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1. – Le procedure di gara ad evidenza pubblica si sostanziano in una sequela di atti che assumono la natura di provvedimenti amministrativi e giustificano la giurisdizione a favore del G.A. come rilevato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2004.
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2. – L’esame di un ricorso incidentale “paralizzante” ossia volto ad ottenere l’inammissibilità del ricorso principale, presuppone la previa delibazione della fondatezza del gravame principale.
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3. – A fronte di una clausola a pena di esclusione che richieda da parte della mandataria la dichiarazione di possedere i requisiti minimi di partecipazione nella quota del 50%, è corretta la dichiarazione con la quale la concorrente attesti di essere in possesso dei requisiti minimi nei termini e modi espressamente previsti in detta clausola.
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4. – Nei casi in cui un concorrente abbia prodotto un documento in lingua straniera senza la traduzione in italiano certificata da un traduttore ufficiale, come richiesto nel bando, la Commissione può invitare il concorrente a chiarire il contenuto linguistico del documento ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 163/2006.
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5. – E’ legittima la mancata esclusione dalla gara di un ATI qualora la stessa non abbia sottoscritto l’indicazione delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli componenti, ma tale indicazione sussista nell’offerta tecnica, firmata sul solo frontespizio.
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6. – E’ illegittima una previsione di gara che vieti l’avvalimento.
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7. - L’impresa partecipante che vuole valersi dell’avvalimento è tenuta a dichiararlo, indicando i requisiti che intende fare oggetto di avvalimento e l’impresa ausiliaria delle cui risorse intende avvalersi, non potendo pretendere che la P.A. attraverso un’iniziativa accertativa giunga ad individuare l’impresa ausiliaria.
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8. – La formale dichiarazione di avvalimento può essere sostituita dalla dichiarazione di possesso dei requisiti come “gruppo”, purchè con l’indicazione delle specificazioni menzionate nell’art. 49 lett. a) d.lgs. 163/06.
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9. – Per dimostrare l’avvalimento non è sufficiente la mera allegazione dei legami societari che avvincono i due soggetti, ma è necessario dimostrare l’esistenza di atti giuridici vincolanti e preesistenti.
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10. – Nei casi in cui l’avvalimento sia prestato da una società del gruppo, è comunque necessario la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa si obbliga verso il concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
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11. – In caso di partecipazione alla gara di un gruppo di imprese, il concorrente che intenda avvalersi delle referenze e dei requisiti soggettivi di altre imprese deve produrre oltre alla certificazione SOA propria e dell’impresa avvalente, anche la dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 38 d.lgs. 163/06.
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12. – Antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. 152/08 era vietato per gli appalti di servizi e forniture l’avvalimento cumulativo.
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