Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2009 - © copyright

T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 17 aprile 2009 n. 919
Corrado Allegretta – Presidente, Doris Durante – Estensore
Catania Multiservizi s.p.a. (avv. H. Bonura) c. Comune di Modugno (avv. C. Carlucci), Cooperativa Ariete a r.l. (avv. E. Augusto e R. D'Addabbo)


1. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Bando di gara – Certificato del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2000 (Vision 2000) – Possesso – Impresa partecipante – Certificato della versione precedente di queste norme – Esclusione dalla gara – E’ legittima.

 

2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Certificatro di qualità scaduto – E’ tamquam non esset.

 

3. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Bando di gara – Certificazione ISO 9001: 2000 – Possesso nel periodo di passaggio dal precedente al nuovo sistema di certificazione di qualità – Richiesta nel bando di gara – Rientra nel potere discrezionale della p.a.

1. Nel caso in cui il bando della gara richieda alle imprese partecipanti il possesso del “certificato del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2000 (Vision 2000)”, è legittima l’esclusione dalla gara dell’impresa in possesso del certificato della versione precedente di queste norme, in quanto non sussiste identità sostanziale tra le due certificazioni UNI EN ISO 9001:2000 e 9002:1994.

 

2. Ai fini della partecipazione ad una gara per l’affidamento di un appalto pubblico, un certificato di qualità scaduto è da considerarsi tamquam non esset, atteso che non può assolvere alla funzione di garanzia oltre il termine di scadenza previsto.

 

3. In tema di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, rientra nel potere discrezionale della p.a. richiedere il possesso in capo alle partecipanti di determinati requisiti, quale la certificazione ISO 9001: 2000, seppure il bando intervenga in un periodo di passaggio dal precedente al nuovo sistema di certificazione di qualità.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 303 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Catania Multiservizi s.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura, con domicilio eletto presso l’avv. Monica Falcone, in Bari via Melo 198;

contro



il Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Carlucci, con domicilio eletto presso l’ufficio legale del Comune in Modugno, piazza del Popolo,16;

nei confronti di



Cooperativa Ariete a r.l.
, rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Augusto e Roberto D'Addabbo, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 147;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



della nota protocollo 60397 del 15 dicembre 2003 con cui il Comune di Modugno ha comunicato l’esclusione della Catania Multiservizi dalla gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e dei locali del tribunale di Modugno;
del verbale di prequalificazione del 5 dicembre 2003 nella parte in cui la ricorrente viene esclusa dalla gara;
nonché per l’annullamento del bando di gara; del capitolato speciale di gara; della delibera o determina di approvazione del bando e delle procedure di gara; di tutti gli atti di gara e comunque di tutti gli atti connessi, antecedenti e successivi compresi i verbali di gara e l’eventuale atto di aggiudicazione;
con i motivi aggiunti,
della determinazione n. 74/RD/IV Sett. del 1°giugno 2004 ad oggetto “Appalto servizio di pulizia uffici comunali e tribunale di Modugno - approvazione verbali – affidamento incarico - approvazione schema di contratto” comunicata con raccomandata a.r. del 23 giugno 2004.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cooperativa Ariete a r.l.;
Vista la propria ordinanza n. 291 del 17 marzo 2004;
Vista l’ordinanza Cons. Stato, sez. V, n. 2892 del 22 giugno 2004;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Doris Durante;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2009 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Con ricorso notificato il 10 febbraio 2004, depositato il successivo 12 febbraio, la società Catania Multiservizi s.p.a. ha impugnato gli atti relativi alla sua esclusione dalla procedura di licitazione privata indetta dal Comune di Modugno per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali del tribunale e della casa comunale, per un importo complessivo a base di gara di euro 875.403, 06.
La ricorrente riferisce che la sua esclusione dalla gara è stata disposta perché è stata ritenuta non in possesso della certificazione “del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2000”.
Sostiene che l’esclusione è illegittima per violazione della normativa comunitaria e statale in materia di appalti di servizi (Direttiva 92/50/CEE e s.m. e d. lgv. n. 157 del 1995 e s.m., come recepito dall’art. 32 della l. reg. Puglia 2 agosto 2002, n. 7); nonché per eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, del principio di massima partecipazione alle gare e per disparità di trattamento; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi generali in materia di certificazione di qualità; violazione dell’art. 14 del d. lgv. n. 157 del 1995, sussistendo l’equipollenza tra la certificazione richiesta con il bando di gara (Iso 9001:2000) e quella dalla medesima posseduta (Iso 9002:1994).
Ha formulato anche istanza di risarcimento danni.
Con motivi aggiunti ha impugnato la determina di approvazione degli atti di gara, deducendo illegittimità in via derivata.
Si è costituito in giudizio il Comune di Modugno che ha confutato le tesi difensive chiedendo il rigetto del ricorso.
La ditta controinteressata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare, avanzata contestualmente al ricorso, è stata respinta da questo Tribunale con ordinanza n. 291 del 17 marzo 2004,confermata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato, V, n. 2892 del 22 giugno 2008.
Le parti hanno depositato memorie difensive ed alla pubblica udienza del 14 gennaio 2009 la causa è stata assegnata in decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, dev’essere respinto.
Il bando della gara in questione richiedeva in capo alle imprese partecipanti il possesso del “certificato del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2000 (Vision 2000)”.
Secondo la ricorrente la richiesta non si riferisce solo alla certificazione c.d. “Vision 2000”, ma anche ad altra ad essa conforme.
Tale interpretazione del bando sarebbe – secondo la tesi attorea - logica conseguenza della circostanza che il bando è stato pubblicato in un periodo di transizione dal vecchio al nuovo sistema di norme certificatorie e sarebbe avvalorata dal principio del favor partecipationis, nonché dall’ulteriore circostanza che il tempo necessario per il passaggio alla nuova certificazione non potrebbe andare a danno dell’impresa (dopo l’approvazione da parte del comitato ISO/TC 176, le norme della serie UNI EN ISO 9000 vengono pubblicate come International Standard dall’ISO (International Organisation for Standardiziation) e sono recepite in Italia dall’Uni (Ente nazionale italiano di unificazione).
Nel caso, il passaggio dal vecchio al nuovo sistema non è stato automatico perché lo stesso ente di normazione ha previsto un periodo di transizione di ben tre anni fino al 15 dicembre 2003 per l’avvio dell’applicazione obbligatoria della Vision 2000.
Fino a tale data, successiva a quella di pubblicazione del bando di gara, avvenuta nel novembre 2003, i sistemi di certificazione erano destinati a coesistere, senza che ciò comportasse un distinto giudizio di valore sugli stessi.
Si assume, inoltre, che le norme ISO 9000 - che definiscono quali requisiti debba incontrare il Sistema Qualità allo scopo di assicurare che l’organizzazione può, di volta in volta, consegnare un prodotto o servizio in grado di soddisfare le esigenze della clientela - hanno come obiettivo la semplificazione della struttura e la riduzione delle norme esistenti nella passata edizione del 1994 e non innovano sostanzialmente il sistema, tant’è che, in base alla tabella specifica approntata dall’UNI per il raffronto tra la norma Iso 9001:2000 e le precedenti dell’edizione 1994, la ISO 9002:1994 posseduta dalla ricorrente è assorbita e compresa nella Vision 2000.
Per queste ragioni si sostiene la illegittimità e irragionevolezza della disposta esclusione.
La tesi difensiva della ricorrente non può essere condivisa.
Non sussiste, infatti, identità sostanziale tra le due certificazioni UNI EN ISO 9001:2000 e 9002:1994.
La Sincert (Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione),
ha chiarito in proposito che “la nuova norma, a differenza della precedente, chiede un continuo sforzo al miglioramento dei prodotti e dei servizi; infatti la certificazione ISO 9001:2000 Vision assicura la capacità di una organizzazione (ditta), produttrice di beni o fornitrice di servizi, di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi in modo tale da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti, nonché l’impegno a migliorare continuativamente tale capacità”.
La differenza tra le due certificazioni di qualità esclude anche che trovi ingresso il concetto dell’equipollenza.
Sotto altro profilo deve evidenziarsi che la certificazione di qualità prodotta dalla ricorrente, oltre ad essere diversa da quella richiesta, era anche in scadenza, avendo quale scadenza la data del 15 dicembre 2003, sicché avrebbe perso validità già prima dell’eventuale aggiudicazione.
Poiché la certificazione di qualità fornisce attestazione della conformità del processo produttivo o servizio a specifici requisiti previsti da norme tecniche per il periodo di durata della certificazione (un organismo di certificazione attraverso un’adeguata attività di sorveglianza – c.d. auditing di impresa – garantisce la validità nel tempo della certificazione), la scadenza fa venir meno il potere di certificazione e quindi la garanzia della conformità ai requisiti qualitativi del servizio.
Per tale ragione un certificato di qualità scaduto è da considerarsi tamquam non esset, atteso che non può assolvere alla funzione di garanzia oltre il termine di scadenza previsto.
La Sincert nella dichiarazione del 15 dicembre 2003, in ordine alla scadenza della validità delle certificazioni di conformità alle norme ISO 9000:1994 e alla gestione della fase finale del periodo transitorio di adeguamento alle norme ISO 9001:2000, stabilisce che il 15 dicembre 2003 è il termine finale entro il quale provvedere all’adeguamento, prevedendo che a fronte di un processo di adeguamento avviato ma non ancora perfezionato, è possibile da parte delle organizzazioni aventi titolo richiedere ai relativi organismi di certificazione l’emissione di un “documento di attestazione” con cui si dà atto del perdurare dell’esistenza, presso l’organizzazione richiedente, di un sistema di gestione per la qualità, nonché dell’impegno dell’organizzazione medesima a provvedere all’adeguamento del sistema stesso.
La società ricorrente nulla ha documentato in ordine al periodo transitorio, non il possesso del documento di attestazione, né altro documento in ordine all’avvio della procedura di adeguamento, sicché non assume rilevanza la circostanza che in data 7 dicembre 2003 sia venuta in possesso della certificazione, essendone comunque sfornita alla data di scadenza della richiesta di invito alla gara e non essendo possibile l’integrazione documentale.
Per queste ragioni l’esclusione deve ritenersi legittima.
Quanto alla impugnazione del bando, nella parte in cui richiedeva tale certificazione, la domanda è inammissibile perché tardivamente proposta, il bando è stato pubblicato il 13 novembre 2003, mentre il ricorso è stato notificato il 10 febbraio 2004, allorché il termine di impugnazione era scaduto.
D’altra parte la clausola del bando era immediatamente lesiva perché precludeva. alla ricorrente che non era in possesso della certificazione di qualità richiesta, la partecipazione alla gara.
Né ha pregio la tesi secondo cui il contenuto della clausola era equivoco sì da indurre in errore circa la sua portata. La clausola, infatti, era chiara e insuscettibile di interpretazione diversa.
Rientra, invero, nel potere discrezionale dell’amministrazione richiedere il possesso in capo alle partecipanti di determinati requisiti, quale, nel caso, la certificazione ISO 9001: 2000 seppure il bando intervenga in un periodo di passaggio dal precedente al nuovo sistema di certificazione di qualità. Fatto sta che delle 43 imprese che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara solo 3 sono state escluse per mancanza di tale requisito.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto, compresa la domanda di risarcimento danni, della quale, riconosciuta la legittimità dell’impugnata esclusione, manca il necessario presupposto del danno ingiusto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del Comune di Modugno nell’importo indicato in dispositivo. Per il resto, considerata l’attività difensiva svolta dalle parti, sono compensate.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe.
Le spese e competenze di giudizio sono poste a carico della ricorrente Catania Multiservizi s.p.a. nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori come per legge, in favore del Comune di Modugno; sono compensate nei confronti della soc. coop. Ariete a r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2009


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento