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| n. 4-2009 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 30 marzo 2009 n. 1687
Pres. L. Nappi, est. D. Caminiti
A. La Magna Anna (Avv.ti Concetta Monaco e Raffaele Monaco) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale) |
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1. Edilizia ed urbanistica – Abusi - Demolizione - Atto dovuto - Motivazione sull’interesse pubblico - Non occorre
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2. Edilizia ed urbanistica – Abusi - Demolizione - Comunicazione avvio ex art. 7 l. 241/90 - Non occorre - Procedimento su istanza di parte - Provvedimento vincolato e tipico
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3. Edilizia ed urbanistica – Abusi - Demolizione - Procedimento - Omessa comunicazione del responsabile del procedimento - Mera irregolarità - Ricostruibilità ex lege del responsabile
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4. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Demolizione - Preventiva sospensione dei lavori - Presupposto di legittimità - Esclusione
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5. Edilizia ed urbanistica – Abusi - Demolizione - Sequestro penale del manufatto- Impossibilità di eseguire l'ordine - Non sussiste
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1. La diffida a demolire manufatti abusivi è atto vincolato e come tale non necessita di motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso. Detto interesse è da ritenersi infatti in re ipsa, nella stessa rimozione, rispondendo questa alla esigenza di ripristino dell'assetto urbanistico violato (1).
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2. I provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/90, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all'esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (2).
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3. Deve escludersi che l'eventuale omissione della comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui poter prendere visione degli atti, incida sulla legittimità del provvedimento finale, risolvendosi piuttosto in una mera irregolarità. In tal caso, argomentando ex artt. 4 e 5 della legge n. 241/1990, si considera responsabile del procedimento il funzionario preposto alla competente unità organizzativa (3).
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4. L'ordine di sospensione dei lavori, al pari del rispetto del termine legale di efficacia dello stesso, non costituiscono presupposto di validità del provvedimento sanzionatorio definitivo(4).
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5. E' legittima l'ingiunzione a demolire emessa in pendenza di sequestro penale sul manufatto abusivo, dal momento che è onere del responsabile motivatamente domandare all'autorità giudiziaria il dissequestro dell'immobile e che, pertanto, qualora, come nel caso di specie, il soggetto obbligato neppure dimostri di aver richiesto il dissequestro del bene allo scopo di demolirlo, non può successivamente far valere il fatto giuridico del sequestro quale causa di forza maggiore impeditiva della demolizione(5).
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1. ex multis, C.d.S., VI, 28 giugno 2004, n. 4743; C.d.S. , sez. V, 10 luglio 2003, n. 4107; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 617; 15 luglio 2003, n. 8246; |
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2. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; T.A.R. Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404, 14 giugno 2002, n. 3499, 12 febbraio 2003, n. 797; |
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3. cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 1999, n. 597; T.A.R. Friuli V.G. 9 dicembre 1996, n. 1241; T.A.R. Sicilia, sez. II, 30 novembre 1996, n. 1730; T.A.R. Campania, sez. IV, 5 febbraio 2002, n. 691, 18 marzo 2002, n. 1413, 14 giugno 2002, n. 3490; |
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4. cfr. Tar Lazio Latina sent. 13 dicembre 2001 n. 1168;Tar Lazio, sez. II ter, sent. 27 ottobre 2003 n. 9570; |
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5. cfr. Tar Campania sez. III, sent. 6792/07. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6049 del 2006, proposto da:
La Magna Anna, rappresentato e difeso dagli avv. Ti Concetta Monaco e Raffaele Monaco, con domicilio eletto presso i medesimi in Napoli, via Provinciale N.132;
contro
Comune di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura Municipale, con domicilio ex lege presso Avv. Municipale - p.zza S. Giacomo;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI : DISPOSIZIONE N.590 DEL 22.2.2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/02/2009 il dott. Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe veniva impugnata, chiedendone l’annullamento siccome illegittima, la disposizione dirigenziale n. 590 del 22.02.2006 con cui il Comune di Napoli ingiungeva la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate in Napoli alla via Caserta Bravo n. 94, in uno con gli atti ad essa preordinati (segnatamente verbali di sopralluogo redatti dagli agenti di polizia municipale dell’U.O.S.A.E. riportati nel provvedimento impugnato, l’ultimo dei quali del 5/09/06).
Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso l’Amministrazione intimata, chiedendone il rigetto nel merito siccome infondato.
All’Udienza del 25 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
La ricorrente deduceva:
eccesso di potere; difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/90. Carenza di motivazione anche in relazione all’interesse pubblico e di comparazione con l’interesse primario ;violazione di legge;
violazione degli art. 7, 8, 10 L. 241/90; art. 97 Cost.; violazione del giusto procedimento per omesso avviso della pendenza dello stesso ed omesso ordine di sospensione;
sospensione del provvedimento amministrativo in attesa della definizione del procedimento penale e revoca misura cautelare del sequestro;
sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/01.
Venendo all’esame dei singoli motivi di ricorso si osserva quanto segue.
Con la prima censura la ricorrente deduce i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto gravato e, rispettivamente, di mancata valutazione dell’interesse pubblico.
Entrambi i profili vanno disattesi;il primo perché il gravato provvedimento, secondo quanto evidenziato nel preambolo dello stesso, è stato adottato a seguito dei verbali di sopralluogo redatti dagli agenti della polizia municipale dell’U.O.S.A.E. con i quali si è accertato che la ricorrente, ha eseguito senza il prescritto permesso di costruire:1) in sopraelevazione, a corpo fabbrica preesistente, manufatto a forma C costituito da blocchi di lapil –cemento, con copertura a doppia falda in lamiere isotermiche, sorretta da scatolari in ferro cm. 10 x cm 5 con altezza mt 1,20 alla gronda e mt 2,20 al colo prolungata con tetto piano poggiante su muratura confine interna, insistente su una superficie di mq. 100,00 circa;2) altro corpo di fabbrica costituito da blocchi in lapil-cemento, insistente su una superficie di mq 18,00 circa con solaio in putrelle e tavelloni alto mt. 3,00; 3) internamente al manufatto di cui al punto n.2 , sbancamento dell’intera superficie per una profondità di circa mt. 2,00.
Alla luce di tali presupposti in fatto pertanto del tutto legittimamente nel gravato provvedimento le opere eseguite senza il prescritto permesso di costruire sono state classificate come organismo edilizio autonomamente utilizzabile e pertanto se ne è ingiunta la demolizione ex art. 31 D.P.R. 380/01.
Circa poi il denunciato difetto di motivazione, va rilevato che nell’atto sono riportati l’iter procedimentale percorso, la compiuta istruttoria e le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.
In ordine infine alle ragioni di pubblico interesse sottese al provvedimento impugnato, la cui carenza è del pari dedotta con il primo motivo di ricorso, va rilevato che la diffida a demolire manufatti abusivi è atto vincolato (ex multis, C.d.S., VI, 28 giugno 2004, n. 4743; C.d.S. , sez. V, 10 luglio 2003, n. 4107; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 617; 15 luglio 2003, n. 8246) e come tale non necessita di motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell’abuso. Detto interesse è da ritenersi infatti in re ipsa, nella stessa rimozione, rispondendo questa alla esigenza di ripristino dell’assetto urbanistico violato.
La ricorrente con il secondo motivo denuncia violazioni di ordine formale e procedimentale, lamentando la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, la mancata comunicazione del nominativo del Responsabile del procedimento, la mancata adozione dell’ordinanza di sospensione dei lavori.
Le censure vanno esaminate partitamente.
La prima censura, basata sulla presunta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, va disattesa perché i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dal suddetto avviso, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; T.A.R. Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404, 14 giugno 2002, n. 3499, 12 febbraio 2003, n. 797). Detto principio di diritto affermato in via pretoria trova ora un preciso fondamento normativo, a seguito dell’introduzione, ad opera della legge n. 15 del 2005, dell’art. 21 octies L.241/90.
Non sussiste neppure il vizio di mancata indicazione del responsabile del procedimento del pari dedotto con il secondo motivo. Argomentando ex artt. 4 e 5 della legge n. 241/1990 (che individuano tale responsabile nel dirigente del Servizio, in assenza di altre indicazioni) deve escludersi che l’eventuale omissione della comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui poter prendere visione degli atti, incida sulla legittimità del provvedimento finale, risolvendosi piuttosto in una mera irregolarità. In tal caso si considera responsabile del procedimento il funzionario preposto alla competente unità organizzativa (Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 1999, n. 597; T.A.R. Friuli V.G. 9 dicembre 1996, n. 1241; T.A.R. Sicilia, sez. II, 30 novembre 1996, n. 1730; T.A.R. Campania, sez. IV, 5 febbraio 2002, n. 691, 18 marzo 2002, n. 1413, 14 giugno 2002, n. 3490).
Del pari infondata è la censura relativa alla mancata adozione dell’ordinanza di sospensione dei lavori.
In primis va notato che detta censura, solo accennata nella rubrica del secondo motivo di ricorso, appare carente sul piano dell’allegazione, non essendo in alcun modo evidenziato se i lavori erano ancora in corso al momento dei sopralluoghi effettuati dagli agenti dell’U.O.S.A.E. e se a tale momento risultava già accertata l’abusività degli stessi. E’ evidente infatti che presupposto per l’emissione dell’ordinanza de qua è la mancata ultimazione dei lavori e l’accertamento dell’abusività dei medesimi, non potendo l’ordine di sospensione essere emesso per finalità meramente istruttorie ( in tal senso ex multis Consiglio di Stato , sez. V, 16 ottobre 2006 , n. 6134). Peraltro ritiene il Collegio che l’ordine di sospensione dei lavori, al pari del rispetto del termine legale di efficacia dello stesso, non costituiscono presupposto di validità del provvedimento sanzionatorio definitivo (in ordine al primo profilo, cfr. Tar Lazio Latina sent. 13 dicembre 2001 n. 1168 , secondo la quale è illegittima l'ingiunzione di demolizione, non preceduta dall'ordine di sospensione dei lavori, adottata senza il previo avviso dell'inizio del procedimento nella sola ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, in cui l'interessato evidenzi in ricorso fatti e circostanze che avrebbe rappresentato all'Amministrazione se fosse stato informato dell'avvio del procedimento repressivo; in ordine al secondo profilo ex multis Tar Lazio, sez. II ter, sent. 27 ottobre 2003 n. 9570).
Del pari destituita di fondamento giuridico è la censura dedotta con il terzo motivo di ricorso relativa alla necessità della sospensione del provvedimento gravato, nelle more della definizione del procedimento penale, attesa l’autonomia del procedimento e del processo amministrativo rispetto al procedimento penale e l’insussistenza di una pregiudizialità penale. In merito al fatto che l’immobile in questione fosse sottoposto a sequestro penale , è sufficiente evidenziare che, secondo una consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione (ex multis, sentenza 4 febbraio 2003, n. 614; sentenza 23 marzo 2005, n. 3780) tale circostanza non osta all’adozione dell’ordine di demolizione dal momento che è possibile motivatamente domandare all’autorità giudiziaria il dissequestro dell’immobile proprio al fine di ottemperare al predetto ordine. Pertanto è legittima l'ingiunzione a demolire emessa in pendenza di sequestro penale sul manufatto abusivo, dal momento che è onere del responsabile motivatamente domandare all'autorità giudiziaria il dissequestro dell'immobile e che, pertanto, qualora, come nel caso di specie, il soggetto obbligato neppure dimostri di aver richiesto il dissequestro del bene allo scopo di demolirlo, non può successivamente far valere il fatto del sequestro quale causa di forza maggiore impeditiva della demolizione (Tar Campania sez. III, sent. 6792/07).
Del pari infondato è il quarto motivo di ricorso in quanto la ricorrente, su cui gravava il relativo onere probatorio, in forza del principio giurisprudenziale di vicinanza della prova ai fini del riparto dell’onere probatorio e dell’impossibilità della prova negativa (cfr ex multis Cass. S.U. sent. 13533 del 2001), non ha depositato alcuna documentazione inerente la proposizione della domanda di accertamento in conformità ex art. 36 d.p.r. 380/01. Peraltro l’Amministrazione resistente, pur non essendo gravata del relativo onere probatorio, ha prodotto documentazione da cui risulta che la ricorrente non ha depositato fino alla data del 19/01/2009 istanza ex art. 36 D.P.R. 380/01.
Alla luce delle esposte considerazioni, gli esaminati motivi di gravame sono da ritenersi tutti destituiti di fondamento giuridico.
Il ricorso pertanto va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6046/2006 proposto da La Magna Anna , lo rigetta.
- Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Napoli delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 1.000,00 (=mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Dante D'Alessio, Consigliere
Diana Caminiti, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/03/2009
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