REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 462 del 2004, proposto da:
A. G., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Macciotta, con domicilio eletto nel suo studio in Cagliari, viale Regina Margherita N.30;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTO DI CAGLIARI, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;
per l'annullamento
del provvedimento del 9 febbraio 2004 del Prefetto di Cagliari, con il quale è stato negato il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale al ricorrente,
nonché di tutti gli atti inerenti, presupposti consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/03/2009 il dott. Grazia Flaim e uditi l'avvocato Martelli, in sostituzione, per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Bonomo per l'amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il signor A. ha ottenuto, dal 1956 al 2003, ininterrottamente, la licenza di porto di pistola per difesa personale, ritenuti sempre sussistenti i presupposti richiesti per il rilascio dall'articolo 42 comma 3° del RD 18/6/1931 n. 773.
Contrariamente nel 2004, con il provvedimento impugnato, la richiesta è stata respinta, ritenendo l’Amministrazione non sussistente una situazione di pericolo tale da giustificare il rilascio del porto d'arma.
Con ricorso notificato il 13 aprile 2004 e depositato il 27 / 4, il ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego, formulando le seguenti censure:
violazione e falsa applicazione dell'articolo 42 del RD 18/6/1931 n. 773 - violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 241/1990 - motivazione carente, illogica e contraddittoria - eccesso di potere per travisamento dei fatti - difetto di istruttoria - contraddizione tra provvedimenti.
All'udienza dell'11 marzo 2009 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
Il prefetto di Cagliari ha motivato il proprio provvedimento di rigetto con la seguente duplice considerazione:
A) "l'interessato ha prodotto ricevute bancarie di versamento di denaro contante in misura non elevata, e (che) comunque la necessità di trasportare somme ingenti di denaro contante non costituisce sufficiente valido motivo per la concessione della licenza, in quanto le connesse esigenze di sicurezza possono agevolmente essere soddisfatte mediante ricorso alle più diffuse operazioni e transazioni bancarie sostitutive di pagamenti e incassi in contante";
B) "l'attività svolta dal richiedente non costituisce di per sé fonte di rischio per l'incolumità personale, in quanto svolta in una zona commerciale abitata; per altro, l'analisi storica dell'attività dell'azienda ha confermato che la sede della medesima è stata oggetto di furti di modesta entità e mai collegati ai rischi personali dell'interessato e, comunque, facilmente evitabili con sistemi di protezione passiva della struttura commerciale".
Preliminarmente il Collegio ritiene di dover evidenziare che la sussistenza di atti di rinnovo, succedutisi nel tempo, non determina di per sé la pretesa alla conferma del provvedimento positivo. Trattandosi, infatti, di una deroga al generale principio di divieto di porto d’armi l'amministrazione ben può verificare, di volta in volta, la permanenza e la sussistenza delle condizioni sia di fatto che di diritto in capo al soggetto interessato. In sostanza la giustificazione dell'autorizzazione al porto d'arma va verificata ad ogni richiesta, con potere di riesame della situazione soggettiva, anche utilizzando criteri più severi.
In questa materia non può farsi applicazione di alcun principio di "affidamento" , dovendo l'autorità analizzare la particolare situazione soggettiva, con applicazione, eventualmente, anche di criteri più restrittivi in precedenza non utilizzati.
L'articolo 42 del Regio decreto n. 773/1931 attribuisce al questore/prefetto il potere di rilasciare la licenza di porto d'armi "in caso di dimostrato bisogno", riconoscendo un ampio potere di valutazione discrezionale all'organo decidente nella verifica dei presupposti.
Va perciò escluso che le precedenti autorizzazioni rilasciate possano comportare un affievolimento dell'attività di controllo sulla attuale sussistenza delle condizioni in sede di richiesta di rinnovo della licenza; anche in tale momento l'autorità competente gode di ampia discrezionalità che può essere sindacata in sede giurisdizionale solo sotto il profilo della illogicità ed irrazionalità ovvero della grave mancanza di motivazione (Cons. giust. amm. Reg. sic. Sez. giurisd. 28 gennaio 2003, n. 35).
Pertanto, il possesso del porto d'armi precedentemente rilasciato al ricorrente (anche per un periodo lungo, come nel caso in esame) non comporta di per sé il diritto ad ottenere il rinnovo.
Il Consiglio di Stato ha anche di recente affermato che "L’Autorità è titolare di un potere ampiamente discrezionale in ordine al rilascio delle predette autorizzazioni, dovendo essa valutare le particolari condizioni soggettive che sorreggono la richiesta di licenza di porto di pistola per difesa personale, comparandole con le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, valori costituzionalmente garantiti, del rispetto delle quali è essa stessa incaricata" (cfr. CS, VI, n. 6177 del 17 dicembre 2007, che ha confermato sentenza semplificata del TAR Sardegna, I, n. 2284 del 13/12/2005).
Nel caso di specie il ricorrente è un commerciante, con ufficio-sede collocato nel pieno centro di Cagliari (tra Via Sanna Randaccio, Via Palomba, e Via Marini); i 7 magazzini sono siti in Cagliari e in Selargius.
Lo svolgimento di tale attività non comporta una evidente e consistente pericolosità oggettiva tale da giustificare il porto di pistola per uso "difesa personale".
Anche la sussistenza di transazioni commerciali in "denaro contante" non modifica la situazione soggettiva, in quanto l'attività svolta dal soggetto interessato non è certo incompatibile con l'utilizzazione di mezzi alternativi di pagamento.
Controversia molto simile è stata già risolta dal Tribunale, in senso negativo, con la sentenza n. 149 del 31 gennaio 2006 (di cui si richiamano le motivazioni).
In definitiva il Collegio ritiene che le motivazioni apposte al provvedimento sono sufficienti a sostenerlo, non trovandosi il ricorrente in una situazione di "particolare pericolo".
Né può ritenersi che il caso in esame possa essere parificato ad altro precedente di questo Tar, che si è espresso, invece, in quell'occasione in termini favorevoli, con la sentenza n. 1937 del 25 ottobre 2007, essendo la situazione radicalmente diversa per le modalità di esercizio dell'attività del soggetto: in quel caso si trattava di un soggetto occupato nella “ realtà delle locali nelle quali è chiamato ad operare il ricorrente, ove, notoriamente, il sistema di pagamento e di scambio, tuttora prevalente è costituto dal denaro contante” e “occorre tenere presenti le condizioni di tempo e di luogo () in cui l’istante presta la propria attività lavorativa”.
Ed, espressamente, in quella pronuncia si affermava esplicitamente che "tale situazione lo pone in una condizione obiettivamente differenziata da quanti esercitano la medesima attività, ma in contesti differenti" . E di qui il diverso stampo della decisione.
In conclusione il ricorso va respinto.
Per quanto riguarda le spese di giudizio il collegio ritiene sussistano giusti motivi per compensarle integralmente.
P.Q.M.
respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2009