REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 389 del 2007, proposto da:
Nicola Nartelli, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Bonetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniela Barigazzi, in Parma, via Repubblica, 97;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. e Università degli Studi di Parma, in persona del Rettore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, via Guido Reni 4, sono domiciliati “ex lege”;
nei confronti di
Giada Cicchiello e Giacomo Caligaris, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto rettorale di approvazione del bando relativo all'accesso al corso di laurea triennale in "Scienza del comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali" per l'A.A. 2007-2008 della Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Parma e delle relative graduatorie pubblicate dall’Università, nella parte in cui non risulta la ammissione del ricorrente e di tutti i successivi atti comportanti modifiche, slittamenti ed integrazioni delle suddette graduatorie;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Parma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 24/02/2009, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, il sig. Nicola Nartelli chiede l’annullamento del bando indetto dall’Università degli Studi di Parma concernente la previsione dell’accesso programmato al corso di laurea triennale in “Scienza del comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali” -Facoltà di Psicologia- per l’anno accademico 2007/08, nella parte in cui limita l’accesso a detto corso di laurea, ad un numero programmato di immatricolazioni pari a 300 unità, di cui 5 per studenti extracomunitari e nella parte in cui in cui non si prevede la riassegnazione dei predetti 5 posti. Il ricorrente impugna, inoltre, la graduatoria pubblicata dall’Università degli Studi di Parma in data 14/9/2007 ed i decreti rettorali di approvazione della stessa, nella parte di tali atti in cui il medesimo non risulta ammesso al corso.
L’amministrazione universitaria intimata, costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.
Alla pubblica udienza del 24/2/2009, la causa è stata chiamata ed è stata, quindi, trattenuta per la decisione come da verbale.
Il Collegio deve rilevare che merita accoglimento il primo mezzo di gravame, con il quale si sostiene l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 2 L. n. 264 del 1999.
Tale disposizione indica, al primo comma, i corsi per i quali gli atenei devono programmare il numero di accessi ai relativi corsi di laurea, includendovi quelli “…per i quali l’ordinamento didattico preveda l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti studio personalizzati”, quelli “…per i quali l’ordinamento didattico preveda l’obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’ateneo…” e, infine, i corsi o le scuole di specializzazione “…individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 95, l. 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni”.
La giurisprudenza ne ha desunto, innanzi tutto, che condizione fondamentale per l’operatività della norma è che le prescritte peculiari caratteristiche dei corsi debbono risultare dall’ordinamento didattico del singolo ateneo, in modo da assicurare agli studenti la frequenza di strutture universitarie adeguatamente organizzate per l’attività formativa (v. T.A.R. Veneto, Sez. II, 20/1/2004 n. 179). Quanto, in particolare, ai laboratori, si è sottolineato che la legge dispone che si tratti di “laboratori ad alta specializzazione”, onde non si presenta ammissibile un’interpretazione che ampli in modo indiscriminato la portata della norma, facendovi rientrare ogni tipo di laboratorio o struttura tecnica, indipendentemente dalla sua entità (v. Cons. Stato, Sez. VI, 6/3/2002 n. 1374). In ordine, infine, al corso di laurea breve in “scienze e tecniche psicologiche”, si è escluso che lo stesso rientri in uno dei casi di cui all’art. 2 della L. n. 264 del 1999, con conseguente illegittimità della decisione di prevederne “l’accesso programmato” (v. T.A.R. Lazio –RM- Sez. III, 15/9/2005 n. 7160).
Per quanto attiene al corso di laurea triennale della facoltà di Psicologia in parola, si deve rilevare che mancano i suddetti requisiti, poiché dall’esame degli atti di causa non emerge né la sussistenza di laboratori ad alta specializzazione (nel senso rigoroso indicato dalla giurisprudenza), né che vi sia impiego esclusivo o assolutamente prevalente di sistemi informatici e tecnologici e, comunque, l’amministrazione non ha provato il contrario.
Quanto, poi, ai “posti – studio personalizzati”, anch’essi non risultano presenti nel corso di laurea triennale in esame, quanto meno nel significato voluto dalla legge, la quale prende a riferimento le funzioni connotate dal necessario apprestamento di strutture operative che implichino un numero ben determinato di studenti, in ragione del rigido carattere individuale dell’attività formativa da svolgere, con conseguente insufficienza della generica previsione di gruppi di lavoro o della frequenza di laboratori.
Sulla base di quanto sopra esposto, il Collegio accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla “in partibus quibus” gli atti impugnati.
Il carattere assorbente del motivo accolto esime il Collegio dall’esaminare le restanti censure contenute nel gravame.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Sezione Staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla “in partibus quibus” e nel senso indicato in motivazione, gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione universitaria resistente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 3.000,00 (tremila/00) oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2009, con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2009