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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 14 aprile 2009 n. 1967
Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata
Avv. Giuseppe Di Rienzo e Gaspare Dalia (Avv.ti Pietro D’Alessandro e Valeria Di Rienzo) c. Comune di Napoli (Avv.ti G. Tarallo ed altri)


Processo amministrativo – Lodo arbitrale – Effetti processuali – Rimedio del ricorso per l’ottemperanza – Esclusione – Ragioni

Se anche il lodo ha efficacia di sentenza, tale assimilazione investe solo gli effetti processuali della decisione ed il relativo regime di impugnazione, ma non è idonea a far acquisire al lodo l’autorità di cosa giudicata ai sensi dell’art.2909 c.c. ancorchè non più impugnabile per nullità. Ne consegue che con riguardo al lodo arbitrale e al decreto di determinazione dei compensi spettanti agli arbitri, non è applicabile pertanto lo speciale rimedio del ricorso per ottemperanza, ma deve ritenersi consentito l’utilizzo di distinte procedure, come la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 918 del 2009, proposto dagli
Avv. Giuseppe Di Rienzo e Gaspare Dalia e rappresentati e difesi dagli Avv. Pietro D’Alessandro e Valeria Di Rienzo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima in Napoli, Via Ventaglieri n.27;

contro



Comune di Napoli
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano ed elettivamente domiciliato in Piazza S. Giacomo presso l’Avvocatura Municipale;

per l'esecuzione



del giudicato formatosi sul Decreto del Tribunale di Napoli del 25 febbraio 2005, cui non è stato proposto reclamo nei termini, con il quale sono stati determinati i compensi spettanti ai membri del collegio arbitrale ed il pagamento da parte del Comune di un saldo di € 20.000,00 all’Avv. Di Rienzo e di € 15.000,00 all’Avv. Dalia, per cui ora residua il pagamento di € 26.540,00.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il Decreto del Tribunale di Napoli del 25 febbraio 2005, cui non è stato proposto reclamo nei termini, con il quale sono stati determinati i compensi spettanti ai membri del collegio arbitrale ed il pagamento da parte del Comune di un saldo di € 20.000,00 all’Avv. Di Rienzo e di € 15.000,00 all’Avv. Dalia, per cui ora residua il pagamento di € 26.540,00;
Rilevato che la Segreteria di questo T.A.R. ha dato comunicazione all’Amministrazione intimata, in data 2/3/2009, ai sensi dell'art. 91, 2° comma, del R. D. n.642/1907, del deposito del ricorso;
Vista l’attestazione rilasciata in data 5/12/2008 di mancata proposizione di reclamo avverso il citato Decreto;
Vista la costituzione del Comune di Napoli;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 9 aprile 2009, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Espongono in fatto gli odierni ricorrenti che, con Decreto del Tribunale di Napoli del 25 febbraio 2005, cui non è stato proposto reclamo nei termini, sono stati determinati i compensi spettanti ai membri del collegio arbitrale ed il pagamento da parte del Comune di Napoli di un saldo di € 20.000,00 all’Avv. Di Rienzo e di € 15.000,00 all’Avv. Dalia ed ora residua il pagamento di € 26.540,00; sebbene l’Amministrazione sia stata messa in mora a provvedere all’adempimento del giudicato e siano trascorsi inutilmente trenta giorni ex art.90 del R.D. n.642/1907, non è stato prestato adempimento.
La Segreteria di questo T.A.R. ha dato comunicazione all’Amministrazione intimata, in data 2/3/2009, ai sensi dell'art. 91, 2° comma, del R. D. n.642/1907, del deposito del ricorso.
Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio depositando Delibera di resistenza e successiva memoria.
Alla Camera di Consiglio del 9 aprile 2009 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO



1.Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce in via di ottemperanza lamentando l’inerzia dell’Amministrazione.
2. La prima questione su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi, ovvero l’ammissibilità del ricorso, deve essere risolta in senso negativo, atteso che la Sezione ritiene di aderire al recente orientamento (T.A.R. Puglia, Lecce, I, n.2800/2008) che nega al giudice amministrativo il potere, in sede di ottemperanza, di dare esecuzione al lodo arbitrale.
2.1 In particolare deve ritenersi che ciò che connota la giurisdizione e la rende una funzione squisitamente caratterizzante la sovranità dello Stato non è tanto l’attività di giudizio come tale, ma piuttosto il fatto che ad essa soltanto compete quella forza, ossia la forza del giudicato, idonea ad esaurire ogni potestà di giudizio sullo specifico frammento di vita ed a troncare in modo irreversibile e ad ogni effetto il nesso tra la fattispecie concreta e quella astratta.
3. In altri termini l’esecuzione in forma coattiva, allorchè espressione del principio di effettività della tutela, deve essere riservata a quelle decisioni adottate unicamente da coloro che esercitano la funzione giurisdizionale, con esclusione perciò delle statuizioni disposte da soggetti posti al di fuori di tale ambito, come gli arbitri privati la cui pronuncia non assume la natura di decisione di merito da parte di un organo giurisdizionale dello Stato od assimilabile ad un siffatto organo.
A nulla rileva poi che il lodo sia stato confermato dalla Corte di Appello in sede di rigetto dell’impugnazione di nullità prevista dal codice di rito civile; infatti il lodo arbitrale è un atto negoziale riconducibile al dictum di soggetti privati, la cui natura originaria non è immutata dalla attribuzione degli effetti della sentenza. Al lodo arbitrale non è conseguentemente applicabile la possibilità di conseguire quella particolare qualità o stabilità consistente nella immutabilità dell’accertamento, ossia il “far stato tra le parti” previsto per le sentenze dall’art.2909 c.c che è proprio ed esclusivo delle sentenze che provengono dall’Autorità giurisdizionale statuale.
3.1 Se anche il lodo ha efficacia di sentenza, tale assimilazione del lodo alla sentenza investe solo gli effetti processuali della decisione ed il relativo regime di impugnazione, ma non è idonea a far acquisire al lodo l’autorità di cosa giudicata ex art.2909 c.c. ancorchè non più impugnabile per nullità. Con riguardo al lodo arbitrale e, come nella specifica fattispecie, al decreto di determinazione dei compensi spettanti agli arbitri, non è applicabile pertanto lo speciale rimedio del ricorso per ottemperanza, ma deve ritenersi consentito l’utilizzo di distinte procedure, come la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo.
4. Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – dichiara l’inammissibilità del ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 09/4/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2009



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