T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 9 aprile 2009 n. 985
Pres.FF Lotti– Est. Lotti
Metrocar Autonoleggi ed altri (avv.ti Pafundi, Sarzotti) c. ASL Torino 1 (avv.ti Comba, Chiosso) e Croce Italia Piemonte Onlus (avv.ti Curcio e Perfetto)
1. – Contratti p.a. – Associazioni volontariato – Effettuazione attività economica - Natura imprenditoriale.
3. – Contratti p.a. – Affidamento servizio trasporto malati – Comunicazione alle sole associazioni volontariato – Violazione principi pubblicità in materia appalti pubblici.
1. – Le associazioni di volontariato, anche se prive di fine di lucro, devono essere considerate imprese quando garantiscono servizi di trasporto d’urgenza e di trasporto di malati.
2. – Una convenzione posta in essere dalla P.A. con un’associazione di volontariato che preveda una controprestazione superiore al semplice rimborso delle spese sostenute per fornire i servizi di trasporto sanitario costituisce appalto pubblico.
3. – E’ illegittima la procedura seguita per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario che preveda una controprestazione superiore al semplice rimborso spese quando sia stata comunicata soltanto alle associazioni di volontariato e non a tutti gli operatori presenti sul mercato.
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