L'Aquilone di Valente Gina Scuola Materna Paritaria, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele D'Innella, con domicilio eletto presso Raffaele D'Innella in Bari, via A. Da Bari, 141;
contro
Comune di Valenzano, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paparella, con domicilio eletto presso Francesco Paparella in Bari, via Venezia, 14; Regione Puglia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Valenzano n. 55 del 25.11.2005, pubblicata in data 14.12.2005 e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale risulta essere stato approvato l’allegato “…piano comunale di intervento relativo all’anno 2006 inerente l’espletamento delle funzioni e dei servizi di Assistenza scolastica, attribuiti a norma degli artt. 42 e 45 del D.P.R. 616/1977…”, e dello stesso piano comunale, nella parte in cui (non avendo quest’ultime sottoscritto il vessatorio atto di convenzione unilateralmente predisposto) è stato previsto un contributo economico di soli 1000,00 euro a sezione in favore della sola scuola materna paritaria convenzionata “Il Mandorlo Fiorito” operante nell’ambito territoriale del Comune stesso, con esclusione delle imprese ricorrenti, nonché nella parte in cui non è stata prevista l’erogazione (di contributi per la gestione) dei servizi di Mensa e di Trasporto in favore delle scuole materne paritarie;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento che ai predetti risulti preordinato, presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè allo stato non ancora conosciuto, tra cui –ove occorra- la Relazione revisionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 2004-2006, nella parte in cui “…non vi è previsione di spesa per l’erogazione di contributi a favore delle scuole materne paritarie….”
e per il riconoscimento del loro diritto a veder inclusi nel piano comunale per il diritto allo studio per l’anno 2006 gl’interventi, economici e non, previsti a favore delle scuole per l’infanzia statale o, in subordine, quelli già programmati in favore delle scuole dell’infanzia non statali, ovvero a condizioni non inferiori rispetto a quelle contenute nel piano comunale per il diritto allo studio per l’anno 2003;
- a percepire, previo formale rapporto di convenzione con il Comune, i contributi di gestione a condizioni non dissimili e non riduttive rispetto a quelle previste nell’ultima convenzione sottoscritta il 28.06.2000, la cui efficacia è spirata il 30.06.2003;
- in via gradata, a veder assicurata, tra tutte le scuole dell’infanzia non statali, la parità di trattamento e, quindi, nella peggiore delle ipotesi, a vedersi corrispondere gli interventi, economici e non, previsti in favore delle scuole dell’infanzia non statali, a condizioni non inferiori a quelle contenute nel piano comunale per il diritto allo studio per l’anno 2006, oggi impugnato;
- a sentir accertato l’obbligo del Comune resistente ad estendere –come dallo stesso previsto- in favore delle istanti scuole materne paritarie il servizio di mensa scolastica nonché quello di trasporto-scuolabus, a parità di condizioni con le scuole materne statali e con la scuola materna paritaria “ Il Mandorlo Fiorito”;
- ed anche per la condanna del Comune di Valenzano al risarcimento dei danni complessivamente causati alle ricorrenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Valenzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/03/2009 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Scuola privata paritaria “L'Aquilone” di Valente Gina odierna ricorrente, operante sul territorio comunale da svariati anni, percepiva come contributo dal Comune di Valenzano per gli oneri di gestione un importo di Lire 60.000.000 come da convenzione sottoscritta il 28.06.2000, la cui efficacia è scaduta il 30.06.2003.
Il Comune di Valenzano, odierno resistente, con deliberazioni n.36 e 37 del 15 settembre 2005 approvava lo schema di convenzione relativo all’anno scolastico 2005/2006 e valido per il triennio 2005/08, con la previsione, tra l’altro, della essenzialità del convenzionamento ai fini della corresponsione dei contributi di gestione alle scuole paritarie.
Le deliberazioni citate apportavano integrazioni e modificazioni alle precedenti del. n.23 e 24 del 8 giugno 2005 recanti a loro volta modifiche ai Regolamenti servizio mensa scolastica e scuolabus approvati con del. n.23 del 8 giugno 2005, modifiche resise necessarie a seguito della nota 34/658 datata 8 febbraio 2005 inviata dalla Regione Puglia con la quale si invitata l’amministrazione comunale a riesaminare il piano comunale di diritto allo studio per l’anno 2005, in relazione ai servizi di mensa e trasporto.
Con del. CC n.8 del 7 marzo 2005 l’amministrazione comunale provvedeva alla riformulazione del piano per il diritto allo studio anno 2005, con estensione dei servizi mensa e trasporto a tutte le scuole materne paritarie.
La deliberazione CC n.36 del 15 settembre 2005 provvedeva ad aggiungere al regolamento approvato con del 23/2005 l’art 6, con il quale il Comune prevedeva un contributo da erogare alle scuole materne private pari ad euro 30,22 mensili per ogni alunno, per una spesa presuntiva pari ad euro 4.835,20.
Inoltre, la del. n.37 del 15 settembre 2005 prevedeva la possibilità per le scuole materne private di organizzare il servizio mensa con un contributo comunale pari al costo d’appalto depurato della quota di compartecipazione dell’utenza, per un importo presuntivo di 9.374,40 euro.
Con la delib. n. 55 del 25 novembre 2005 qui impugnata, il Comune approvava il Piano comunale per il diritto allo studio anno 2006, prevedendo tra l’altro un contributo per ogni sezione pari soltanto a 1000 euro a favore della sola scuola materna paritaria “Il Mandorlo Fiorito” quale unica sottoscrittrice della convenzione.
La Scuola “L'Aquilone di Valente Gina” operante sul territorio comunale da svariati anni, non percepiva alcun contributo a causa della non sottoscrizione della predetta convenzione, dal momento che contestava in radice lo strumento del convenzionamento come condizione per l’accesso ai contributi.
Nella Camera di Consiglio del 8 giugno 2006 veniva respinta l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato in relazione alla mancanza del periculum in mora.
L’odierna ricorrente aveva già sollevato analoghe censure avverso dapprima la delib. CC n.26 del 30.07.2004 avente ad oggetto il Piano per il diritto allo studio 2004 mediante ricorso RG 2232/2004, e successivamente nei confronti della delib CC n.55 del 3 dicembre 2004 avente ad oggetto il Piano per il diritto allo studio 2005 mediante ricorso RG 294/2005.
Con la sent. sez I del 25 ottobre 2006 questo T.A.R. previa riunione, respingeva entrambi i suesposti ricorsi
DIRITTO
Con ricorso notificato il 10.02.2006 e depositato il 16.02.2006 la Scuola Materna Paritaria “L'Aquilone di Valente Gina” impugnava gli atti indicati in epigrafe richiedendo contestualmente l’accertamento del proprio diritto:
- a veder inclusi nel piano comunale per il diritto allo studio per l’anno 2006 gl’interventi, economici e non, previsti a favore delle scuole per l’infanzia statale o, in subordine, quelli già programmati in favore delle scuole dell’infanzia non statali, ovvero a condizioni non inferiori rispetto a quelle contenute nel piano comunale per il diritto allo studio per l’anno 2003;
- a percepire, previo formale rapporto di convenzione con il Comune, i contributi di gestione a condizioni non dissimili e non riduttive rispetto a quelle previste nell’ultima convenzione sottoscritta il 28.06.2000, la cui efficacia è spirata il 30.06.2003;
- in via gradata, a veder assicurata, tra tutte le scuole dell’infanzia non statali, la parità di trattamento e, quindi, nella peggiore delle ipotesi, a vedersi corrispondere gl’interventi, economici e non, previsti in favore delle scuole dell’infanzia non statali, a condizioni non inferiori a quelle contenute nel piano comunale per il diritto allo studio per l’anno 2006, oggi impugnato;
- a sentir accertato l’obbligo del Comune resistente ad estendere –come dallo stesso previsto- in favore delle istanti scuole materne paritarie il servizio di mensa scolastica nonché quello di trasporto-scuolabus, a parità di condizioni con le scuole materne statali e con la scuola materna paritaria “Il Mandorlo Fiorito”;
Avanza inoltre il ricorrente domanda risarcitoria per i danni complessivamente causati dal Comune resistente.
Deduce il ricorrente avverso gli atti impugnati e comunque a sostegno della fondatezza della pretesa, articolati motivi di gravame, così precisati:
- eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, straripamento di potere violazione delle deliberazioni CC n.24, 36 e 37/2005
- violazione e falsa applicazione l.10 marzo 2000 n.62 “Diritto allo studio”, art 42 D.p.r. 24 luglio 1977 n.616, art 5, 6, 8, 42, 45 l.r. Puglia 42/1980, art 97 Cost.
- violazione e falsa applicazione circolare n.112 34/6374 Assessorato Regione Puglia
- eccesso di potere per presupposizione, difetto di istruttoria, insufficiente ed inadeguata motivazione.
La controversia introdotta con il presente ricorso verte sulla questione di carattere dirimente della sussistenza o meno di un preteso “diritto” da parte delle scuole materne private paritarie a percepire gli stessi finanziamenti e le stesse erogazioni di beni e servizi disposte per la scuola pubblica, nel contesto del principio di parità scolastica sancito dall’art 1 l.62/2000 nonché della norma costituzionale di riferimento di cui all’art 33 Cost. c.3°, secondo cui “enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”.
L’odierna ricorrente, come esposto, aveva già sollevato analoghe censure avverso dapprima la delib. CC n.26 del 30.07.2004 avente ad oggetto il Piano per il diritto allo studio 2004 mediante ricorso RG 2232/2004, e successivamente nei confronti della delib CC n.55 del 3 dicembre 2004 avente ad oggetto il Piano per il diritto allo studio 2005 mediante ricorso RG 294/2005.
Con la sent. sez I del 25 ottobre 2006 n.3914 questo T.A.R. previa riunione, respingeva entrambi i ricorsi,con la motivazione secondo cui “non è dato rinvenire nell’ordinamento vigente alcun obbligo di corrispondere finanziamenti statali a favore della scuola privata né un correlato diritto da parte delle scuole medesime”. Quanto alle censure nei confronti del difetto di istruttoria e motivazione, riteneva la sentenza citata che “ il complesso motivazionale, nei limiti in cui è consentito il sindacato giurisdizionale non appare né carente né irragionevole”, nel presupposto della sussistenza di una ampia discrezionalità dell’amministrazione nella concessione dei contributi.
Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per discostarsi dalla suesposta decisione, resa nei confronti di atti diversi (Piani per il diritto allo studio relativi agli anni 2004 e 2005) ma di contenuto analogo e tra le stesse parti, decisione che peraltro si colloca nel solco di univoco orientamento giurisprudenziale.
Infatti, il principio della parità scolastica, evincibile dalla legge 62 del 2000, “non può costituire dì per sé fondamento sufficiente al fine di estendere alle scuole private paritarie i finanziamenti statali e le provviste di beni e servizi naturalmente diretti agli uffici e alle istituzioni scolastiche statali. Il principio della parità scolastica investe la conformazione del servizio scolastico e la compartecipazione di soggetti privati, con pari dignità ed equivalente effetto formativo, all'erogazione al pubblico del servizio medesimo. Ma non investe in modo automatico il sistema dei finanziamenti e delle forniture (dirette o indirette) di beni e servizi necessari per l'espletamento del servizio ” (T.A.R. Campania Napoli sez I 7 settembre 2004 sent n.11703).
In base alla normativa vigente si può in definitiva affermare come la erogazione di contributi pubblici alle scuole non statali appartenga sia in ordine all’an che al quantum alla valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione, secondo le garanzie di efficienza e funzionalità che esse sono in grado di offrire e delle disponibilità finanziarie, le quali ultime devono essere utilizzate in via prioritaria a vantaggio della scuola pubblica, atteso che quest'ultima costituisce un servizio pubblico che lo Stato è obbligato ad assicurare, “laddove nei confronti le private l'obbligo per lo Stato è solo quello di non ostacolarne l'istituzione e il funzionamento, mentre incombe sui privati il compito di provvedere al reperimento del fondi necessari per il loro funzionamento” (T.A.R. Puglia Bari sez I 18 settembre 2003 sent. n.3365).
D’altronde, se l’interesse alla percezione dei contributi avesse reale consistenza di diritto soggettivo, come pare opinare la difesa del ricorrente, la presente controversia sfuggirebbe dalla stessa giurisdizione del G.A., dal momento che verrebbe meno, dopo la sent Corte Costituzionale 204/2004, il requisito della “inerenza all’esercizio di un potere autoritativo anche se esercitato in forma mediata ex art 11 l.241/90”, trattandosi, per ipotesi, di diritto perfetto avente la propria fonte nella l. 62/2000 (T.A.R. Puglia Bari sez I n.3944/2004).
Né può tantomeno ritenersi fondata la censura inerente l’illegittimità per l’accesso ai contributi della clausole di condizione della sottoscrizione di convenzione con il Comune, ritenuta contrastante con il principio di parità scolastica.
Lo strumento della convenzione è infatti previsto dalla normativa regionale (l.r. n.42 e 43/1980) e richiamata negli atti amministrativi regionali.
Osserva peraltro il Collegio come il suesposto convenzionamento non appaia di per sé in alcun modo lesivo del “diritto allo studio” e dei principi generali in materia, essendo invece strumento ragionevolmente utile per disciplinare i reciproci rapporti giuridici e finanziari in relazione all’erogazione di un pubblico servizio finanziato con fondi pubblici, anche sotto il profilo dell’imparzialità e del buon andamento ex art 97 Cost.
Anche tutte le ulteriori censure di difetto di istruttoria, eccesso di potere e difetto di motivazione sono prive di pregio.
A tacere in merito al fatto che i provvedimenti impugnati, per il relativo carattere di provvedimenti a contenuto generale e di programmazione, sfuggono dall’applicazione dell’art 3 l.241/90, giusto il disposto del’art 13, il complesso motivazionale, nei limiti in cui è consentito il sindacato giurisdizionale, anche in relazione al citato art 13, non appare né carente né irragionevole.
Le contestate disposizioni in merito al Piano del diritto allo studio costituiscono esercizio di potere discrezionale che anche in relazione alle incontestate finalità di contenimento delle spesa a carico del bilancio comunale appaiono essere dettate dal pubblico interesse, ed esenti dai vizi denunziati.
Per le suesposte ragioni il ricorso è infondato e va respinto, ivi compresa l’istanza risarcitoria.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese tra le parti in considerazione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari, sez II pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore