in Roma presso la sede legale dell’Ente in Via del Tempio di Giove n. 21
e nei confronti di
- ROCCO BELFRONTE, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Madeo presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla Via Paolo Emilio n. 7;
- SAMUELE PICCOLO, non costituitosi in giudizio
per l'annullamento
del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale del Comune di Roma di determinazione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista, con riferimento alla lista n. 12, il Popolo della Libertà, per errata indicazione e determinazione della cifra individuale da ciascuno di essi riportata, adottato in data 7 maggio 2008 e relativo alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Roma, nella parte in cui contempla il candidato Edmondo Tomaselli alla posizione n. 44 con un numero di voti pari a 478 e per la conseguente correzione del risultato elettorale con attribuzione di ulteriori tre voti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma e del sig. Rocco Belfronte ;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 23 aprile 2009 il consigliere dott. Francesco Arzillo;
uditi, altresì, gli avvocati come riportati nel relativo verbale;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con il presente ricorso, depositato il 4 giugno 2008, l’interessato, quale candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Roma, tenutesi nei giorni 13 e 14 aprile 2008, nel partito il Popolo della Libertà, contraddistinta dal n. di lista n. 12 e collegata al candidato n. 4 alla carica di Sindaco On. Gianni Alemanno, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso a una più utile collocazione nella graduatoria finale dei candidati non eletti in seno alla lista sopra indicata.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivo di impugnazione l’errata rilevazione delle preferenze espresse dagli elettori della citata lista almeno per ciò che concerne le sezioni nn. 85 e 599, con indebita sottrazione di almeno tre preferenze.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Roma sia il controinteressato sig. Rocco Belfronte, il quale ha riportato un numero di preferenze pari a 479 (una in più rispetto a quelle assegnate all’odierno ricorrente). Quest’ultimo, in particolare, ha eccepito in rito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del Comune di Roma redatto il 15 aprile 2008 e, nel merito, l’infondatezza dei motivi di censura.
2. Con ordinanza n. 638/2009, depositata il 26 gennaio 2009, il Tribunale ha disposto l’acquisizione della seguente documentazione:
- copia dei verbali - in possesso dell’Ufficio Centrale Elettorale - relativi alle operazioni elettorali del Comune di Roma delle sezioni n. 85 e 599, unitamente alle tabelle di scrutinio;
- copia dei verbali dell’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Roma, unitamente alle tabelle riepilogative per tutte le sezioni dei voti di preferenza attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale per la lista “Il Popolo della Libertà”.
In data 27 marzo 2009 l’Amministrazione ha depositato in atti i documenti richiesti con l’istruttoria.
Il ricorso è stato quindi chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 23 aprile 2009, e quindi trattenuto in decisione.
3. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dal controinteressato.
Il ricorrente ha infatti ritualmente impugnato il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del Comune di Roma, recante la determinazione della graduatoria dei candidati e la proclamazione degli eletti, che costituisce l’atto finale del procedimento, al quale si imputano gli effetti lesivi: infatti tutte le contestazioni riferibili allo stesso procedimento elettorale vanno convogliate avverso il verbale di proclamazione degli eletti (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 1 febbraio 2008, n. 486).
4. Deve altresì rilevarsi la sussistenza dell’interesse a ricorrere, in quanto, ai sensi dell'art. 83 comma 11 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, l'impugnazione delle operazioni elettorali deve avvenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla proclamazione degli eletti; pertanto, sarebbe inammissibile il ricorso presentato dopo l'anzidetto termine in occasione della successiva surroga di un consigliere dimissionario, discendendo la lesione della posizione soggettiva autonomamente e immediatamente dalla proclamazione degli eletti (cfr. T.A.R. Molise Campobasso, 15 maggio 2006 , n. 460).
5. Nel merito il ricorso è fondato.
In linea di principio, in materia di operazioni elettorali - nel caso di discordanza dei documenti - è data prevalenza alle tabelle di scrutinio, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle medesime (T.A.R. Lazio Roma, sez. II - bis, 27 novembre 2008, n. 10815; 14 settembre 2007, n.8961).
In particolare, in caso di discordanza tra il verbale di sezione ed il verbale dell'ufficio elettorale centrale, per verificare l'esatto numero di preferenze attribuite ai candidati alle elezioni devono essere prese a riferimento le tabelle di scrutinio (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 16 gennaio 2007, n. 33).
Infatti, in materia elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, per cui - tra tutte le possibili irregolarità - sono significative solo quelle sostanziali, restandone invece estranee le anomalie formali o procedurali che non compromettano l'accertamento della reale volontà espressa dal corpo elettorale, come ad esempio la mancanza, erronea o irregolare indicazione, nel verbale, dei voti validi di preferenza o di lista riportati da ciascuna lista o dai candidati, posto che dalle tabelle di scrutinio se ne può sempre ricavare l'esatta consistenza (T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 18 ottobre 2007, n. 502).
Ora, dagli atti di causa risultano fondate le censure proposte avverso gli atti dell’Ufficio Centrale, in quanto:
- al ricorrente spetta un voto di preferenza nella sezione n. 599, come risulta sia dalla tabella di scrutinio sia dal verbale di sezione;
- al medesimo spettano due voti di preferenza nella sezione n. 85, come risulta dalla tabella di scrutinio, le cui risultanze prevalgono anche sulle discordi indicazioni ricavabili dalle copie del verbale di sezione acquisite in atti.
In conclusione, il ricorso deve quindi essere accolto, con la conseguente correzione del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del Comune di Roma e con l’attribuzione al ricorrente Edmondo Tomaselli di n. 481 voti di preferenza, con cifra individuale pari a 560.040 e con il posizionamento del medesimo al posto n. 43 della graduatoria dei candidati della lista n. 12 “Il Popolo della Libertà”.
6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:
- annulla l’atto impugnato in parte qua;
- dispone la correzione del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del Comune di Roma e attribuisce al ricorrente Edmondo Tomaselli n. 481 voti di preferenza, con cifra individuale pari a 560.040 e posizionamento al posto n. 43 della graduatoria dei candidati della lista n. 12 “Il Popolo della Libertà”.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per:
1) l'immediata comunicazione della sentenza al Comune di Roma, affinché provveda a sua volta:
- entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente, ai sensi dell'art. 83/11, co. 6, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
- alla notificazione senza spese agli interessati, ai sensi dell'art. 84, D.P.R. citato;
2) l'immediata comunicazione della sentenza al Prefetto di Roma.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda bis - nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2009 con l’intervento dei Signori Magistrati:
Raffaello Sestini - Presidente f.f.
Francesco Arzillo - Consigliere rel. ed est.
Mariangela Caminiti - Primo Referendario
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