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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 26 marzo 2009 n. 358
Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio
F. S. (avv.ti G. C. Ragnedda e C. Sambiagio) c/ l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Avv. Dist. St.) e nei confronti di D. M. s.r.l. e C. F (n.c.)


Autorizzazioni e concessioni – Rivendita ordinaria di tabacchi – Individuazione dell’area di ubicazione – Art. 21 L. 22 dicembre 1957 n. 1293 – Discrezionalità della P.A. – Limiti - Violazione – Fattispecie

Pur non disconoscendosi il potere dell’amministrazione di stabilire, discrezionalmente, dove e quando istituire nuove rivendite ordinarie (ai sensi dell’art. 21 della L. 22 dicembre 1957 n.1293), la scelta non può essere così restrittiva da pregiudicare del tutto la concorrenza, in assenza di particolari e ben individuate ragioni di ordine superiore. Deve pertanto ritenersi illegittimo l’avviso pubblico, contenente invito a presentare offerta per l’assegnazione a trattativa privata di una rivendita di tabacchi ordinaria nel territorio comunale, nel quale è stato previsto che la detta rivendita dovesse essere necessariamente ubicata entro un centro commerciale, così, di fatto, avvantaggiando, ingiustificatamente, l’unico soggetto che potesse disporre di un locale all’interno della detta struttura, soggetto cui, poi, è stata, infatti, assegnata la rivendita


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 19 del 2008, proposto da:
F. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Comita Ragnedda e Claudia Sambiagio, ed elettivamente domiciliato presso la Doc Service in Cagliari, via Cimarosa n. 40;

contro



Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Cagliari,presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n.23, è legalmente domiciliata;

nei confronti di



D. M. s.r.l.
, in persona del legale rappresentante e C. F., non costituite in giudizio;

per l'annullamento



dell’avviso 19/10/2007 prot. n°12051 recante invito a presentare offerta per l’assegnazione a trattativa privata di una rivendita di tabacchi ordinaria nel comune di Arzachena;
della nota 22/10/2007 prot. n° 1072 con cui è stata data comunicazione dell’indizione della detta trattativa privata;
della nota 5/12/2007 n° 13407/CD con cui il Direttore dell’Ufficio Regionale della Sardegna dell’intimata amministrazione ha respinto la richiesta di modifica del citato avviso;
dell’avviso di concorso per l’assegnazione di una rivendita di generi di monopolio di cui alla nota 28/6/2007 n°7800;
della nota 5/12/2007 n° 13752 con cui è stato fissato il giorno di apertura delle offerte;
del provvedimento in data 18/12/2007 con cui è stata assegnata la menzionata rivendita;
del determinazione 20/2/2008 n° 1704 con cui il sopra citato Direttore con cui il ricorrente è stato escluso dalla trattativa privata e la medesima è stata aggiudicata alla sig.ra Filigheddu.

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per la pubblica udienza del 11/3/2009 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato G. C. Ragnedda, per il ricorrente e l’avvocato dello stato A. Bonomo, per l’amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con l’odierno ricorso seguito da motivi aggiunti, il sig. Francesco Sangaino chiede l’annullamento, previa sospensiva, degli atti meglio descritti in epigrafe con i quali l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha:
a) indetto una trattativa privata per l’assegnazione di una rivendita ordinaria di tabacchi di nuova istituzione da ubicare nel comune di Arzachena all’interno del centro commerciale “Il Viale”;
b) escluso il sig. Sangaino dalla gara per aver proposto di esercitare l’attività da affidare in un locale posto al di fuori del detto centro commerciale;
c) assegnato la rivendita di tabacchi alla sig.ra Caterina Filigheddu.
Domanda, inoltre, per il caso di mancata concessione della misura cautelare il risarcimento del danno.
A sostegno del gravame la ricorrente deduce svariate censure, lamentand, in particolare, violazione dell’art. 50 del D.P.R. 14/10/1958 n° 1074 e dei principi posti a tutela della par condicio fra concorrenti.
Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza 30/4/2008 n° 191 la Sezione ha sospeso l’impugnata aggiudicazione.
Alla pubblica udienza del 11/3/2009, la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisone.

DIRITTO



Occorre preliminarmente esaminare la domanda impugnatoria proposta con l’odierno ricorso.
Merita accoglimento la censura con cui il ricorrente deduce violazione dei principi che regolano la par condicio fra concorrenti.
Ed invero, l’intimata amministrazione, nel bandire una gara per l’assegnazione, a trattativa privata, di una rivendita ordinaria di tabacchi di nuova istituzione nel comune di Arzachena, ha stabilito che la detta rivendita dovesse essere necessariamente ubicata entro il centro commerciale “Il Viale”, così, di fatto, avvantaggiando, ingiustificatamente, l’unico soggetto che potesse disporre di un locale all’interno della detta struttura, soggetto cui, poi, è stata, infatti, assegnata la rivendita.
Del resto, occorre rilevare che, pur non disconoscendosi il potere dell’amministrazione di stabilire, discrezionalmente, dove e quando istituire nuove rivendite ordinarie (art. 21 della L. 22/12/1957 n°1293), la scelta non può essere così restrittiva da pregiudicare del tutto la concorrenza, in assenza di particolari e ben individuate ragioni di ordine superiore.
Sotto il profilo impugnatorio il ricorso va, pertanto, accolto, mentre restano assorbite tutte le altre doglianze prospettate.
Avendo il ricorrente ottenuto la sospensiva, la domanda risarcitoria, proposta subordinatamente alla mancata concessione della misura cautelare, va dichiarata improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’intimata amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 5.000/00 (cinquemila), oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2009


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