REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1973 del 2006, proposto da:
Erremme Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Clara Improta, Alessandro Leuci, Stefania Schiano, con domicilio eletto presso Alessandro Leuci in Lecce, piazza Mazzini,72;
contro
Ministero della Difesa - Roma, Direzione di Commissariato Marina Militare di Taranto, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
nei confronti di
Kent Sr, rappresentato e difeso dall'avv. Piero G. Relleva, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale n.210 del 31.07.2006 di valutazione delle domande presentate dalle ditte accorrenti alla licitazione privata con procedura ristretta accelerata ad offerte segrete di cui alla gara UCM/54/FNPBP/2006 per la fornitura di n.6700 paia di scarpe basse di colore bianco e n.9.500 paia di scarpe di colore nero indetta dalla Direzione di Commissariato M.M. di Taranto;
del verbale di gara n.221 del 29 agosto 2006 con il quale la Direzione di Commissariato M.M. di Taranto ha deliberato di aggiudicare entrambe le forniture di cui alla gara UCM/54/FNPBP/2006 all’A.T.I. KENT-MARA;
dell’atto, se esistente, con il quale la P.a. ha giudicato non anomale le offerte dell’A.t.i. Kent-Mar e conseguentemente non ha escluso il medesimo concorrente dalla gara ;
del provvedimento(prot.UCM/8/69608) dell’11.09.2006 della Direzione di Commissariato M.M. di Taranto con il quale la gara è stata aggiudicata all’A.T.I. costituita tra le imprese KENT s.r.l. e MARA s.r.l., pervenuto alla ricorrente il 25.09.2006, unitamente alla nota prot. URP/28/71660 del 19.09.06;
di ogni ulteriore provvedimento preordinato, consequenziale e/o connesso, comunque lesivo degli interessi della ricorrente , ivi concluso il contratto con l’A.t.i. aggiudicataria , ove mai stipulato
nonché
per il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza della adozione dei predetti atti illegittimi
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Roma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Kent Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Direzione di Commissariato Marina Militare di Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/11/2007 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti l’avv. Alessandro Leuci anche per gli avv.ti Improta e Schiano , l’avv. dello Stato Simona Libertini , l’avv. Angelo Vantaggiato per Relleva ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente, che ha partecipato ad una gara indetta dalla Direzione di Commissariato della Marina Militare di Taranto per la fornitura di calzature militari , impugna gli atti riportati in epigrafe, culminati nella aggiudicazione della gara alla associazione temporanea di imprese Kent-Mara , perché li ritiene affetti dai seguenti profili di illegittimità:
I- verbale di gara del 31.07.2006 n.210: violazione di legge per omesso controllo sul possesso dei requisiti in capo alle ditte da invitare –illegittimità dell’ammissione dell’Ati Mara-Kent alla licitazione privata –eccesso di potere per travisamento dei fatti-violazione del bando di gara- carenza di motivazione;
II- eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria –mancata indicazione delle modalità di esecuzione della fornitura tra le imprese associate;
III- violazione per eccesso di potere degli artt.2 e 87 del d.lgs 163/2006 per mancata valutazione della congruità –motivazione errata e carenza di istruttoria;
IV- violazione e falsa applicazione dell’art 79, V comma del d.lgs 163/06- eccesso di potere
V- illegittimità in via derivata del provvedimento di aggiudicazione
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate che hanno tutte concluso per la irricevibilità, la inammissibilità o, la infondatezza nel merito del ricorso.
Anche la società Kent si è costituita in proprio e quale capogruppo della ATI risultata aggiudicataria della gara
Alla pubblica udienza del 21 novembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisone.
DIRITTO
Il ricorso è infondato .
I bandi di gara il cui esito finale forma oggetto della presente iniziativa giurisdizionale contengono la previsione secondo la quale alla procedura concorsuale “ potranno partecipare solo le ditte costruttrici “.
E’ altresì inclusa, nella parte relativa alla illustrazione della capacità tecnica da possedere , la specificazione a mente della quale la natura costruttrice delle ditte partecipanti , in ipotesi di partecipazione alla gara nelle forme del raggruppamento di impresa, deve essere certificata da ognuna delle imprese raggruppate o riunite .
La questione giuridica che il Collegio è chiamato a risolvere attiene così , in primo luogo, alla corretta interpretazione del bando di gara relativamente alle su ricordate enunciazioni, specificamente dedicate dalla lex specialis alla disciplina della capacità tecnica e ai suoi riflessi sul tema della partecipazione alla gara.
Sotto tale profilo, il Collegio reputa che la previsione di una partecipazione circoscritta alle sole ditte costruttrici, pur coerente al tipo di fornitura da aggiudicare , non preclude affatto che il requisito in esame sia posseduto, in caso di partecipazione alla gara nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese, da una sola delle raggruppate.
Questa soluzione interpretativa, oltre ad essere in linea con il favor che la legislazione mostra di rivolgere ai raggruppamenti o alle associazioni temporanee di impresa , in vista di un allargamento della platea dei concorrenti , permette di conseguire più agevolmente la disponibilità di un quantitativo considerevole di calzature militari, peraltro in tempi celeri, il che ha imposto finanche il ricorso alla procedura ristretta accelerata, dettata dalla urgenza di “assicurare la continuità della fornitura di che trattasi”.
In uno scenario di questo tipo , la tesi della possibilità di giovarsi dell’istituto del cd avvalimento, sostenuta dalla amministrazione militare e dalla controinteressata, appare convincente a sostegno della legittima aggiudicazione disposta in favore dell’A.t.i. Kent-Mara
Deve infatti rilevarsi che l’istituto in oggetto è stato recepito dagli artt 49 e 50 del Codice degli appalti, di cui al d.lgs 163/2006, all’evidente scopo di incoraggiare la partecipazione alle gare pubbliche di una platea di concorrenti sempre più estesa , in modo tale da assicurare coerenza alle norme di derivazione comunitaria che lo hanno immesso nel panorama ordinamentale interno in una logica di agevolazione della dinamiche concorrenziali.
Unica condizione sostanziale di impiego dello strumento di cui si discute appare essere quella della stretta connessione tra impresa mandataria e raggruppate , in modo da evitare la eventuale frammentazione del servizio, e forme di anomalo subappalto del servizio medesimo .
Il Collegio osserva , peraltro , che , pur essendo previsto il cd avvalimento ridotto, ossia la possibilità che la stazione appaltante limiti l’impiego dell’istituto in questione, in sede di bando di gara, ad alcuni profili di natura economica o, alternativamente tecnica o, ancora, che esso “ possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico posseduto dalla impresa avvalente in misura percentuale indicata nel bando stesso”, a segnalazione della possibilità di ridurne la portata applicativa in singoli casi, in assenza di restrizioni contemplate dal bando di gara ,deve propendersi per la soluzione di maggior favore .
In altri termini, la mancanza, nel bando di gara, di una previsione volta a consentire l’avvalimento non può essere intesa nel senso di escludere l’utilizzo di questo istituto, dovendosi al contrario ritenere che in assenza di specifiche limitazioni esso vada ammesso nella portata più ampia ( vedi Tar Lazio, I sezione, 22-5-2008, 4820; cfr Cons Stato, sez VI, 22 aprile 2008 1856).
Se ne ricava il convincimento che l’avvalimento consente di non limitare la partecipazione alle gare di imprese “ autosufficienti” sotto il profilo della capacità tecnica .
Nella fattispecie concreta, la stazione appaltante , pur in assenza di espresse disposizioni del bando di gara che consentissero la certificazione di requisiti di capacità tecnica in regime di avvalimento , ha legittimamente aggiudicato la fornitura alla Ati resistente.
Tanto ha fatto in ragione della composizione dell’Ati risultata aggiudicataria, attesa la sussistenza, in capo alla ditta Mara della richiesta capacità tecnica, ovvero della qualità di ditta costruttrice .
La tesi della doverosa esclusione dalla gara della ati in questione non può pertanto, condividersi, così come la distinta istanza risarcitoria formulata dalla ricorrente.
Il ricorso deve essere , alla luce delle argomentazioni impiegate, respinto
Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge .
Compensa tra le parti le spese del giudizio .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21/11/2007 con l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2009