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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 10 aprile 2009 n. 1008
Pres. Bianchi – Est. Graziano
Air Liquide Sanità Service spa (avv.ti Izzo, Montanaro, Vaiano) c. ASL Torino 3 (avv.ti Scaparone, Picco) e S.I.C.O. spa


1. – Contratti p.a. – Appalto – Documentazione – Certificato casellario giudiziario – Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 dpr 445/2000 – dichiarazione effettuata da legale rappresentante con riferimento a terzi – Ammissibilità.

 

2. – Contratti p.a. – Appalto – Documentazione – Certificato casellario giudiziario – Dichiarazione sostitutiva – Art. 74 D.Lgs. 163/2006 – Mancata indicazione art. 47 dpr 445/2000 – Irrilevanza.

1. – Il certificato del casellario giudiziario può essere sostituito dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante della società con firma autenticata e copia informale del documento di identità a ciò anche per l’attestazione dello “status” di soggetti diversi dal dichiarante.

 

2. – La circostanza che l’art. 74, comma 7, D.Lgs. 163/2006 nel richiamare gli artt. 43 e 46 del dpr 445/2000 non richiami l’art. 47 dpr 445/2000 non esclude che quest’ultima norma sia applicabile nella fase dello scrutinio delle dichiarazioni circa i requisiti dei partecipanti, in quanto l’art. 74 D.Lgs. 163/2006 disciplina la fase delle offerte e quindi una fase successiva.


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