REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 545 del 2009, proposto da
Sapienza Giovanni, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Madonia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Palermo, via Libertà, n. 56;
contro
la Provincia Regionale di Caltanissetta, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della deliberazione della Giunta della Provincia Regionale di Caltanissetta del 23.01.2009, nella parte in cui ha stabilito il prolungamento della sospensione obbligatoria dal servizio senza erogazione dello stipendio, già disposta con determinazione dirigenziale n. 267/08;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/04/2009 il referendario dr. Giuseppe La Greca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che nella medesima camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito, con sentenza in forma abbreviata, avendone dato comunicazione alle parti presenti all’inizio dell’udienza;
Rilevato che l’atto impugnato di cui si chiede l’annullamento, ossia la deliberazione della Giunta provinciale di prolungamento della sospensione obbligatoria del servizio con privazione dello stipendio, ancorché, nel caso di specie, adottato da un organo non gestionale, rientra tra quelli ascritti ai poteri del privato datore di lavoro, di competenza dirigenziale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 comma 2 D. Lgs. n. 165/01 e dell’art. 107 D.Lgs. n. 267/00 (comma 3, lett. e) - applicabile, quest’ultimo, in ambito regionale, in forza del rinvio all’art. 6 comma 2 L. n. 127/97 operato dall’art. 2 comma 3 L.r. n. 23/98 - e che individua, tra gli atti di esclusiva competenza dirigenziale, quelli di “amministrazione e gestione del personale”;
Ritenuto che, nel caso di specie, non venendo peraltro in rilievo alcuna procedura concorsuale, vada dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l’art. 63, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”;
Ritenuto che non è luogo a pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione Terza, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 08/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Maria Cappellano, Referendario
Giuseppe La Greca, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2009