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n. 4 - 2009 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 20 marzo 2009 n. 321
Pres. R. M. P. Panunzio; Est. T. Aru
O. D. (avv.ti S. Carboni e M. Marceddu) c. il Coune di Narbolia (avv.ti R. Miscali e F. A. Arca) Responsabile p.t. del Servizio Tecnico del Comune Narbolia (n.c.) e nei confronti di P. M., E. F., M. Q. T., V. F. (n.c.) e S. D. (avv.ti S. Gabbrielli e D. Floris)


Professioni - Dottori in agronomia - Partecipazione a concorsi pubblici – Limiti – Fattispecie

L'iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali può essere anche autore di progetti per la realizzazione di strutture edilizie, sia in ambito prettamente rurale, sia per quelle aventi caratterizzazioni marcatamente industriali o civili, ma ciò sempreché sussista il sostanziale collegamento funzionale con un intervento globale volto alla 'valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali'; quando, invece, la progettazione è totalmente autonoma ed è assente ogni specifico nesso di collegamento con le funzioni che sono proprie della categoria professionale, la competenza non rientra tra quelle appartenenti agli iscritti a tale Ordine (nella specie, il Collegio ha giudicato legittimo il provvedimento comunale di esclusione di un iscritto all’Ordine dei dottori agronomi e forestali da un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico Geometra cat. C1)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 84 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
O. D., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Carboni, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Marcello Marceddu, via Carducci n. 12;

contro



il Comune di Narbolia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Miscali, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Francesco Angelo Arca, via Goito n. 24;
il Responsabile p.t. del Servizio Tecnico del Comune Narbolia, non costituito in giudizio;

nei confronti di



P. M., E. F., M. Q. T., V. F.
, non costituiti in giudizio;
S. D., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Gabbrielli, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Diego Floris, piazza Galilei n. 32;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



del provvedimento del Comune di Narbolia, Area Tecnica prot. 6240 del 7/11/2008, del Presidente della Commissione esaminatrice, con cui è stata comunicata l’esclusione della ricorrente dalla partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico Geometra cat. C1;
della determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 66 del 6/11/2008 del Comune di Narbolia, con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico Geometra cat. C1;
di tutti gli atti prodromici e consequenziali e comunque connessi, nonché, in particolare la graduatoria se nel frattempo già formata..

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Narbolia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sanna Domenico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/03/2009 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti, ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000, della possibilità di una sentenza in forma semplificata;

Con il ricorso in esame la ricorrente lamenta l’illegittimità della sua esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico Geometra cat. C1 presso il Comune di Narbolia.
Sostiene infatti la dott.ssa Orunesu che, diversamente da quanto ritenuto dalla commissione esaminatrice, il suo titolo di studio (Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie) fosse pienamente satisfattivo del requisito di ammissione richiesto dal bando (Diploma di geometra o possesso di un titolo di studio superiore che abilita allo svolgimento delle mansioni di geometra).
A suo avviso, infatti, l’art. 2 della legge 7 gennaio 1976 n. 3, recante “Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale”, in combinato disposto con l’art. 19 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, concernente il “Regolamento per la professione di geometra”, attribuirebbe ai dottori agronomi anche le funzioni professionali dei geometri.
Il ricorso è infondato.
Le competenze dei dottori agronomi e forestali, ed il loro relazionarsi con quelle peculiari dei geometri, sono già state oggetto di esame da parte di questo Tribunale che, con sentenza 21 dicembre 1999 n. 1576, ha ricostruito, in termini che ben si attagliano anche al caso di specie, i diversi ambiti di competenza riferibili a tali titoli.
In particolare si è precisato, con argomentazioni dalle quali il Collegio non ravvisa oggi motivo per discostarsi, che le competenze dei dottori agronomi e forestali sono definite da una norma generale che delinea il loro ambito di intervento con una disposizione preliminare (1° comma dell'art. 2) che riconduce ogni loro attività alla "valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutela dell'ambiente e, in generale, alle attività riguardanti il mondo rurale".
Tale norma consente una lettura sistematica delle dettagliate competenze successivamente elencate dal legislatore, offrendo una specifica "chiave di lettura" nell'interpretazione delle analitiche attribuzioni.
Ne consegue che l'estensione di talune competenze appartenenti ai geometri anche agli iscritti all'Ordine professionale dei dottori agronomi e forestali, deve necessariamente essere interpretata come ampliamento - nell'ambito delle competenze più tipiche - della loro sfera di attribuzioni, giustificata dal fatto di poter consentire un completamento delle capacità soggettive nell'ambito di interventi sempre e comunque diretti alla valorizzazione del "mondo rurale".
Per quanto attiene, invece, alle costruzioni civili (a prescindere dalla loro consistenza), collocate in un contesto urbano e totalmente sganciata da una funzione di intervento volto alla "valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali", viene a mancare quell'imprescindibile legame di connessione che consente ai dottori agronomi e forestali, quando ciò sia giustificato dall’anzidetta logica di "completamento", di progettarle.
In altre parole, quando la progettazione è totalmente autonoma ed è assente ogni specifico nesso di collegamento con le funzioni che sono proprie di questa categoria professionale, la competenza non rientra tra quelle appartenenti agli iscritti a tale Ordine.
Ne consegue che, l'iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali può essere anche autore di progetti (ad esempio per la costruzione di un complesso industriale per la lavorazione di carni suine e pollame, cfr. C.S. Sez. V, n. 1078 del 29.10.1992, - Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Bologna c. Comune di Imola -) per la realizzazione di strutture edilizie sia in ambito prettamente rurale sia per quelle aventi caratterizzazioni marcatamente industriali o civili, ma ciò sempreché sussista il sostanziale collegamento funzionale con un intervento globale volto alla "valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali".
Mancando ogni collegamento con un intervento così improntato, consegue - come detto - la carenza di competenza professionale del progettista, iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali.
Pertanto, poiché il concorso per cui è causa era finalizzato all’assunzione di un Istruttore Tecnico-Geometra, mentre la ricorrente era in possesso di un titolo non equiparabile a quello richiesto perché preclusivo di parte delle funzioni a quello riconducibili, che tra l’altro, nell’ambito di un ente locale sono quelle più tipicamente svolte dalla posizione lavorativa messa a concorso, la decisione della commissione di escluderla dalla procedura concorsuale deve ritenersi legittima.
In conclusione il ricorso va respinto.
Gli onorari ed i diritti di avvocato verranno liquidati al difensore della ricorrente ( ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), con separato decreto presidenziale a seguito della presentazione, da parte del difensore medesimo della parcella.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.



Respinge il ricorso in epigrafe.
Riserva a separato decreto presidenziale la liquidazione degli onorari e dei diritti del difensore della ricorrente.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 04/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Tito Aru, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2009


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