La fattispecie di trasferimento d’ufficio del magistrato per incompatibilità ambientale, di cui all’art. 2, r. d.lgs. 511/46, c.m. dall’art. 26, co. 1, d.lgs. 109/06, può ritenersi integrata solo in presenza di una situazione non imputabile al magistrato neppure a titolo di colpa, che sia produttiva di un effetto costituito dall’impossibilità di svolgere nella sede occupata le proprie funzioni con piena indipendenza ed imparzialità. Peraltro, la causa di trasferimento per incompatibilità ambientale può concretarsi anche in una condotta volontaria dello stesso, purchè non imputabile a titolo di colpa. (Nella specie, pertanto, i g.a. hanno ritenuto illegittimo, per carenza di entrambi gli elementi costitutivi della fattispecie de qua, il trasferimento d’ufficio di un magistrato, deliberato in relazione alle dichiarazioni rese dallo stesso in trasmissioni televisive o alla stampa, in ordine all’esistenza di poteri forti che, anche per il tramite di soggetti istituzionali, avrebbero interferito sull’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Invero, segnatamente, la situazione che, secondo la valutazione del C.S.M., ha determinato l’asserita incompatibilità ambientale è consistita in una condotta del magistrato addebitata a titolo di colpa) |