Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4 - 2009 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 24 marzo 2009 n. 350
Pres. P. Numerico; Est. G. Manca
S. M. (avv. E. Salone) c/ Il Ministero della Difesa ed il Direttore della III Divisione Reclutamento Volontari della Direzione Generale Personale Militare I Reparto (Avv. Dist. St.)


Concorsi pubblici – Disciplina normativa – Jus superveniens – Applicabilità – Limite - Fattispecie

In materia di successione di norme che hanno per oggetto gli effetti giuridici derivanti da atti del procedimento, e, più precisamente, dagli atti preparatori posti in essere in vista del provvedimento finale costitutivo (nel caso di specie: l’approvazione della graduatoria), il principio generale è quello che si esprime nella formula tempus regit actum, il quale si traduce nella immediata applicazione della nuova norma di diritto pubblico, sulla base del presupposto sostanziale che la precedente disciplina normativa non corrisponda più alla tutela degli interessi pubblici implicati nella concreta vicenda amministrativa. Tutto ciò vale non solo, com’è pacifico, con riguardo agli atti procedimentali che, nel momento in cui entra in vigore la nuova norma, non siano stati ancora adottati, ma anche con riferimento agli atti procedimentali già adottati, le cui conseguenze giuridiche pertanto si conformano al nuovo schema di qualificazione normativa (nella specie, il Collegio ha giudicato illegittima l’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per l’arruolamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco, motivata sulla sussistenza di una causa di inidoneità fisica non più contemplata dalla normativa posteriore alla pubblicazione del bando di concorso ma anteriore allo svolgimento delle visite d’idoneità ed all’approvazione della graduatoria)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2000, proposto da
S. M., rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Salone, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, via Maddalena n° 40;

contro



Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica;
il Direttore della III Divisione Reclutamento Volontari della Direzione Generale Personale Militare I Reparto, entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari, via Dante n. 23 sono domiciliati per legge;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, con il ricorso introduttivo:



del provvedimento prot. n. DOPGM/1/3/38B/TRANS/99 del 26 giugno 2000 del Direttore della 3° Divisione Reclutamento Volontari della Direzione Generale Personale Militare di esclusione del ricorrente dal concorso per l’arruolamento di 1912 unità delle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco, indetto con bando pubblicato nella G.U.;
con i motivi aggiunti, notificati il 6 aprile 2001:
delle decisioni del 15 e 16 febbraio 2001, adottate dalle Sottocommissioni Mediche di cui all’epigrafe, con le quali il ricorrente è stato ritenuto fisicamente non idoneo ad essere arruolato;
con i motivi aggiunti, notificati il 12 novembre 2004:
dei processi verbali datati 10 e 12 luglio 2000, relativi ai criteri da seguire per l’accertamento della idoneità fisica degli aspiranti in ferma di leva prolungata delle forze armate, per l’immissione di 600 unità nella carriera iniziale della Guardia di Finanza, adottati dalle sottocommissioni mediche designate per le visite mediche preliminari e di revisione per il concorso di cui trattasi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della III Divisione Reclutamento Volontari della Direzione Generale Personale Militare I Reparto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2009 il primo referendario Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



1. – Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero della Difesa, riservato al personale in ferma di leva prolungata per l’immissione di n. 1912 unità nelle carriere iniziali delle FF.AA. e dei Vigili del Fuoco, scegliendo di partecipare al concorso per i 600 posti nel Corpo della Guardia di Finanza. Il ricorrente è stato inizialmente escluso per la mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 1, comma 1, del bando di concorso. Esclusione sospesa con ordinanza di questo TAR, n. 514 del 7 novembre 2000, con la quale è stata disposta anche l’ammissione con riserva. Successivamente, superate le prove psico-attitudinali, il 15 febbraio 2001 il ricorrente è stato sottoposto alle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità, all’esito delle quali gli è stato notificato il giudizio di non idoneità fisica per la patologia “Emorroidi di terzo grado”. Con ordinanza di questo T.A.R., n. 289 del 19 giugno 2001 (confermata da Consiglio di Stato, sez. IV, 2 ottobre 2001, ord. n. 5473), è stata accolta la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti del 6 aprile 2001 rilevando che “la nuova normativa di cui al D.M. n. 155/2000 prevede l’attribuzione dei coefficienti 2, 3 e 4 per l’infermità in questione e negli atti impugnati non risulta motivata l’attribuzione del coefficiente 3 nel caso di specie”. Il ricorrente è stato successivamente assunto in servizio, con riserva, a far data dal 18 febbraio 2002.
In data 16 febbraio 2006, in vista della sua ammissione al servizio permanente, il Sedda è stato sottoposto a visita medica di controllo. Dal relativo verbale il ricorrente risulta “(…) di sana e robusta costituzione fisica, esente da malattie o imperfezioni inabilitanti in atto nei vari organi e apparati (…) pertanto idoneo al servizio permanente effettivo”. Con determinazione del 13 aprile 2006 il Comandante Regionale della G.d.F. ha ammesso il ricorrente al servizio permanente “con riserva” a decorrere dal 18 febbraio 2006
2. – Con il ricorso introduttivo, notificato il 2 settembre 2000 e depositato il successivo 13 settembre, il ricorrente impugnava i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
1° Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti.
2° Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per motivazione generica, perplessa ed insufficiente.
3° Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
3. – Con i motivi aggiunti, notificati il 6 aprile 2001, nei confronti degli atti indicati in epigrafe, deduce:
1° Violazione ed erronea applicazione del D.M. Finanze n. 155 del 17 maggio 2000 e del relativo allegato contenente l’elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio nella G.D.F., nonché del Decreto Dirigenziale del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 1° giugno 2000.
2° Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione art. 3 D.M. 4 aprile 2000, n. 114.
3° Motivazione insufficiente: violazione art. 7 del citato Decreto Dirigenziale del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 1° giugno 2000.
Con i motivi aggiunti, notificati il 12 novembre 2004, le censure sollevate con il primo dei motivi aggiunti del 6 aprile 2001, nonché la violazione del bando di concorso, sono estese ai verbali della sottocommissione medica (come indicati in epigrafe).
4. – Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendo in via preliminare che siano dichiarati inammissibili i motivi aggiunti notificati il 12 novembre 2004, in quanto privi di procura ad litem.
Nel merito, chiede che il ricorso sia respinto in quanto infondato.
5. – All’udienza odierna la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. – In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti notificati il 12 novembre 2004, sollevata dalla difesa erariale. In conformità al prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, non è infatti necessaria una nuova procura per la proposizione di motivi aggiunti, nemmeno quando con essi si impugnino nuovi atti o provvedimenti. (cfr.: Cons. St., sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5354, ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme), poiché con il conferimento della procura speciale - in base alla quale è proposto il ricorso introduttivo – il soggetto interessato attribuisce al difensore tutti i poteri processuali necessari per eliminare le lesioni lamentate e tutelare nella maniera più completa le sue posizioni giuridiche soggettive.
Nel caso di specie, ciò trova conferma anche dall’esame del contenuto del mandato speciale rilasciato dal ricorrente a margine del ricorso introduttivo, dove si riscontra come la delega riguardi l’intera “presente procedura, in ogni sua fase e grado”, in cui rientra anche la proposizione di motivi aggiunti impugnatori.
2. – Nel merito, è fondato, in primo luogo, il ricorso introduttivo, con cui si impugna la prima esclusione dal concorso, motivata con riferimento alla mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 1, comma 1, del bando di concorso. La regola del bando - alle lettere a), b) e c) – riservava la partecipazione al personale in ferma di leva prolungata che avesse ultimato, alla data del 1° gennaio 1994 o a quella di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, la ferma triennale senza demerito; ovvero che fosse in servizio da almeno un anno alla di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Dalla documentazione acquisita al giudizio, non contestata dalla difesa dell’amministrazione, e in specie dalla copia del “Foglio matricolare”, risulta che il ricorrente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso aveva compiuto un periodo di ferma superiore al triennio richiesto dal bando e che veniva collocato in congedo per “proscioglimento della ferma”, quindi senza demerito.
L’esclusione impugnata è pertanto illegittima e deve essere annullata. Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi dedotti col ricorso introduttivo.
3. – Passando all’esame dei motivi aggiunti, e con riferimento alla esclusione per l’inidoneità fisica derivante dalla patologia “Emorroidi di terzo grado”, con il primo mezzo il ricorrente deduce la violazione del D.M. D.M. 17 maggio 2000, n. 155, recante le norme regolamentari per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di Finanza. Sul presupposto che tale regolamento sia applicabile al procedimento selettivo di cui trattasi, l’esclusione sarebbe illegittima in quanto il citato decreto ministeriale non includerebbe la patologia in discorso nell’elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità per il servizio nel Corpo della GdF. Pertanto, le commissioni mediche erroneamente avrebbero ritenuto applicabile il precedente D.M. del 3 febbraio 1992, non più vigente al momento in cui sono state effettuate le visite mediche (febbraio 2001).
3.1. - La doglianza è fondata.
3.2. – In linea di fatto, si deve rammentare che il bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1999. L’accertamento della idoneità fisica e sanitaria per lo svolgimento del servizio nella GdF ha avuto inizio nei giorni del 10 e 12 luglio 2000, come risulta dai relativi verbali della “Sottocommissione per la visita medica preliminare” e della “Sottocommissione per la visita medica di revisione”, ossia quando era già in vigore il decreto del Ministro delle Finanze 17 maggio 2000, n. 155 (“Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”). La questione fondamentale posta dal motivo di ricorso in esame è quindi quella di stabilire se la valutazione degli accertamenti sanitari nei confronti dei partecipanti alla selezione concorsuale dovesse effettuarsi secondo le norme vigenti al momento della indizione della procedura ovvero secondo le norme vigenti al momento del compimento dell’attività. Come noto, in materia di successione di norme che hanno per oggetto gli effetti giuridici derivanti da atti del procedimento, e, più precisamente, dagli atti preparatori posti in essere in vista del provvedimento finale costitutivo (nel caso di specie: l’approvazione della graduatoria), il principio generale è quello che si esprime nella formula tempus regit actum. Principio che si traduce nella immediata applicazione della nuova norma di diritto pubblico, sulla base del presupposto sostanziale che la precedente disciplina normativa non corrisponda più alla tutela degli interessi pubblici implicati nella concreta vicenda amministrativa. Quanto appena affermato vale non solo, com’è pacifico, con riguardo agli atti procedimentali che, nel momento in cui entra in vigore la nuova norma, non siano stati ancora adottati (profilo che particolarmente interessa per la soluzione della controversia in esame); ma anche con riferimento agli atti procedimentali già adottati, le cui conseguenze giuridiche pertanto si conformano al nuovo schema di qualificazione normativa.
3.3. - La giurisprudenza richiamata dalla difesa erariale, che sembrerebbe esprimere un diverso orientamento sul punto, non sembra, peraltro, pertinente. In quel caso (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5018) infatti la legge sopravvenuta conteneva una espressa disposizione transitoria e intertemporale (in base alla quale le nuove norme “non si applicano ai concorsi in corso di espletamento alla data della sua entrata in vigore...."), mentre nel caso di specie né il bando prevedeva espressamente l’applicazione del D.M. 3 febbraio 1992, né il successivo D.M. 17 maggio 2000 disponeva alcunché in ordine alla sua applicazione, o non, nei procedimenti di arruolamento in corso al tempo dell’emanazione.
3.4. – Applicando tali principi alla fattispecie concreta, va precisato che nelle ipotesi di procedimenti concorsuali l’integrale applicazione del principio tempus regit actum trova un limite nei (concomitanti) principii della tutela della par condicio e della tutela dell’affidamento tra i partecipanti alla selezione (evocati, infatti, anche nella citata decisione del Cons. St. n. 5018/2004). E tuttavia, nel caso in esame, tali principii non vengono in considerazione poiché la fase dell’accertamento dell’idoneità medica al servizio è fase priva di elementi di concorrenzialità, atteso che, come risulta dall’art. 7 del bando di concorso, ad essa accedono solo i candidati che abbiano superato le previste prove selettive, nel numero dei posti corrispondenti a quello “massimo di graduatoria definito da ciascuna Forza di Polizia e dal Corpo nazionale dei vigile del fuoco negli allegati … al bando” (così l’art. 6, comma 3, del bando).
Ciò posto, ne deriva che la sottocommissione medica avrebbe dovuto procedere alla valutazione dell’idoneità del ricorrente alla luce delle prescrizioni contenute nel D.M. 17 maggio 2000, n. 155, nelle quali la patologia rilevata non è prevista quale causa di inidoneità fisica al servizio nella GdF.
4. - In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti. La riconosciuta fondatezza della censura finora esaminata, pienamente satisfattiva della pretesa del ricorrente, consente di ritenere assorbiti gli altri motivi del ricorso.
5. – Considerata la peculiarità della vicenda esaminata, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti di cui in epigrafe, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2009

 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento