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1. – Nel caso in cui gli atti di una procedura di concorso interna della P.A. siano stati impugnati innanzi al G.O. ed a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione venga dichiarata la giurisdizione del G.A., legittimamente gli interessati propongono ricorso innanzi al G.A. anche se sono scaduti i termini di impugnazione, in forza del principio della translatio iudicii, con conseguente salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.
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2. – In difetto di una disciplina positiva della translatio iudicii nel processo amministrativo, non è richiesta l’applicazione integrale dell’art. 50 c.p.c., essendo sufficiente che sia rispettato il principio dell’integrità del contraddittorio e che si rispettino i termini decadenziali.
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3. – I candidati hanno interesse a contestare gli esiti di una procedura concorsuale anche nei casi in cui dall’esito favorevole della decisione non possano conseguire l’attribuzione del posto, nel caso in cui venga travolta l’intesa procedura ed essi abbiano specifiche chances di essere nominati attraverso nuove procedure.
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4. – E’ illegittimo concentrare in un unico concorso una progressione verticale ed una progressione orizzontale, trattandosi di situazioni diverse che soggiacciono a regole diverse di progressione.
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5. – All’interno della Regione Piemonte sono illegittimi i concorsi interni per il personale della polizia municipale che non richiedano come requisito di partecipazione l’attestato rilasciato dalla Regione al termine di corsi regionali di aggiornamento professionale ex legge regionale n. 58/1987.
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