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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 26 marzo 2009 n. 355
Pres. P. Numerico; Est. G. Flaim
E. Spa (avv. C. Murgia) c/ il MINISTERO DELL'AMBIENTE - SERVIZIO TUTELA ACQUE E PREV. INQUINAM. E COMMISSIONE DI VIGILANZA CONTRIBUTI EX ART. 14, 3°COMMA DELLA L. 441/87 (Avv. Dist. St.)


Giurisdizione e competenza – Finanziamenti pubblici – Revoca – Criterio di riparto della giurisdizione - Fattispecie

Nella materia dei contributi pubblici, qualora la revoca/decadenza attenga a profili inerenti il provvedimento concessorio, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, in quanto si verte di interessi legittimi; qualora, invece, la revoca/decadenza si riconnetta a situazioni di 'inadempimento nel rapporto', la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, in quanto si fa questione di un diritto soggettivo (nella specie, in cui si verteva del corretto adempimento degli obblighi assunti dalla società ricorrente, a fronte della erogazione di un finanziamento pubblico, il Collegio ha declinato la giurisdizione del T.A.R.)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1439 del 1999, proposto da:
E. Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Murgia, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, viale Bonaria N.80;

contro



MINISTERO DELL'AMBIENTE, Serv. Tutela Acque e Prev. Inquinam. c/o Min. Ambiente, Commissione di Vigilanza Contributi ex art. 14, 3°comma della L. 441/87
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale di Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



del provvedimento del 28 giugno 1999 di REVOCA del CONTRIBUTO concesso alla ricorrente, in conto capitale, il 15 giugno 1989 da parte del Ministero dell' Ambiente;
di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, ivi compresi i seguenti:
nota della direttore generale del 27/9/1999;
nota dello stesso direttore del 17/4/1998;
nota del 29/1/1997 del Presidente della Commissione di Vigilanza sui contributi di cui all'articolo 14, comma 3°, della legge N40041/1987.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Ambiente, del Serv. Tutela Acque e Prev. Inquinam. c/o Min. Ambiente, della Commissione di Vigilanza Contributi ex art. 14, 3° comma della L. 441/87;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/03/2009 il dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avvocato Silvia Curto, in sostituzione, per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Anna Maria Bonomo.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con decreto ministeriale del 15 giugno 1989 fu concesso alla società ECOSERDIANA srl, odierna ricorrente,un contributo di 276 milioni per la realizzazione di un impianto pilota di compostaggio di rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di altre attività produttive, da realizzarsi entro il termine di 24 mesi (in applicazione dell'articolo 14, comma 3°, della legge 441/1987.
La società otteneva l'anticipazione di Lire 54.537.600 (pari al 20% del contributo provvisorio in conto capitale), con ordinativo diretto del 4 giugno 1991. Tale somma veniva erogata sulla base della documentazione trasmessa dalla società Ecoserdiana, con nota del 17 maggio 1990 (in riscontro alla richiesta del ministero del 20 marzo 1990) e nella specie:
*dichiarazione sullo stato dei lavori oggetto del contributo;
*perizia giurata resa dal tecnico ingegner Raffaele Garau;
*atto di accettazione delle condizioni di concessione del contributo.
Il legale rappresentante della Società, nella dichiarazione del 15 maggio 1990 succitata, accettava espressamente le seguenti condizioni :
che "l'iniziativa messa alle agevolazioni dovrà essere realizzata entro il termine di 24 mesi dalla data di concessione del contributo" (punto 1);
che "al termine dei lavori potranno essere apportate riduzioni all'importo del contributo allorché saranno accertate le spese a consuntivo e sarà effettuato il collaudo della spesa" (punto 3);
che "eventuali conclusioni negative degli accertamenti finali porteranno alla decadenza del contributo" (punto 4).
La perizia giurata del 27 aprile 1990 attesta l'avvenuta realizzazione di "una parte" dei lavori
(i documenti surrichiamati sono stati depositati dalla ricorrente sub n. 2 e n. 3 del fascicolo).
Successivamente la società, con nota del 13 giugno 1994, chiedeva una proroga per la realizzazione dell'iniziativa al 31 marzo 1995, allegando una "scheda informativa", recante notizie generali.
Con nota del 29 gennaio 1997 il Ministero dell'ambiente formulava una "richiesta di documentazione certificatoria", in particolare si chiedeva la società di voler trasmettere, debitamente compilato e sottoscritto dal proprio rappresentante legale nonché corredato di tutta la documentazione accessoria evidenziata, l'allegato "modello di dichiarazione" concernente la realizzazione dell'intervento oggetto del contributo (in particolare autocertificazione in ordine alla percentuale di esecuzione dei lavori finanziati), in modo da consentire il vaglio da parte della Commissione ministeriale all’ uopo istituita (cfr. doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente).
In mancanza di riscontro, a tale richiesta, il Ministero con nota del 17 aprile 1998 formulava ad Ecoserdiana, nuovamente, la richiesta di presentare "l'autocertificazione" attestante lo stato dei lavori.
In tale comunicazione si precisava che in mancanza di ricevimento entro 30 giorni, l' Amministrazione avrebbe proceduto alla del contributo.
Con decreto del 28 giugno 1999 (in assenza di comunicazioni da parte della società) il contributo concesso è stato effettivamente revocato, con la richiesta di restituzione dell'anticipazione, maggiorata degli interessi .
Con ricorso notificato il 24 novembre 1999 e depositato il 29 / 11, la società Ecoserdiana ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendo anche la sospensione dell'efficacia.
Ha formulato la seguente censura :
eccesso di potere - illogicità, contraddittorietà - difetto di istruttorie e motivazione.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 504 del 14/12/1999.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione statale sostenendo, in particolare, che la società non avrebbe mai documentato la fatturazione delle opere e l'esecuzione del collaudo dell'impianto di compostaggio.
All'udienza dell’ 11 marzo 2009 il ricorso è stato spedito in decisione, dopo che il Collegio ha comunicato ai difensori la sussistenza dei profili di inammissibilità per carenza di giurisdizione.

DIRITTO



Nel caso di specie la contestazione compiuta dal Ministero si incentra sulla omessa dichiarazione, da parte del soggetto finanziato, del reale stato di esecuzione delle opere.
Infatti, seppur a distanza di molti anni, il pagamento del contributo doveva sottostare necessariamente alla concreta certificazione dell'esecuzione dell'opera, nel termine previsto.
Trattasi cioè di "verifica dell'adempimento" da parte della società finanziata degli impegni in origine assunti.
Sotto tale profilo la giurisprudenza è chiara nel distinguere le due posizioni:
qualora la revoca/decadenza attenga a profili inerenti il provvedimento concessorio, allora la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo;
qualora invece la revoca/decadenza si riconnetta a situazioni di "inadempimento nel rapporto" allora la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Trattandosi, in sostanza, di inadempimento “successivo”, per comportamento assunto dal ricorrente che integra fattispecie di “inadempimento” degli obblighi correlati al finanziamento erogato, non può ritenersi sussistente la giurisdizione di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 4 luglio 2008 n. 6997; TAR Sardegna, I, n. 1490 dell’ 11.7.2007; T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 27 novembre 2006 , n. 6047; T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 14 gennaio 2005 , n. 56 ; Cassazione civile, sez. un., 30 marzo 2005 n. 6639).
Ciò in quanto si configura diversamente la fattispecie giuridica delle posizioni sottese:
di interesse legittimo (nel primo caso) e di diritto soggettivo (nel secondo caso).
In particolare il T.A.R. Campania Napoli, sez. III, con la sentenza del 4 luglio 2008 , n. 6997, riconosceva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando la controversia la restituzione del contributo già corrisposto a fronte di un constatato "inadempimento" degli impegni assunti. Nella specie ha affermato che:
“Il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici e aiuti comunitari è regolato dai normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate. In base ai criteri di riparto di giurisdizione in materia, elaborati dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella fase all'attribuzione del contributo, il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo. Pertanto, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un preteso del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche se si faccia questione di atti denominati: revoca, decadenza, risoluzione ecc., purché essi si fondino sull'asserito da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo. Il privato vanta, invece, una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse”.
In applicazione di tale orientamento giurisprudenziale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare integralmente le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.



dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2009


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