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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 24 aprile 2009 n. 4105
L. M. (Avv.ti S. Gattamelata e A. Floridi) c. ICRAM (Avv. Stato) e altri Pres. Pugliese, est. Sestini


1. Concorsi – Bando – Previsioni di esclusione – Omessa od incompleta dichiarazione – Applicazione della previsione – Condizioni

 

2. Concorsi – Bando – Requisiti di partecipazione – Procedimenti penali in corso – Legittimità – Sussiste – Ragioni

 

3. Processo amministrativo - Giudizio

1. Le previsioni di esclusione di un bando di concorso attinenti alle dichiarazioni che devono rendere i candidati devono essere interpretate alla stregua di un criterio di ragionevolezza e di proporzionalità, con la conseguente limitazione delle fattispecie idonee a determinare l’esclusione ai soli casi di omessa o infedele rappresentazione di un elemento di conoscenza, tali cioè da alterare la rappresentazione della realtà da parte dell’Amministrazione procedente, e da poter così almeno potenzialmente incidere sulla par condicio dei concorrenti e quindi sui risultati del concorso.

 

2. Il principio di legalità costituisce uno dei fondamentali principi posti dalla Costituzione in tema di organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni, quale corollario dei principi di democraticità dell’Ordinamento, di tutela della persona e di uguaglianza (artt. 1, 2, 3) che postulano il primato della legge e l’attivazione della responsabilità personale, e di cui sono espressione l’organizzazione secondo legge, l’imparzialità e buon andamento e (quindi) l’accesso mediante pubblico concorso alle pubbliche amministrazioni, sanciti proprio dall’art. 97 Cost. invocato dal ricorrente. In tale quadro giuridico ed istituzionale, non risulta affatto irragionevole, o contraddittoria o ingiusta, ma al contrario coerente con l’esigenza di dare concreta attuazione ai descritti principi, la scelta dell’Amministrazione, che bandisce un concorso per l’assunzione di un dipendente, di attivare l’art. 51 Cost., sull’accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, utilizzando il criterio ermeneutico fornito dall’art. 34 Cost. (che garantisce il diritto allo studio di “capaci e meritevoli”), e quindi di valutare il complessivo valore ed affidabilità, oltreché la competenza ed esperienza professionale, di ciascuno dei candidati, anche in relazione all’esistenza di procedimenti penali in corso, integrando con il bando le previsioni generali (allora del Testo unico sul pubblico impiego) sulle condanne penali già riportate.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione Seconda Bis



ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A



sul ricorso n. 2554/2006 proposto dalla
Dott.ssa Livia Mariani, rappresentata e difesa prima dall’Avvocato Rossella De Camelis e poi dagli Avv.ti Stefano Gattamelata e Alberto Floridi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via di Monte Fiore n. 22;

contro



L'Istituto Centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare -ICRAM, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso prima dagli Avv.ti Oreste Cantillo e Antonio de Cicco e poi dall’Avvocature Generale dello Stato e domiciliato ex lege presso gli Uffici di quest’ultima in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti



Dott. Alfonso Scarpato, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rossella Chirieleison e Adriano Tortora ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Cicerone n. 49;

per l'annullamento



della graduatoria di merito pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30.12.2005 del concorso per titoli ed esami scritti ed orali, per la copertura di n. 1 profilo professionale di ricercatore, III livello,nell' ambito dell' area scientifico-tematica "valutazione degli impatti potenziali a seguito delle attività off-shore";
di tutti gli atti presupposti, compresi il verbale n. 1 del 24 giugno 2005 e n. 3 del dell’8 novembre 2005 della Commissione giudicatrice;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compreso l'eventuale atto di nomina del Dott. Alfonso Scarpato;
nonché, con motivi aggiunti, della delibera del Commissario straordinario dell’ICRAM n. 12 del 31.1.2007 con cui è stata disposta la provvisoria sospensione degli effetti del provvedimento del Presidente dell’ICRAM del 14.4.2006, che aveva disposto la decadenza del Dott. Scarpato, e della conseguente nomina della ricorrente, con il conseguente provvisorio ripristino dell’originaria graduatoria;
nonché, con nuovi motivi aggiunti, della circolare ICRAM n. 4138/07 del 17.4.07, della delibera del C.d.A. n. 3/1/07 del 19.12.07, della nota in data 22 aprile 2008, concernenti l’assunzione di vincitori di concorso ancora da immettere in ruolo e (nei limiti della giurisdizione del TAR) del contratto individuale di lavoro stipulato il 28 maggio 2008 dal Dottor Scarpato.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente intimato ed il ricorso incidentale del controinteressato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 29.1.2009 gli Avvocati di parte come da verbale d’udienza, relatore il cons. Raffaello Sestini;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



1. La Dottoressa Livia Mariani nel 2004, dopo anni di collaborazione stabile con l'ICRAM - Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, presentava domanda per partecipare al concorso, per titoli e per esami, bandito dallo stesso ICRAM per la copertura di una unità di personale, profilo professionale di ricercatore, terzo livello nell'ambito dell' Area Scientifico-tematica "valutazione degli impatti potenziali a seguito delle attività off-shore". All' esito della valutazione delle prove e dei titoli prodotti dai candidati, era formata la graduatoria di merito nella quale veniva collocata al secondo posto della classifica conclusiva con punteggio di 75.40/90, preceduta, con il punteggio complessivo di 77,20/90, dal controinteressato Dottor Alfonso Scarpato, che veniva dichiarato vincitore del concorso.
2. L’interessata proponeva quindi ricorso contro la graduatoria e gli atti connessi, deducendone l’illegittimità sotto il duplice profilo della mancata esclusione del primo classificato e della incongruità dei criteri di valutazione prefissati e poi applicati dalla Commissione giudicatrice.
3. La graduatoria di merito veniva approvata dal Presidente dell'Istituto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ma in conseguenza del ricorso, con provvedimento dell'ICRAM del 14 aprile 2006 comunicato in data 19 aprile 2006, prot. 3576/06, veniva dichiarata la "decadenza del Dr. Alfonso Scarpato da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso n. 3/2004, per aver omesso di dichiarare la propria condizione in relazione ai procedimenti penali pendenti ed in relazione all'allegato B)”, con la conseguente nomina della ricorrente, seconda classificata.
4. L’interessato proponeva quindi il ricorso incidentale indicato in epigrafe, ed inoltre impugnava autonomamente la predetta nota e gli atti connessi, prospettando come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
Questo Tribunale respingeva la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato con ordinanza n. 4162 del 13.7.2006, peraltro riformata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 6291 del 1°.12.2006, sul duplice presupposto dei dubbi interpretativi della clausola di bando in esame e della mancata indicazione dei carichi pendenti anche da parte della controinteressata Dottoressa Mariani (ricorrente nel giudizio in epigrafe), nominata al posto del ricorrente.
5. A seguito di tale ordinanza, con delibera del Commissario straordinario dell’ICRAM n. 12 del 31.1.2007 si disponeva la provvisoria sospensione degli effetti del provvedimento del Presidente dell’ICRAM del 14.4.2006, che aveva disposto la decadenza del Dott. Scarpato e la nomina della ricorrente, con il conseguente provvisorio ripristino dell’originaria graduatoria in favore del Dottor Scarpato.
La ricorrente impugnava dunque la predetta delibera con motivi aggiunti, chiedendo inoltre la riunione dei due ricorsi ed il risarcimento del danno.
6. Nelle more del giudizio, in forza delle norme sulla stabilizzazione introdotte dalla Legge finanziaria 2007, l’ICRAM, con delibera del C.d.A. n. 3/1/07 del 19.12.2007, valutava la necessità di “assumere i vincitori di concorso, attingendo alle esistenti graduatorie”, e disponeva l’assunzione di tre ricercatori di III livello, da selezionare “scegliendo fra tutti i vincitori di concorso ancora da immettere in ruolo, quei vincitori di concorso che siano anche precari attualmente in servizio nell’istituto”.
La ricorrente intimava all’Amministrazione di non procedere all’assunzione del controinteressato, e non avendo ottenuto risposta proponeva cautelativamente nuovi motivi aggiunti, per l’annullamento di tali ultimi atti.
7. Si costituivano in giudizio l’Amministrazione intimata ed il contro interessato Dottor Scarpato, per eccepire l’inammissibilità del ricorso e per controdedurre l’infondatezza delle censure e la piena legittimità della procedura concorsuale. A seguito della pubblica udienza del 29.1.2009 il ricorso veniva, infine, introitato da questo Tribunale, unitamente a quello del controinteressato, per la decisione.

DIRITTO



1. Il Collegio premette che il ricorso in epigrafe, proposto contro l’originaria graduatoria del concorso e poi (con due serie di motivi aggiunti) contro gli atti che l’hanno via via confermata, presenta una propria autonomia concettuale, che consente la sua decisione indipendentemente dalle vicende processuali relative al ricorso proposto dal contro interessato contro la propria esclusione dal medesimo concorso, senza quindi accedere alla richiesta della ricorrente di riunione dei due ricorsi.
2. Venendo al merito, la ricorrente con i motivi di impugnazione del ricorso principale deduce le censure di seguito sintetizzate.
I – “Illegittimità della collocazione in graduatoria del candidato Dottor Alfonso Scarpato – Omessa pronuncia di decadenza doverosa – Violazione degli articoli 3 e 4 del Bando”, in ragione della mancata dichiarazione del controinteressato di avere carichi penali pendenti, e non avendo l'Amministrazione intimata dichiarato la sua decadenza pur espressamente comminata dal bando in caso di omissione. Viene quindi richiesto l’annullamento in parte qua della graduatoria e di tutti i successivi atti, con la conseguente vittoria del concorso da parte della ricorrente, utilmente collocata al secondo posto della graduatoria.
II – In via subordinata, illegittimità in parte qua dei criteri di valutazione dei titoli adottati dalla Commissione nel verbale n. 1 del 24 giugno 2005 – Eccesso di potere sotto vari profili, essendo stato limitato il punteggio per pubblicazioni (punti massimi 3) , rispetto a quello per incarichi e servizi svolti (punti massimi 5) in relazione ai titoli citati al punto “B” dell’art. 6 del Bando. Ciò sarebbe, infatti, del tutto irragionevole sotto ben tre profili, in quanto: a) la stessa Commissione ha invece incongruamente ed immotivatamente consentito la compensazione fra le varie voci dei titoli indicati al punto “A” fino ad un totale ben più alto; b) la limitazione è doppiamente illogica, in quanto il punto “B” è riferito ai titoli non strettamente inerenti alle mansioni da svolgere, mansioni che sono quelle di “ricercatore”, e ciò avrebbe dovuto, al contrario, far privilegiare i titoli di cultura generale più vicini all’attività di ricercatore (e quindi le pubblicazioni) anziché lo svolgimento di incarichi non afferenti né alle attività dell’Istituto né alle mansioni di ricercatore; c) la pubblicazione di molte pubblicazioni sarebbe infine, nel campo della ricerca, un indice di professionalità ben più affidabile degli incarichi, la cui attribuzione può aver risentito di contingenze casuali o particolari.
III – In ulteriore subordine, illegittimità dei punteggi assegnati alla ricorrente dalla Commissione nel verbale n. 3 dell’8.11.2005 per i titoli di cui al punto A, primo comma, art. 6 del Bando – Violazione dei criteri di massima posti dalla Commissione esaminatrice, in quanto la semplice somma dei punteggi da attribuire (senza margini di discrezionalità) secondo i criteri predisposti dalla Commissione ai titoli indicati nella domanda, avrebbe dovuto dare il punteggio finale di 80,2, anziché 75, 4, con la conseguente collocazione della ricorrente al primo posto della graduatoria finale, con ampio margine di distacco.
3. L’Istituto ed il contro interessato, costituiti in giudizio, eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per tardività (rispetto alla pubblicazione degli atti su internet) e per carenza d’interesse, non essendo stati impugnati né i successivi atti né il contratto di lavoro ormai stipulato, ed avendo la ricorrente omesso di presentare la medesima dichiarazione richiesta dal bando.
Il contro interessato argomenta, poi, l’infondatezza delle censure di parte ricorrente, ed in particolare l’ambiguità della prescrizione del bando (violata anche dalla stessa ricorrente e dagli altri controinteressati), la scarsa consistenza temporale del procedimento penale, la tenuità dell’imputazione e l’intervenuta assoluzione con formula piena. Con ricorso incidentale deduce poi l’illegittimità della procedura di gara per la parte in cui gli è stato attribuito un punteggio troppo basso rispetto ai titoli prodotti.
4. le eccezioni sopra indicate non possono essere accolte, in quanto era espressamente previsto che il termine d’impugnazione decorresse dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (intervenuta successivamente alla pubblicazione su internet) ed in quanto gli atti successivi, ove non meramente interinali, sono stati impugnati con motivi aggiunti, mentre l’eventuale accoglimento delle censure dedotte non potrebbe non riverberarsi sulla validità ed efficacia del contratto privato di lavoro stipulato dal controinteressato (non direttamente aggredibile in questa sede), generando la nascita, in capo alla ricorrente, dei diritti conseguenti alla riconosciuta vincita del concorso. Quanto, infine, alla circostanza che la ricorrente aveva commesso la medesima violazione formale contestata al controinteressato, (ed alla conseguente eccezione di carenza di interesse), il Collegio ritiene le due fattispecie non sovrapponibili, come verrà più avanti argomentato.
5. Nel merito, deve essere innanzitutto esaminato il primo motivo di censura, che a giudizio del Collegio risulta fondato, in quanto l’esclusione e/o decadenza in caso di omissione della dichiarazione relativa ai procedimenti penali pendenti era espressamente prevista dal bando, e pertanto la ricezione di un’informativa ufficiale circa l’esistenza di un procedimento penale, omesso dal primo classificato, avrebbe dovuto comportare obbligatoriamente la sua esclusione ai sensi del bando di concorso, pena l’illegittimità in parte qua della procedura per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta in danno dei concorrenti e, in particolare, della ricorrente seconda classificata.
6. La censura verrebbe meno qualora si riconoscesse l’eccepita ambiguità della clausola del bando di cui parte ricorrente chiede l’applicazione (art. 4, comma 3, lettera g). In particolare, il controinteressato osserva che, se è vero che l'art. 3 del bando prevede l'esclusione dal concorso per i candidati "la cui domanda non contenga tutti i dati richiesti”, è altresì vero che la disposizione rinvia, quanto all'effettivo contenuto precettivo, a norma successiva, rendendo così non immediata la percezione degli esatti adempimenti richiesti e delle conseguenze dell'eventuale inadempimento, e che la disposizione in questione si pone anche in contraddizione con l'allegato “B” contenente lo schema di domanda, che lo stesso articolo 4 indica quale parte integrante e sostanziale del bando, e che per la parte d’interesse riporta la seguente formulazione: "di non aver riportato condanne penali; ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti (indicando gli estremi delle relative sentenze)", con una costruzione della frase fortemente ambigua quanto alla necessità di proseguire oltre la prima parte della dichiarazione non avendo riportato condanne penali, tant’è vero che anche la ricorrente ha interpretato l’ allegato B come lui, discendendone in primo luogo l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.
Peraltro, a giudizio del Collegio il bando risulta di assoluta ed incontestabile chiarezza . Infatti, l’art. 4, comma 3, lettera g) del bando dispone espressamente che nella domanda di ammissione al concorso ciascun candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità “di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico”precisando poi che “La dichiarazione va resa in ogni caso anche se negativa”.
La presenza della particella disgiuntiva “e” non può in alcun modo lasciar presumere, secondo l’ordinaria diligenza, che la prima parte dell’autocertificazione possa esimere dalla seconda parte, afferente ad un concetto diverso e non sovrapponibile. Del tutto coerentemente, lo schema di domanda riportato nell’allegato “B” attua tale previsione, imponendo al candidato di dichiarare “di non avere riportato condanne penali, ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti”.
Quindi, secondo l’espresso tenore letterale del bando (in claris non fit interpretatio) a tutto voler concedere, l’ambiguità circa l’affermata alternatività fra la prima e la seconda parte della dichiarazione predefinita (collegate da un “ovvero”) potrebbe al più riguardare la non necessità della prima parte in negativo (“non aver riportato condanne penali”) laddove fosse necessario citare in positivo (così come sarebbe dovuto avvenire nel caso in esame!) “i seguenti procedimenti penali pendenti…”.
7. Vengono, di conseguenza, in rilievo l’art. 3, comma 1, lettera c) del bando, che commina l’esclusione “qualora la domanda non contenga tutti i dati richiesti all’art. 4, comma 3, lettere f), g), l), m) del bando”, considerato che l’omissione che ci occupa ha riguardato la citata lettera g), nonché l’art. 3, comma 2, , secondo cui “sarà disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di autocertificazione”, considerato che secondo la Corte di Cassazione (fra le altre, Sez. V penale, n. 3898/2000) l’incompletezza di un’attestazione determina un falso ideologico ogni qualvolta il contesto espositivo dell’atto sia tale da far assumere all’omissione dell’informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza.
8. Le considerazioni ora svolte valgono anche ad escludere che sussista una carenza d’interesse della ricorrente, in quanto compartecipe della medesima violazione formale, prevista dal bando quale clausola d’esclusione.
Il Collegio osserva, infatti, che la ricorrente ha compiuto solo una omissione materiale, violando la clausola procedurale che imponeva di rendere la dichiarazione anche se di contenuto negativo, ed è quindi opinabile che da tale violazione, meramente formale, possa arguirsi una omessa o infedele dichiarazione di una informazione richiesta, con la conseguente applicazione della clausola del bando che commina l’esclusione.
Infatti, questo Giudice deve necessariamente interpretare le previsioni del bando alla stregua di un criterio di ragionevolezza e di proporzionalità, con la conseguente limitazione delle fattispecie idonee a determinare l’esclusione ai soli casi di omessa o infedele rappresentazione di un elemento di conoscenza, tali cioè da alterare la rappresentazione della realtà da parte dell’Amministrazione procedente, e da poter così almeno potenzialmente incidere sulla par condicio dei concorrenti e quindi sui risultati del concorso.
A tale riguardo, il ricorrente non poteva non essere molto attento ai delicati profili coinvolti da quella dichiarazione, considerato che, secondo la documentazione in atti, il 10 luglio 2003 aveva direttamente acquisito la notizia del procedimento penale a proprio carico n. 32882/2003 per il reato di cui all’art. 73 del DPR n. 309/1990, con conseguente elezione di domicilio e nomina di un avvocato di fiducia. Proprio per tali ragioni, è la oggettiva situazione del contro interessato a differire sostanzialmente da quella da tutti gli altri candidati, in quanto egli non si è limitato ad una omissione formale, ma ha, al contrario, omesso di fornire all’Amministrazione una informazione rilevante (e comunque espressamente richiesta) che lo riguardava direttamente e di cui era pienamente a conoscenza, e cioè l’esistenza di un procedimento penale a suo carico in corso, motivando in tal modo l’applicazione della clausola di esclusione prevista dal bando.
9. Conclusivamente, una volta accertato, sulla base delle pregresse considerazioni, che il controinteressato ha omesso una informazione espressamente e chiaramente richiesta dal bando a pena d’esclusione, non vengono in rilievo né il carattere formale dell’obbligo di rendere la dichiarazione, omessa anche dalla ricorrente e da altri candidati, né l’esito e la gravità del procedimento penale in corso, sottaciuto dal ricorrente nella propria domanda, bensì la doverosità del conseguente provvedimento di esclusione, a fronte della violazione dell’obbligo sostanziale di informazione completa e veritiera, secondo una univoca previsione del bando che non appare irragionevole o eccessiva, alla stregua dell’art. 97 Cost., anche in ragione delle conseguenze di quel comportamento sulla prognosi circa la futura fedeltà alle Istituzioni democratiche ed il futuro perseguimento dell’interesse pubblico a servizio esclusivo della Nazione ai sensi dell’art. 98, primo comma, della Costituzione.
10. Al riguardo, il Collegio osserva che quello di legalità costituisce uno dei fondamentali principi posti dalla Costituzione in tema di organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni, quale corollario dei principi di democraticità dell’Ordinamento, di tutela della persona e di uguaglianza (artt. 1, 2, 3) che postulano il primato della legge e l’attivazione della responsabilità personale, e di cui sono espressione l’organizzazione secondo legge, l’imparzialità e buon andamento e (quindi) l’accesso mediante pubblico concorso alle pubbliche amministrazioni, sanciti proprio dall’art. 97 Cost. invocato dal ricorrente.
In tale quadro giuridico ed istituzionale, non risulta affatto irragionevole, o contraddittoria o ingiusta, ma al contrario coerente con l’esigenza di dare concreta attuazione ai descritti principi, la scelta dell’Amministrazione, che bandisce un concorso per l’assunzione di un dipendente (e ciò radica la giurisdizione di questo Tribunale), di attivare l’art. 51 Cost., sull’accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, utilizzando il criterio ermeneutico fornito dall’art. 34 Cost. (che garantisce il diritto allo studio di “capaci e meritevoli”), e quindi di valutare il complessivo valore ed affidabilità, oltreché la competenza ed esperienza professionale, di ciascuno dei candidati, anche in relazione all’esistenza di procedimenti penali in corso, integrando con il bando le previsioni generali (allora del del Testo unico sul pubblico impiego) sulle condanne penali già riportate.
Altrettanto legittima e ragionevole, in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento di cui al citato art. 97 Cost., è, poi, la scelta dell’Amministrazione di procedere al predetto accertamento ricorrendo al generale istituto dall’autocertificazione previsto dalla disciplina generale del procedimento amministrativo (legge n. 241/1990), riservandosi però di compiere verifiche e sanzionando l’infedele dichiarazione (non la dimenticanza o l’errore formale) con la radicale esclusione del candidato, che con il suo volontario ed oggettivo comportamento ha univocamente dimostrato di non poter generare affidamento sulla sua futura fedeltà alle Istituzioni democratiche ed al perseguimento dell’interesse pubblico a servizio esclusivo della Nazione (art. 98. primo comma, Cost. , citato).
11. Il motivo di ricorso in esame deve quindi essere accolto, discendendone l’illegittimità della mancata esclusione del controinteressato, con il conseguente diritto della ricorrente ad essere riconosciuta vincitrice del concorso in esame.
12. Ciò esime il Collegio dall’esame dei successivi motivi del ricorso originario, in quanto la ricorrente, che deve ora essere collocata al primo posto della graduatoria, non ha evidentemente alcun interesse a modificare ulteriormente la graduatoria finale del concorso.
Anche le censure relative alle due serie di motivi aggiunti devono ritenersi assorbite nel più generale annullamento di tutti gli atti e provvedimenti successivamente adottati dall’Amministrazione in ragione della mancata esclusione del contro interessato dal concorso, con il conseguente diritto della ricorrente, in quanto vincitrice del concorso in esame, ad essere assunta dall’Istituto resistente secondo le iniziali previsioni del Bando.
Deve essere altresì dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dal controinteressato che, a seguito della propria esclusione dalla procedura di gara, non riveste più alcun interesse giuridicamente tutelato a coltivare le censure dedotte, concernenti i punteggi attribuiti nella gara stessa.
Il risarcimento in forma specifica, costituito dal riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere riconosciuta vincitrice del concorso, e ad essere conseguentemente assunta, assorbe infine la domanda della medesima ricorrente di risarcimento per equivalente, che sarebbe comunque risultata inammissibile, stante la sua genericità e la mancata allegazione di elementi di prova circa l’ingiustizia del danno, la sussistenza di un nesso eziologico e la quantificazione del danno stesso.
Sussistono, infine, giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dal controinteressato;
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29.1.2009 con l’intervento dei Magistrati:
Eduardo PUGLIESE Presidente
Raffaello SESTINI Consigliere - Relatore
Solveig COGLIANI Consigliere


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