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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 26 marzo 2009 n. 505
G. Cicciò Pres. S. Romano Est.
M.G. Profeti (Avv. D. Caldini) contro l’Università degli Studi di Firenze e la Direzione Area Risorse Umane della predetta Università (Avvocatura dello Stato) ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca (non costituito)


Università – Collocamento fuori ruolo dei Professori universitari - Art. 2, comma 434, della legge n. 244 del 2007 - Stabilisce una graduale riduzione dell’istituto del fuori ruolo - Nozione – Effetto della domanda di collocamento in fuori ruolo – Si produce solo dall’anno accademico successivo a quello della sua presentazione – Fattispecie relativa a domanda presentata nel corso del 2008

Con l’art. 2, comma 434, della legge n. 244 del 2007 il legislatore ha stabilito una graduale riduzione dell’istituto del fuori ruolo, prima del definitivo collocamento a riposo dei professori universitari. La gradualità stabilita dal legislatore opera, sotto due diversi profili: dalla data del 1° gennaio dei tre anni considerati (2008, 2009, 2010) l’istituto è progressivamente ridotto a due anni, ad un anno, infine abolito; dalle stesse decorrenze, a coloro che l’avevano iniziata, è consentito di protrarre l’attività di fuori ruolo, rispettivamente, per tre anni, per due anni, per un anno soltanto. L’effetto della norma in esame sulle domande di collocamento in fuori ruolo, in funzione della data di presentazione delle stesse, deriva dall’art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 239 - che non risulta essere stata abrogata – secondo cui “il collocamento fuori ruolo dei professori universitari…è opzionale…L’opzione può essere esercitata con domanda…ha effetto dall’anno accademico successivo”. Dunque, l’effetto della domanda di collocamento in fuori ruolo si produce solo dall’anno accademico successivo a quello della sua presentazione. Pertanto la domanda, presentata nel corso del 2008, il cui effetto si produce a decorrere dall’anno accademico 2008/2009, non garantisce più la ordinaria durata triennale del fuori ruolo, essendo soggetta alla riduzione del beneficio operante dal primo gennaio 2008. Ne consegue che colui che abbia presentato tale domanda ha diritto a rimanere in posizione di fuori ruolo anche nell’anno accademico 2009/2010, al termine del quale è collocato a riposo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 991 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Maria Grazia Profeti, rappresentata e difesa dall'avv. Debora Caldini, con domicilio eletto presso Debora Caldini in Firenze, via di Camporeggi, 3;

contro



Università degli Studi di Firenze
, in persona del Rettore pro tempore, Università' degli Studi di Firenze, Direzione Area Risorse Umane, in persona del titolare p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca, non costituitosi in giudizio ;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



- del D.D. 355 del 06.03.2008 n. prot. 16998/2008, inviato alla ricorrente con nota prot. n.18919 del 13 marzo 2008 e ricevuto dalla stessa in data 25.03.2008, nella parte in cui esso dispone il collocamento fuori ruolo anticipato della Prof.ssa Maria Grazia Profeti per un solo anno accademico invece che per due - ovvero a decorrere dal 01.11.2008 e fino al 31.10.2009, anziché al 31.10.2010 - e nella parte in cui, conseguentemente, prevede il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età della stessa professoressa Profeti a decorrere dal 01.11.2009, anziché dal 01.11.2010;
- di ogni atto connesso presupposto, concomitante e/o conseguente, ancorché non conosciuto.
nonché per la declaratoria
- del diritto della Prof.ssa Maria Grazia Profeti ad essere collocata in fuori ruolo per il periodo di due anni anziché uno e, quindi, per il periodo a far data dal 01.11.2008 e sino al 31.10.2010, con collocamento a riposo per raggiunti limiti di età a far data dal 01.11.2010.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Firenze;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università' degli Studi di Firenze - Direzione Area Risorse Umane;
Visti i motivi aggiunti notificati il 4 ottobre e depositati il 21 ottobre 2008;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/02/2009 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1 - Con atto ritualmente notificato, la prof. Profeti ha impugnato il provvedimento sopra indicato, con il quale è stata collocata fuori ruolo anticipato per un solo anno accademico invece che per due - ovvero a decorrere dal 01.11.2008 e fino al 31.10.2009, anziché fino al 31.10.2010 – e con il quale è stato disposto il suo collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 01.11.2009, anziché dal 01.11.2010.
Con lo stesso ricorso, la prof. Profeti ha anche chiesto di accertare il suo diritto di essere collocata in fuori ruolo fino al 31.10.2010 e di essere collocata a risposo dal 01.11.2010.
Avverso l’atto impugnato, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 2, comma 434, legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge finanziaria 2008); violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per illogicità manifesta; 2) illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge n. 244/2007.
Con motivi aggiunti notificati il 4 ottobre 2008, la ricorrente ha esteso il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Università, a seguito della documentazione depositata dalla difesa di controparte.
La domanda cautelare proposta dalla ricorrente è stata accolta con ordinanza del 5 novembre 2008.
Le parti hanno depositato memorie difensive, argomentando le rispettive tesi sostenute.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.
2 – Oggetto della controversia in esame è l’interpretazione dell’art. 2, comma 434, della legge n. 244 del 2007, il quale così dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico”.
Con la disposizione in esame, il legislatore ha stabilito una graduale riduzione dell’istituto del fuori ruolo, prima del definitivo collocamento a riposo dei professori universitari.
L’Istituto, come noto, consentiva al docente di svolgere compiti didattici fuori della tenuta del corso ufficiale, senza implicare alcuna modifica dello status di professore né della relativa posizione economica, ma comportando soltanto la perdita della titolarità dell’insegnamento.
La durata dell’istituto, inizialmente stabilita in cinque anni (dal d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382), è stata poi ridotta a tre anni (dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549); l’istituto è stato quindi abolito con la legge 4 novembre 2005 n. 230 (cfr. art. 1, comma 17).
Infine, con l’art. 2, comma 434, legge n. 244/2007, il legislatore ha previsto la riduzione graduale del periodo di fuori ruolo, fino alla sua definitiva abolizione a decorrere dal 2010.
Tale riduzione graduale fa riferimento alle date del 1° gennaio del 2008, del 2009 e del 2010, nelle quali individua la decorrenza della prevista riduzione della durata dell’istituto, progressivamente ridotto a due anni (dal 2008), poi ad un anno (dal 2009), infine abolito (dal 2010).
Peraltro, la prevista abolizione opera alla data del 1° gennaio 2010, nel senso che dalla stessa data non è più consentito di chiedere (né di riconoscere) il beneficio, ma non che non debba essere consentito a chi lo avesse già domandato di non poterne fruire, nei limiti di durata previsti dalla stessa norma.
La gradualità stabilita dal legislatore opera, dunque, sotto due diversi profili: dalla data del 1° gennaio dei tre anni considerati (2008, 2009, 2010) l’istituto è progressivamente ridotto a due anni, ad un anno, infine abolito; dalle stesse decorrenze, a coloro che l’avevano iniziata, è consentito di protrarre l’attività di fuori ruolo, rispettivamente, per tre anni, per due anni, per un anno soltanto.
Il disegno di graduale abolizione dell’istituto comporta cioè una progressiva minore portata della domanda di fruire del beneficio, già ridotto dal 1° gennaio 2008 e non più concedibile dal 1° gennaio 2010; comporta altresì, per le situazioni in cui esso sia già in godimento, una progressiva riduzione della sua durata (tre anni, due anni, un anno).
Nel disegno del legislatore, dunque, dalla data del primo gennaio 2008 (primo termine da cui decorre la progressiva riduzione dell’istituto) il periodo di fuori è ridotto a due anni.
Ciò comporta che le domande di collocamento in fuori ruolo presentate dopo il termine indicato non possono garantire la durata triennale che assisteva l’istituto fino al 31 dicembre 2007, ma danno titolo a soli due anni di durata di fuori ruolo.
Le domande presentate dopo il primo gennaio 2009 danno titolo ad un solo anno di durata di fuori ruolo.
Le domande presentate dopo il primo gennaio 2010 non danno alcun titolo di fruirne, essendo stato l’istituto abolito, a decorrere dalla stessa data.
L’effetto della norma in esame sulle domande di collocamento in fuori ruolo, in funzione della data di presentazione delle stesse, deriva dall’art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 239 - che non risulta essere stata abrogata – secondo cui “il collocamento fuori ruolo dei professori universitari…è opzionale…L’opzione può essere esercitata con domanda…ha effetto dall’anno accademico successivo”.
Dunque, l’effetto della domanda di collocamento in fuori ruolo si produce solo dall’anno accademico successivo a quello della sua presentazione.
La norma, in combinato disposto con l’art. 2, comma 434, di cui si controverte, che prevede che dal primo gennaio 2008 “il periodo di fuori ruolo…è ridotto a due anni accademici”, comporta che la domanda, presentata nel corso del 2008, il cui effetto si produce a decorrere dall’anno accademico 2008/2009, non garantisce più la ordinaria durata triennale del fuori ruolo, essendo soggetta alla riduzione del beneficio operante dal primo gennaio 2008.
Ne consegue che colui che abbia presentato tale domanda ha diritto a rimanere in posizione di fuori ruolo anche nell’anno accademico 2009/2010, al termine del quale è collocato a riposo.
Tale interpretazione non contrasta né con la prima parte del disposto del comma 434, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo è ridotto a un anno accademico, né con la seconda parte della norma, secondo cui coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico.
La prima parte significa, infatti, che per le domande presentate dopo il primo gennaio 2009, il periodo è ridotto ad un anno; la seconda parte significa che coloro che alla medesima data si trovano al secondo anno (le cui domande risalgono pertanto al 2007) sono posti di quiescenza al termine dell’anno accademico.
La ricorrente, che ha presentato la domanda di collocamento in fuori ruolo nel febbraio 2008 con effetto dal 1° novembre 2008 (anno accademico 2008/2009), al primo gennaio 2009 non si trovava “nel secondo anno accademico fuori ruolo” (come dispone la seconda parte del comma 434 citato), bensì nel primo anno accademico, con la conseguenza che non deve essere posta in quiescenza al termine dello stesso anno accademico.
Diversamente opinando, la ricorrente verrebbe assoggettata al trattamento previsto dalla successiva disposizione dello stesso comma 434, la quale si applica invece a coloro che hanno presentato la domanda nel 2009 e che quindi, alla data del primo gennaio 2010, si trovano “nel primo anno accademico fuori ruolo”.
A tali soggetti, stante la definitiva abolizione dell’istituto dal primo gennaio 2010 e la progressiva riduzione della durata dello stesso per coloro che abbiano già presentato la relativa domanda, è garantito solo un anno di collocamento in fuori ruolo.
L’effetto di assoggettare allo stesso trattamento coloro che abbiano presentato la domanda in due anni diversi contrasterebbe, oltre che con il principio di irretroattività della disposizione (in assenza di scelte normative diverse), anche con il disegno di progressiva riduzione della durata dell’istituto e di graduale applicazione nei confronti di coloro che già ne fruiscono in relazione alla data di presentazione della relativa domanda.
A fronte di un’interpretazione che esporrebbe la norma a fondate censure di incostituzionalità, sotto il profilo della mancata valutazione della diversità di situazioni giuridiche in atto in relazione alla gradualità della scelte del legislatore, va prescelta un’interpretazione costituzionalmente compatibile, come quella qui accolta, che deponga nel senso della conservazione degli effetti della norma in esame.
3 - Conclusivamente, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
In ordine all’ulteriore domanda proposta, come noto, l'azione di accertamento è ammissibile in sede di giurisdizione esclusiva solo quando da parte dell'istante viene fatta valere una posizione di diritto soggettivo derivante direttamente da una norma di legge.
La questione oggetto della presente controversia attiene alla materia dell'inquadramento della ricorrente nell’ambito del rapporto di impiego e si connota per la presenza di atti autoritativi, con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, può essere azionata solo mediante la tempestiva impugnazione di provvedimenti che si assumano illegittimamente incidenti su tali posizioni, dovendosi escludere, anche nel caso di giurisdizione esclusiva, la possibilità da parte del giudice amministrativo di pronunce di accertamento in materia di interessi legittimi.
L'azione di accertamento è ammessa nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei soli casi in cui sia controverso un rapporto giuridico caratterizzato dalla correlazione tra un diritto soggettivo ed un corrispondente obbligo, eventualmente mediato dall'adozione di un atto paritetico, e non anche per quanto concerne gli interessi legittimi o, comunque, situazioni che trovano titolo in atti amministrativi di carattere autoritativo, ancorché vincolato (Consiglio Stato , sez. V, 20 marzo 2006 , n. 1440).
Spese ed onorari di giudizio, sussistendone i motivi in relazione alla novità della questione esaminata, possono essere compensati tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Saverio Romano, Consigliere, Estensore
Riccardo Giani, Primo Referendario



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2009


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