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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 15 aprile 2009 n. 3855
Pres. Pugliese, Est. Caminiti
C. Pasqualini (Avv. M. Racco) c/ Comune di Montalto di Castro (Avv. G. Lavitola), M.Fordini Sonni (n.c.)


Giurisdizione e competenza - Incarico direzione lavori - Professionista esterno - Revoca - Giurisdizione g.a. - Non sussiste - Ragione

Il conferimento da parte di un ente pubblico dell’incarico di direzione lavori ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente, costituisce espressione non già di potestà amministrativa, bensì di autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto c.d. di parasubordinazione riconducibile al lavoro autonomo, anche nell’ipotesi in cui il professionista riceva direttive e istruzioni dall’Ente. Ne deriva che sussiste la giurisdizione del g.o. sulle controversie aventi per oggetto la revoca di siffatti incarichi, tenuto conto che quest’ultima, benchè disposta con provvedimento formalmente autoritativo, determina una fattispecie di risoluzione del contratto già sorto. (1)

 

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(1) Cfr. Tar Abruzzo, L’Aquila-Sez. I, Sentenza 16 marzo 2009 n. 204.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Sez. II Bis



composto dai Magistrati
Eduardo PUGLIESE Presidente
Francesco RICCIO Consigliere
Mariangela CAMINITI 1^ Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 3149/2004, proposto dal

dott. Arch. Carla PASQUALINI, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Racco, in sostituzione dell’avv. Carmelo Ratano, che ha rinunciato al mandato, ed elettivamente domiciliata con lo stesso in Roma , viale Mazzini, n. 114/B,

contro



il COMUNE di MONTALTO di CASTRO (VT), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Lavitola e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, alla via Costabella, n.23,

e nei confronti



dell’arch. Massimo Fordini Sonni, nella qualità di soggetto incaricato per la Direzione Lavori e Responsabile Servizio LL.PP., del Comune di Montalto di Castro, n.c.,

per l'annullamento



-
della Determinazione n.8 del 16 gennaio 2004 dell’Area Tecnica del Servizio Urbanistica del Comune di Montalto di Castro (VT), con cui è stata disposta la revoca dell’incarico di direzione lavori alla ricorrente in relazione ai lavori di recupero immobile per ampliamento sede comunale e disposto l’affidamento della Direzione Lavori di ristrutturazione dell’immobile sito in piazza Padella, tramite l’ufficio di direzione lavori presso la struttura del servizio lavori pubblici del Comune nella persona dell’arch. Massimo Fordini Sonni ed i suoi assistenti;
- della nota del 15 gennaio 2004, n. 1132 del responsabile del procedimento con cui si richiedeva al responsabile del servizio LL.PP. la disponibilità ad espletare la direzione lavori;
- della nota del 16 gennaio 2004, n. 1134 del responsabile del servizio LL.PP., con cui sono stati individuati il Direttore dei Lavori e gli Assistenti tecnici e della determinazione di nomina del Direttore dei Lavori e degli Assistenti tecnici, provvedimento non conosciuto;
- di ogni altro provvedimento a questi annesso, connesso o consequenziale,

e per il risarcimento dei danni



subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dell’adozione dei provvedimenti impugnati sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Montalto di Castro e le memorie prodotte;
Visto l’art.23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009 il 1^ Referendario Mariangela Caminiti, e uditi l’avv. Mario Racco per la ricorrente e l’avv. F. Zerboni per delega dell’avv. Giuseppe Lavitola, come da verbale di udienza allegato agli atti del giudizio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO



1.
La ricorrente riferisce che con Determinazione n. 100 del 15.7.2002, a cui è seguita la convenzione del 18.7.2002, il Comune di Montalto di Castro le ha affidato l’incarico per la redazione del progetto di ristrutturazione e per la Direzione Lavori relativa alla ristrutturazione dell’immobile sito in Piazza Padella per l’ampliamento della sede comunale, atteso che i precedenti elaborati progettuali erano stati redatti dalla ricorrente medesima.
Con nota del 25.9.2002, la convenzione è stata estesa anche ai lavori di adeguamento ad uffici dei locali “Sala Mostre”. L’appalto, in deroga all’originaria programmazione, si è svolto in due fasi con la necessità da parte della ricorrente di elaborare due distinti progetti.
Riferisce l’arch. Pasqualini che riguardo la prima fase volta all’adeguamento dei locali al piano terra del Palazzo comunale, la stessa ha svolto le funzioni di incaricato alla progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione lavori. Relativamente alla seconda fase la progettazione definitiva redatta dalla ricorrente e trasmessa in data 13.2.2003 è stata approvata in data 5.3.2003. A ciò è seguita una fase relativa al progetto esecutivo, definitivamente approvato in data 17.11.2003 con deliberazione della Giunta comunale n. 354. Dopo due mesi dall’approvazione di detto progetto, con deliberazione n. 8 del 16 gennaio 2004, l’Amministrazione comunale ha revocato l’incarico della Direzione Lavori, già affidato alla ricorrente, giusta convenzione del 18.7.2002, attesa l’istituzione presso l’Amministrazione di un Ufficio di Direzione Lavori, una struttura interna con risparmio di spesa.
Con nota interna del 16 gennaio 2004, l’Amministrazione ha individuato le figure professionali all’interno della stessa da adibire quale Direttore dei lavori e assistenti.
E così, il dott.arch.Carla Pasqualini ha proposto ricorso avverso i suddetti provvedimenti affidando il gravame ai seguenti motivi :
1) Violazione ed erronea applicazione degli articoli 17, 18 e 27 della legge n. 109 del 1994, dell’art. 123 del D.Lgs. n. 554 del 1999, dell’art.1 della Legge n. 241 del 1990: il provvedimento di autotutela, motivato erroneamente su ragioni di tipo pubblicistico, troverebbe il suo presupposto nella asserita costituzione di un Ufficio direzione lavori, di cui non sarebbe stata fornita prova da parte dell’Amministrazione a seguito di istanza di accesso avanzata dall’interessata.
La nomina dei soggetti incaricati sarebbe in contrasto con l’art. 123 del DPR n. 554 del 1999 e con le norme rubricate di cui alla legge n. 109 del 1994, in quanto sarebbe stato attribuito l’incarico di direzione lavori al Dirigente del settore LL.PP, mentre l’incarico di assistente sarebbe stato attribuito al geom. Giambi, esterno all’amministrazione e al geom. Piccoli, non abilitato alla professione di geometra. Inoltre, sostiene la ricorrente che l’istituzione dell’Ufficio di Direzione Lavori secondo la normativa applicabile dovrebbe avvenire prima della gara, mentre la pretesa nomina sarebbe avvenuta nel corso dell’appalto, dopo il completamento della prima fase dello stesso. Aggiunge, altresì, che sarebbe erroneo il richiamo dell’art. 27, comma 2 nella determinazione n. 8 del 16 gennaio 2004 impugnata riguardo l’affidamento della direzione lavori solamente in caso di impossibilità di espletamento dell’attività all’interno.
2) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 241 del 1990 per carenza ed erronea motivazione; Difetto di comunicazione di avvio del procedimento; Ingiustizia del potere di revoca; Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per illogicità; Irrazionalità e ingiustizia manifesta dell’azione amministrativa; Violazione del principio di serietà del procedimento e dell’azione amministrativa; Sviamento dal fine consentito e travisamento dei fatti; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancanza dei presupposti; Violazione della Convenzione e dell’art.1372 cod. civ.; Violazione dell’art.97 della Costituzione: l’atto di revoca sarebbe illegittimo per omessa comunicazione all’interessata dell’avvio del procedimento di autotutela nonché per difetto di motivazione delle adeguate ragioni di interesse pubblico; nella specie, mancherebbero le ragioni riguardo il conferimento esterno della direzione lavori e la revoca si porrebbe in contrasto con le disposizioni contenute nella convenzione del 18.7.2002 e con la disposizione dell’art.1372 dell’efficacia del contratto tra le parti.
Infine, la professionista ricorrente rappresenta come l’illegittimo esercizio del potere amministrativo avrebbe determinato la risoluzione del rapporto contrattuale, facendone derivare un danno ingiusto da risarcire come responsabilità contrattuale. In particolare, la ricorrente indica in modo specifico le varie componenti del danno subito ai fini della determinazione dell’ammontare da liquidare, come da parcella. Tale danno dovrebbe corrispondere con l’utile economico che sarebbe derivato dal compimento dell’incarico a cui occorrerebbe aggiungere il danno derivante dalla lesione e pregiudizio dell’immagine professionale e della capacità e possibilità lavorative.
Il Comune di Montalto di Castro si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ha chiesto la reiezione del ricorso, in quanto infondato.
In data 3.5.2006, prot. n. 25209, il difensore della ricorrente ha proposto istanza di riunione del ricorso in esame con altro analogo (Rg n. 3156/2004 avverso la determinazione n. 9 del 19 gennaio 2004), pendente presso questa sezione.
In prossimità dell’udienza pubblica il Comune resistente ha depositato documentazione e memoria conclusionale nella quale ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del G.A riguardo la controversia in questione, trattandosi di un recesso da un rapporto contrattuale, riconducibile alle ipotesi di cui all’art.1373 cod. civ. e ha controdedotto alle censure proposte dalla ricorrente rilevandone la infondatezza.
All’odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1.
Ordine logico impone la preliminare disamina delle questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa comunale in ordine all’ammissibilità del ricorso sotto il profilo della giurisdizione.
1.1 La controversia sottoposta all’esame del Collegio riguarda la richiesta di annullamento degli atti con cui è stata disposta la revoca di un incarico a professionista esterno all’Amministrazione, di direzione lavori, nell’ambito di una procedura di affidamento di lavori di recupero e ristrutturazione di immobili comunali.
Al riguardo, la fattispecie non si può ricondurre a controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva della G.A., in quanto la c.d. riserva di giurisdizione esclusiva prevista dagli art. 6 e 7 della Legge 21 luglio 2000, n. 205, riguarda le sole controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture svolte da soggetti tenuti all’applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, ovvero procedure di affidamento di servizi di architettura ed ingegneria (cfr. Cass.civ. SS.UU., 18 aprile 2002, n. 5640; idem, SS.UU., 3 gennaio 2007, n. 4).
Va precisato, a tale proposito, che la suddetta riserva riguarda solo la fase costitutiva del contratto, mentre le controversie derivanti dalla sua fase esecutiva hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti di natura privatistica, sulle quali non hanno incidenza i poteri discrezionali e autoritativi della P.A., per cui tali controversie appartengono alla giurisdizione del G.O., anche se la decisione dell’Autorità amministrativa in ordine al rapporto sia adottata nelle forme dell’atto amministrativo, il quale, opera nell’ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti e non costituisce esplicazione di un potere amministrativo (cfr. Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 23 aprile 2004, n. 945; Tar Sicilia, Catania, sez. III, 11 maggio 2004, n. 1262).
In tale contesto, va osservato che il conferimento da parte di un ente pubblico di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’Ente (che mantenga, pertanto, la propria autonomia organizzativa e l’iscrizione al relativo Albo), costituisce espressione non già di una potestà amministrativa, bensì di autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di c.d. parasubordinazione riconducibile al lavoro autonomo, anche nell’ipotesi in cui il professionista riceva direttive e istruzioni dall’Ente.
Merita di essere evocata, al riguardo, anche la giurisprudenza amministrativa che, unitamente a quella della Suprema Corte sopra richiamata, è conforme nel ritenere che la successiva delibera di revoca dell’incarico costituisce espressione di potestà non autoritativa, ma tipicamente negoziale di recesso contrattuale, riconducibile alla previsione di cui all’art.1373 cod. civ., con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del G.O., restando irrilevalente la qualificazione dell’atto come “revoca” da parte dell’Amministrazione (cfr. Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 11 febbraio 2005, n. 165; Tar Veneto, sez. I, 19 luglio 2005, n. 2871; Tar Puglia, Bari, sez. I, 8 gennaio 2007, n. 38; Tar Lazio, Roma, sez. III, 18 giugno 2008, n. 5964; Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 16 marzo 2009, n. 204).
Dall’esame del petitum del gravame emerge la richiesta di riconoscimento dell’illegittimo esercizio del potere di revoca dell’Amministrazione che, secondo la ricorrente, ha determinato la illegittima risoluzione del rapporto contrattuale ponendosi in contrasto con le “disposizioni contenute nella convenzione del 18.07.2002 e con la disposizione dell’art.1372 c.c.”.
Sulla base di tali considerazioni, deve confermarsi, nel caso in esame, la giurisdizione del G.O., in quanto la controversia non riguarda l’atto di conferimento dell’incarico professionale, ma una determinazione sostanzialmente risolutoria da parte del Comune committente per necessità di revisione dell’incarico stesso dovuta, tra l’altro, anche alla circostanza dell’asserita consegna del progetto esecutivo da parte del professionista incaricato “con notevole ritardo rispetto al termine dei 30 giorni prescritti dalla convenzione”, oltre alla prevista istituzione di un ufficio interno all’uopo preposto.
Alla luce delle svolte ragioni si deve osservare che la “revoca” dell’incarico di progettazione e per la direzione lavori, benché disposta con provvedimento formalmente autoritativo, determina una fattispecie di risoluzione del contratto già sorto (cfr. nell’atto impugnato è dichiarata risolta la convenzione stipulata in data 18/07/2002), che riguarda gli obblighi di esecuzione definiti dalle parti nel rapporto pattizio tra le stesse e incidenti su una posizione giuridica del privato avente natura di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo.
Sulla base delle predette considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Quanto alle spese di giudizio, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per disporne l’integrale compensazione delle stesse tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – Sez. Seconda Bis –, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2009.



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