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n. 4 - 2009 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 24 marzo 2009 n. 353
Pres. P. Numerico; Est. G. Manca
C. C. (avv.ti P. Mazzoli e R. Cortis) c/ il Ministero dell'Interno (Avv. Dist. St.)


Giochi e scommesse – Licenza di p.s. - Raccolta scommesse – Previa concessione alla società per conto della quale l’attività è svolta - Restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento – Sussiste – Fattispecie

L’amministrazione competente non può negare la licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di raccolta scommesse sulla base del rilievo che la società per conto della quale l’attività viene effettuata non è titolare di concessione rilasciata dallo Stato italiano (nella specie, la ricorrente intendeva svolgere attività di intermediazione telematica nella raccolta di scommesse per conto di una società stabilita nel territorio comunitario)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 146 del 2009, proposto da
C. C. in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Mazzoli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rossella Cortis in Cagliari, via Dante n. 52;

contro



il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23 è domiciliato per legge;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,



del provvedimento della Questura della Provincia di Cagliari del 15/11/2008 con il quale è stata respinta la richiesta del rilascio di licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di intermediazione telematica per conto della STANLEYBET presso il centro trasmissione dati sito in Decimomannu;
nonché, per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente a cagione dei provvedimenti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2009 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto in fatto:
che con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Cagliari, con il quale si è disposto che “la licenza relativa all’attività di intermediazione di raccolta scommesse per conto della Stanleybet Malta Limited non può essere concessa a CONCAS CINZIA“;
che nei confronti del predetto provvedimento la ricorrente deduce:
1° Violazione degli articoli 7, 8, 10 e 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per mancato rispetto della corretta sequenza procedimentale.
2° Violazione degli articoli 11, 12, 86, 88, 92 e 131 del r.d. n. 773/1931, nonché dell’art. 4 della legge n. 401/1989. Violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, tutela della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di adeguata istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e sviamento di potere;
3° (in via subordinata) Violazione degli articoli 11, 12, 86, 88, 92 e 131 del r.d. n. 773/1931, nonché dell’art. 4 della legge n. 401/1989. Violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato CE (tutela della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi) in relazione all’art. 1 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione del principio di proporzionalità;
che si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso;
che nella camera di consiglio dell’11 marzo 2009, fissata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato in diritto
che il Questore della Provincia di Cagliari ha adottato il provvedimento impugnato sulla base dell’art. 88 del T.U.L.P.S., per il quale «La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione», escludendo che l’attività oggetto dell’istanza della ricorrente rientri tra quelle autorizzabili ai sensi della norma richiamata in quanto la società Stanleybet Malta Limited non è titolare di concessione secondo la legislazione italiana;
che è fondata la censura di violazione degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S., in relazione agli articoli 43 e 49 del Trattato CE, in ordine alla libertà di stabilimento delle imprese e alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità;
che, infatti, la Corte di Giustizia CE con le sentenze 6 novembre 2003 (causa C-243/01, Gambelli) e 6 marzo 2007 (cause riunite C-338/04, C-359/04, C-360/04, Placanica e aa.) ha statuito che la normativa nazionale italiana «in quanto contiene il divieto – penalmente sanzionato – di esercitare attività nel settore dei giochi d’azzardo in assenza di concessione o di autorizzazione rilasciata dallo Stato, comporta restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (sentenza Gambelli e a., citata, punto 59 e dispositivo)» (così la sentenza Placanica, cit., punto 42), precisando, da un lato, che lo stesso effetto restrittivo deriva dalla predeterminazione del numero di concessioni che lo Stato italiano prevede di rilasciare, dall’altro lato che l’obiettivo della normativa italiana «mirante a prevenire l'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per fini criminali o fraudolenti canalizzandole in circuiti controllabili» si può conseguire anche attraverso un sistema di concessioni purchè questo sia compatibile con i principi derivanti dal diritto comunitario (e dunque, in primo luogo, con i principi in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi);
che, con riferimento alla normativa dell’ordinamento interno, quanto appena rilevato comporta come conseguenza che l’amministrazione competente non può vietare di svolgere l’attività di raccolta delle scommesse esclusivamente sulla base del rilievo che la società per conto della quale l’attività viene effettuata non è titolare di concessione rilasciata dallo Stato italiano;
che, invece, anche seguendo le indicazioni ricavabili dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, rimane riservato all’amministrazione il potere di verificare che le attività relative alla raccolta scommesse non siano svolte per fini criminali o illeciti, potere che si traduce nel rilascio (o nel diniego) della licenza di pubblica sicurezza disciplinata dagli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
che, quindi, è illegittimo un provvedimento (quale quello impugnato con il ricorso in epigrafe) che motiva il diniego esclusivamente con la mancanza della concessione in capo alla società Stanleybet Malta Limited;
che, pertanto, per quanto rilevato, il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto concerne la domanda di annullamento del provvedimento impugnato;
che le ulteriori censure proposte possono ritenersi assorbite, in considerazione del fatto che la pronuncia, anche per la sua portata conformativa della successiva azione amministrativa, appare pienamente satisfattiva delle pretese avanzate dalla ricorrente;
che è infondata la domanda risarcitoria, atteso che la ricorrente non allega alcuna prova del danno asseritamente subito;
che, in considerazione della novità delle questioni giuridiche affrontate, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, così dispone:
- accoglie la domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2009


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