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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 24 aprile 2009 n. 4087
Pres. Pugliese, Est. Cogliani
D.C. Soc. Agricola Semplice (Avv. D. Cagnucci) c/ Comune di Roma (Avv. P. Giorgio)


Edilizia urbanistica - Istanza di permesso di costruire in sanatoria - Omessa pronuncia - Silenzio-rifiuto - Configurabilità - Obbligo di provvedere - Sussiste - Sindacabilità in s.g. - Limiti

Il silenzio serbato dalla p.a. a seguito dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36, d.p.r. 380/01, non integra un provvedimento negativo, bensì un’ipotesi di silenzio-rifiuto, ossia la violazione di un preciso dovere giuridico, sanzionabile in sede giurisdizionale con l’accertamento dell’obbligo della p.a. di concludere con provvedimento esplicito e motivato la richiesta del privato


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
,
Sezione Seconda bis,



ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A



Sul ricorso n. 11774 di R.G. del 2008, proposto da
D.C. Soc. Agricola Semplice in persona del legale rappresentante p.t. e Di Cosimo Roberto in qualità di proprietario pro quota dei beni immobili oggetto dell’impugnativa, rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Cagnucci, e presso lo stesso domiciliati in Roma, Largo Vercelli n 8;

contro



- Comune di Roma, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso all’avv. Pasquali Giorgio, e domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21,m

per l’annullamento



del silenzio-rifiuto formatosi per l’inutile decorso del termine di gg. 60 ex art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, per l’esame della domanda di sanatoria prodotta ai sensi del medesimo articolo ed acquisita al prot. gen. n. 35589 del IX dipartimento del Comune di Roma in data 29.5.2008;

e per la condanna



del comune di Roma al rilascio del permesso in sanatoria delle opere poste in via di Castel Malnone n. 100 e ricadenti in zona H2 di PRG di proprietà di Di Cosimo Roberto, Di Cosimo Franco, Di Cosimo Clotilde ed Evangelista Elisa;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla camera di consiglio del 29.1.2009 il cons. Solveig Cogliani; e i difensori delle parti, come da verbale d’udienza;

FATTO



Con il ricorso indicato in epigrafe, gli istanti (la Società locataria in forza di contratto di comodato) ed il proprietario pro quota, precisavano di aver presentato domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, in data 29.5.2008, allegando la relazione asseverata. Impugnavano il silenzio serbato dall’amministrazione, deducendo i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi I, II e IV, l. reg. Lazio n. 14 del 2006 e dell’art. 71, comma 5 NTA del PRG approvato con delibera CC n. 18 del 12.2.2008.
Chiedevano l’annullamento del silenzio formatosi sulla
domanda e la condanna del Comune al rilascio del permesso.
L’amministrazione si costituiva, eccependo l’inammissibilità del gravame ed in ogni caso l’infondatezza del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione alla camera di consiglio fissata per la discussione.

D I R I T T O



Osserva il Collegio che, pur essendo a conoscenza di diversi orientamenti giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Campania Napoli sez. VI 16 settembre 2008 n. 10221 ), che qualificano il silenzio serbato a seguito dell’istanza ex art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, quale provvedimento negativo, che deve essere, pertanto, censurato attraverso un giudizio impugnatorio negli stretti termini decadenziali tipici del ricorso dinanzi al giudice amministrativo, non vi sono motivi per discostarsi dall’orientamento già espresso dalla Sezione in materia (cfr., “ex plurimis”, T.A.R Lazio Roma, sez. II, 03 gennaio 2008, n. 8), atteso che, per giurisprudenza consolidata della stessa, il silenzio serbato – come nella fattispecie in esame - integra la violazione di un preciso dovere giuridico sanzionabile in sede giurisdizionale con l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere con provvedimento esplicito la richiesta del privato. Infatti, il rifiuto di provvedere, senza alcuna giustificazione, si risolve in una grave limitazione del diritto di difesa del cittadino.
Nella specie l’istanza della parte ricorrente risulta protocollata nel dicembre del 2007 ed il ricorso in oggetto è stato proposto nell’aprile del 2008, pertanto, non scaduto il termine annuale previsto dal combinato disposto dell'art. 21 bis, legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e dell'art. 2, comma 5°, della l. 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005 n. 80.
Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, infatti la l. n. 241 del 1990 impone all'Amministrazione l'obbligo di fornire riscontro esplicito e motivato, riguardo ad ogni istanza proposta dal cittadino. Nella specie, il Comune è rimasto inerte, in violazione delle norme della citata legge generale sul procedimento amministrativo, non fornendo alcun riscontro all'istanza della ricorrente.
Come è stato osservato con la sentenza di questa Sezione, sopra richiamata, seppure la norma in esame (art. 36 cit.), alla luce dell’interpretazione formatasi sul previgente art. 13 l. n. 47 del 1985, prevede un caso c.d. di silenzio-significativo, nella forma del silenzio-rigetto o rifiuto, conseguente al decorso del termine di giorni sessanta, senza che il Comune si sia pronunciato sull'istanza di permesso di costruire in sanatoria, la medesima disposizione non può che essere letta, ormai coordinatamente ai principi fissati dalla l. n. 241 del 1990, che ha prescritto l’obbligo della p.a. di rispondere in modo espresso e motivato alle richieste formulate dai privati.
Conseguentemente deve concludersi che il privato possa sempre pretendere che la P.A. si pronunci in modo espresso sulla sua istanza, esplicitando eventualmente i motivi che ne determinano il rigetto, così da avere una possibilità di tutela, anche in via giurisdizionale, nei confronti del potere pubblico.
Va ulteriormente precisato che, nel caso di specie, il provvedimento richiesto non consegue automaticamente ma risulta all’esito di un procedimento valutativo, che richiede una specifica istruttoria da parte dell’amministrazione, sicchè il potere di questo giudice, ad esito del giudizio del silenzio, deve ritenersi limitato alla pronunzia sull’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, senza poter penetrare nella fondatezza dell’istanza, come, peraltro, più volte precisato dalla Sezione.
Il Collegio ritiene, dunque, di ordinare al Comune di Roma di provvedere (positivamente o negativamente che sia) sull'istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, presentata dalla parte ricorrente in data 5 dicembre 2007 prot. n. 31190, assegnando il termine di giorni sessanta a decorrere dalla comunicazione e/o notificazione della presente pronunzia, precisando che, in caso di ulteriore inerzia della p.a., si procederà alla nomina di un Commissario ad acta perché provveda al posto del Comune intimato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Bis accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto annulla il silenzio rifiuto e dichiara l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere sull'istanza sopra specificata presentata dalla ricorrente entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione e/o notificazione della presente pronunzia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma il 29.1.2009, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
- Eduardo Pugliese, Presidente
- Raffaello Sestini, Consigliere
- Solveig Cogliani, Consigliere, estensore






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