Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2009 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 2 aprile 2009 n. 374
C. Piscitello Pres. R. Trizzino Est.
Z. Casadei Parlanti (Avv. F. Bonatesta) contro il Prefetto di Ravenna (Avvocatura dello Stato)


1. Comunicazioni e notificazioni - Articolo 7 della legge 890 del 1982, come modificato dall’articolo 36 del D.L. 31 dicembre 2007 n. 348, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008 n. 31 – Plico non consegnato personalmente al destinatario – Notizia al destinatario con raccomandata – Necessità – Mancato esperimento – È equiparabile alla mancanza totale dell’atto

 

2. Stranieri – Nulla osta al lavoro subordinato – Diniego motivato esclusivamente sulla circostanza che esso riguarda “cittadina straniera inammissibile sul territorio Schengen inserita dalla Germania con validità fino al 5 dicembre 2008” - Insufficienza - Illegittimità del diniego

1. In tema di notifiche, a norma dell’articolo 7 della legge 890 del 1982, come modificato dall’articolo 36 del D.L. 31 dicembre 2007 n. 348, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008 n. 31, “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”. L’invio di una nuova raccomandata, alla luce dell’intervenuta modifica, è quindi elemento di perfezionamento del procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale. Conseguentemente se l’ulteriore incombente introdotto ha un senso logico, deve ragionevolmente ritenersi che il mancato completamento del sopra descritto procedimento notificatorio - applicabile anche alle notifiche di quegli atti endoprocedimentali quale è il preavviso ex articolo 10 bis, direttamente incidenti sul contenuto del provvedimento finale - sia equiparabile alla mancanza totale dell’atto.

 

2. Secondo un condiviso insegnamento giurisprudenziale l'articolo 96 dell'Accordo di Schengen, riconosce, alla segnalazione da parte di uno Stato, una essenziale funzione notiziale affinché tutti gli Stati firmatari siano, per l'appunto informati dei 'precedenti' di vario genere, riportati dallo straniero in altri paesi dell'area Schengen, ma non attribuisce ad essa valore giuridico vincolante, nel senso di obbligare gli altri Stati a conformarsi alle determinazioni già assunte da un paese firmatario e segnalate al SIS. Pertanto il controverso diniego di nulla osta, che si basa esclusivamente sulla circostanza che esso riguarda “cittadina straniera inammissibile sul territorio Schengen inserita dalla Germania con validità fino al 5 dicembre 2008”, appare insufficientemente motivato. Inoltre deve escludersi che si tratti di atto vincolato, sicché, nei suoi confronti non trova applicazione l’articolo 21 octies della legge 241 del 1990.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 183 del 2009, proposto da:
Zaira Casadei Parlanti, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bonatesta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Gian Vito Califano in Bologna, via dei Mille, 19;

contro



Prefetto di Ravenna
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



del provvedimento inviato il 13 novembre 2008 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Provincia di Ravenna di rigetto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato di collaborazione domestica.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefetto di Ravenna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi nella camera di consiglio del 26 marzo 2009, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Atteso che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare sentenza resa in forma semplificata stante la manifesta fondatezza del ricorso per le seguenti ragioni in fatto e diritto:

1. – Oggetto del gravame è il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Ravenna, notificato alla ricorrente il 13 novembre 2008, con il quale si è rigettata la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato di collaborazione domestica della cittadina ucraina Karina Stratiienko;
2. – A sostegno del gravame la signora Casadei Parlanti deduce la violazione dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il vizio di motivazione.
2.1 - In particolare la ricorrente deduce di non avere avuto la comunicazione del preavviso di diniego prevista dall’articolo 10 bis della legge 241 del 1990 e, conseguentemente, di non aver avuto possibilità di conoscere le ragioni del diniego e quindi di non aver potuto adoperarsi per la loro eliminazione.
Nello specifico la ricorrente ritiene che se fosse stata messa tempestivamente a conoscenza della interdizione Schengen segnalata dalla Germania con scadenza al 5 dicembre 2006, avrebbe potuto conferire con la lavoratrice straniera e provvedere, come comunque è stato fatto, agli incombenti necessari all’eliminazione della segnalazione.
3. Ciò posto osserva il Collegio che dalla documentazione versata in atti dalla resistente Amministrazione risulta che il preavviso di rigetto è stato inviato alla signora Casadei in data 20 ottobre 2008 e che lo stesso è pervenuto all’indirizzo della ricorrente, ma consegnato a persona diversa dalla medesima (peraltro nell’avviso si ricevimento non risulta indicata la qualifica del ricevente la raccomandata).
Orbene a norma dell’articolo 7 della legge 890 del 1982, come modificato dall’articolo 36 del D.L. 31 dicembre 2007 n. 348, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008 n. 31, “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.
L’invio di una nuova raccomandata, alla luce dell’intervenuta modifica, è quindi elemento di perfezionamento del procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale.
Conseguentemente se l’ulteriore incombente introdotto ha un senso logico, deve ragionevolmente ritenersi che il mancato completamento del sopra descritto procedimento notificatorio - applicabile anche alle notifiche di quegli atti endoprocedimentali quale è il preavviso ex articolo 10 bis, direttamente incidenti sul contenuto del provvedimento finale - sia equiparabile alla mancanza totale dell’atto.
3.1 – Orbene, la mancanza del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, non è da ritenersi viziante nel caso in cui il contenuto degli atti impugnati non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto stabilito, quand'anche detto preavviso avesse consentito una ulteriore fase partecipativa: in tali casi, infatti, ricorre l'effetto sanante di cui all'art. 21octies della succitata l. n. 241 del 1990.
Secondo il prevalente e condiviso orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, VI, 2 febbraio 2009 n. 552), l’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 – che si applica a tutti i procedimenti ad iniziativa di parte, ad eccezione di quelli espressamente esclusi - è stato introdotto dalla legge n. 15 del 2005 al fine di consentire il contraddittorio tra privato ed amministrazione prima dell’adozione di un provvedimento negativo e allo scopo, quindi, di far interloquire il privato sulle ragioni ritenute dall’amministrazione ostative all’accoglimento dell’istanza.
Con l’articolo 21 octies, secondo comma (prima parte), si è previsto che il provvedimento non sia annullabile quando ricorrano necessariamente tutti questi elementi: a) violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti; b) natura vincolata del provvedimento; c) essere “palese” che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Si è infatti ritenuto che l’articolo 21 octies, comma 2, non degrada un vizio di legittimità a mera irregolarità, ma fa sì che un vizio, che resta vizio di legittimità, non comporti l’annullabilità dell’atto sulla base di valutazioni, attinenti al contenuto del provvedimento, effettuate ex post dal giudice circa il fatto che il provvedimento non poteva essere diverso (Cons. Stato, VI, 16 maggio 2006 n. 2763).
3.2 – Nella fattispecie, quindi, la rilevata irregolare notifica del preavviso ex articolo 10 bis non può essere considerata semplice irregolarità procedimentale irrilevante sulla legittimità dell’atto senza una previa valutazione dell’incidenza che avrebbero avuto sul contenuto del provvedimento le deduzioni eventualmente presentate dall’interessata.
Ritiene infatti il Collegio che l’invocata inammissibilità Schengen non costituisca valida e automatica ragione di diniego di nulla-osta e che la ricorrente avrebbe potuto ottenere una decisione diversa da quella adottata dall’Amministrazione.
3.3 – A tale riguardo, il Collegio deve innanzitutto rilevare che secondo un condiviso insegnamento giurisprudenziale l'articolo 96 dell'Accordo di Schengen, riconosce, alla segnalazione da parte di uno Stato una essenziale funzione notiziale affinché tutti gli Stati firmatari siano, per l'appunto informati dei "precedenti" di vario genere, riportati dallo straniero in altri paesi dell'area Schengen, ma non attribuisce ad essa valore giuridico vincolante, nel senso di obbligare gli altri Stati a conformarsi alle determinazioni già assunte da un paese firmatario e segnalate al SIS.
Infatti, l'articolo 25 detta opportune norme procedurali e di coordinamento, nell'eventualità di una divergenza di valutazione tra gi Stati firmatari in ordine alla posizione del medesimo soggetto straniero, così disciplinando proprio il caso in cui uno Stato intenda accordare o abbia rilasciato un titolo di soggiorno ad uno straniero, segnalato da altro Stato quale inammissibile o indesiderabile (cfr. Tar Toscana, 21 giugno 2007 n. 893; Cassazione civile, I, 14 novembre 2008 n. 27224 che ha ritenuto illegittimo il diniego di visto per ricongiungimento familiare motivato unicamente dall'esistenza di una segnalazione a carico dello straniero, finalizzata alla non ammissione entro lo spazio Schengen, e in assenza di previa verifica circa l'effettività, l'attualità e la gravità della minaccia agli interessi fondamentali della collettività, derivante dalla presenza di questi nello Stato.)
3.4 – Orbene, il controverso diniego di nulla osta, che si basa esclusivamente sulla circostanza che esso riguarda “cittadina straniera inammissibile sul territorio Schengen inserita dalla Germania con validità fino al 5 dicembre 2008”, appare insufficientemente motivato.
Inoltre deve escludersi che si tratti di atto vincolato, sicché, nei suoi confronti non trova applicazione l’articolo 21 octies della legge 241 del 1990.
3.5 - Tanto basta a ritenere che il provvedimento impugnato incorra nelle censure all’esame.
4. - Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto l’impugnato diniego di nulla osta deve essere annullato.
Tuttavia, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese e competenze del giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, accoglie il ricorso in oggetto e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 26 marzo 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore
Grazia Brini, Consigliere



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2009


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento