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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 16 marzo 2009 n. 319
Pres. R.M.P. Panunzio; Est. T. Aru
V. R. (avv. L. Pateri) c/ Rappresentanza del Governo per la Regione Sardegna (Avv. Dist. St.); la Regione Autonoma della Sardegna; l’Assessorato Regionale Difesa Ambiente; il Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Sarda (avv. T. Ledda)


Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Qualifica di agente di p.s. - Revoca – In caso di riscontrata inidoneità all’uso delle armi – E’ atto dovuto

A seguito del ritiro, da parte del Corpo di appartenenza, dell’armamento in dotazione, in conseguenza della dichiarazione di inidoneità all’uso delle armi espressa dal competente collegio medico, il provvedimento col quale il Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna dispone la revoca della qualifica di agente di P.S. costituisce sostanzialmente un atto dovuto, per la stretta connessione delle funzioni di agente di p.s. (vigilanza, prevenzione e repressione reati) con un possibile uso delle armi


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 197 del 2000, proposto da:

 

V. R., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pateri, con domicilio eletto in Cagliari, presso lo studio del medesimo legale, via Alghero n. 29;

contro



Rappresentanza del Governo per la Regione Sardegna
, in Persona del Rappresentante del Governo p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, e presso la medesima domiciliata in via Dante n. 23;
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica,
l’Assessorato Regionale Difesa Ambiente, in persona dell’Assessore in carica,
il Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, in persona del Comandante in carica,
tutti rappresentati e difesi dall’avv. Tiziana Ledda, con domicilio eletto in Cagliari presso l’Ufficio Legale della Regione Sarda, viale Trento n. 69;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



della determinazione del Comandante del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Sarda n. 135 del 24 novembre 1999, avente ad oggetto il ritiro dell’arma in dotazione, del tesserino di riconoscimento e dell’equipaggiamento personale;
del decreto del Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna n. 2847/16.4.19 del 5 novembre 1999, avente ad oggetto la revoca della qualifica di agente pubblica sicurezza e dell’autorizzazione a portare le armi;
di ogni altro atto presupposto, inerente, consequenziale o comunque correlato ai predetti, inclusa la nota n. 124 del 20 ottobre 1999 del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Sarda.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Rappresentanza del Governo per la Regione Sardegna;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/03/2009 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con il ricorso in esame, notificato il 24 gennaio 2000 e depositato il successivo 9 febbraio, il ricorrente, in servizio in qualità di guardia scelta presso il Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna fin dal 1988, espone quanto segue.
Con verbale di visita medico collegiale del 14 luglio 1999 n. 055, l’Azienda USL n. 8 di Cagliari lo dichiarava idoneo alle mansioni di guardia forestale “attualmente senza uso di armi”.
Con determinazione n. 106/RIS del 27 settembre 1999 la Direzione Generale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, viste le risultanze dell’anzidetto accertamento sanitario, disponeva il ritiro dell’arma corta in dotazione allo stesso ricorrente.
Alla luce di tali atti, il Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna adottava il decreto prot. n. 2847/16.4.19del 5 novembre 1999, di revoca della qualifica di agente pubblica sicurezza e della conseguente autorizzazione a portare le armi.
Seguiva la determinazione n. 135 del 24 novembre 1999 con la quale il Comandante del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Sarda confermava la precedente nota n. 106/1999 di ritiro dell’arma corta, caricatori e munizionamento in dotazione e disponeva nei confronti del sig. Valdes il ritiro del tesserino C.F.V.A. di riconoscimento, delle catenelle di sicurezza e dell’equipaggiamento in dotazione.
A seguito dei menzionati provvedimenti, il ricorrente veniva trasferito presso gli uffici del Settore Amministrativo Ispettorato Foreste, con sede in Cagliari, via Dante n. 108, con mansioni impiegatizie.
Il ricorso avverso i provvedimenti specificati in epigrafe è affidato ai seguenti motivi:
Violazione degli artt. 21 legge reg. 5.11.1985 n. 26 e 38 della legge reg. 17.8.1978 n. 51: in quanto la revoca della qualifica di agente di p.s., la restituzione del tesserino di riconoscimento e dell’equipaggiamento personale sarebbero stati disposti in difetto dei rigorosi presupposti di legge;
Eccesso di potere per motivazione carente, incongrua, illogica, contraddittoria e perplessa, nonché per travisamento dei fatti: in quanto dalla lettura dei provvedimenti impugnati non sarebbe comprensibile l’iter logico che ha portato alla loro adozione.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si sono costituite le amministrazioni intimate che ne hanno chiesto il rigetto, con favore delle spese.
Con ordinanza n. 99 del 23 febbraio 2000 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare di sospensione.
Alla pubblica udienza del 4 marzo 2009, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è palesemente infondato.
Per quanto proposto avverso il decreto del Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna prot. n. 2847/16.4.19del 5 novembre 1999, di revoca della qualifica di agente pubblica sicurezza e della conseguente autorizzazione a portare le armi, il Collegio osserva quanto segue.
Nel nostro ordinamento giuridico, l’idoneità all’uso delle armi costituisce presupposto essenziale per lo svolgimento delle mansioni di agente di pubblica sicurezza, con la conseguenza che il venir meno di tale idoneità comporta la revoca della qualifica.
Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6247 del 23 novembre 2000, confermativa della pronuncia di questo TAR Sardegna 13 Settembre 1993 n. 1099, ha precisato che nella Regione Sardegna il fatto di non essere autorizzati a portare le armi comporta l’impossibilità all’esercizio delle funzioni di agente di p.s..
Pertanto, una volta accertato il ritiro, da parte del Corpo di appartenenza, dell’armamento in dotazione a seguito di dichiarazione di inidoneità all’uso delle armi espressa dal competente collegio medico dell’Azienda USL n. 8 di Cagliari, il provvedimento col quale il Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna ha disposto la revoca della qualifica di agente di P.S. del sig. Valdes era sostanzialmente un atto dovuto, proprio per la stretta connessione delle funzioni di agente di p.s. (vigilanza, prevenzione e repressione reati) con un possibile uso delle armi.
Né, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, vale in contrario il rilievo che l’inidoneità all’uso delle armi fosse stata dichiarata dall’organo sanitario soltanto in termini di provvisorietà.

L’interpretazione del quadro normativo di riferimento posta dal ricorrente a fondamento delle sue argomentazioni, infatti, non è condivisibile.
L’art. 21 della legge regionale 5 novembre 1985 n. 26, recante “Istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna”, prevede che “Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, cessa dall'appartenere al corpo medesimo.
Nell'ipotesi prevista dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 38, comma primo, della L.R. 17 agosto 1978, n. 51”.
Tale ultima disposizione, inserita nella legge sull’Ordinamento e stato giuridico del personale regionale, stabilisce, per quanto qui rileva, che al dipendente che, con la procedura prevista per la dispensa dal servizio per motivi di salute, venga riconosciuta l’inidoneità in via permanente allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita, il Comitato per l'organizzazione ed il personale può attribuire le mansioni di altra qualifica compresa nella stessa fascia di appartenenza, ovvero, a domanda, le mansioni di qualifiche comprese nelle fasce funzionali inferiori, con conservazione, in tale ultimo caso, del trattamento economico della fascia funzionale di originaria appartenenza.
Ebbene, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la lettura delle anzidette disposizioni induce il Collegio a ritenere che attraverso il rinvio all’art. 38 cit. il legislatore del 1985 abbia voluto semplicemente indicare la procedura da seguire per l’attribuzione - al dipendente cessato dall’appartenenza al Corpo forestale - di mansioni diverse da quelle proprie di agente di p.s. , prescindendo completamente dalla permanenza o dalla temporaneità, a monte, dell’inidoneità legittimante la perdita della qualifica.
Come detto, infatti, il venir meno dell’idoneità all’uso delle armi comporta in termini di immediata attualità l’esigenza di provvedere alla revoca della qualifica di agente di P.S..
Ne consegue che è del tutto irrilevante il richiamo alla locuzione “riconosciuto inidoneo in via permanente” contenuta in tale disposizione per sostenere l’illegittimità della revoca della qualifica disposta in forza di una normativa speciale di settore che, in realtà, non distingue affatto in ordine alla natura transitoria o permanente del fatto che vi ha dato causa.
Non è superfluo, inoltre, precisare che l’invocato art. 38 è stato abrogato dalla legge reg. n. 31 del 13 novembre 1998, recante “Disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”, che non contiene, sul punto, analoga previsione.
Di qui l’infondatezza della prima censura per quanto rivolta al provvedimento di revoca della qualifica di agente di P.S. adottato dal Rappresentante del Governo.
Analoghe considerazioni possono peraltro essere svolte con riguardo alla medesima censura per quanto rivolta avverso il provvedimento del Comandante del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Sarda n. 135 del 24 novembre 1999.
Anche a prescindere dal rilievo, pure decisivo, che tale nota è – nella sua statuizione principale - meramente confermativa della precedente n. 106 del 27 settembre 1999 che non risulta tempestivamente impugnata dal sig. Valdes, non può non rilevarsi che una volta accertata la sua inidoneità all’uso delle armi non vi era per l’amministrazione di appartenenza altra soluzione che quella, dapprima, del ritiro dell’arma in dotazione e poi, dopo il provvedimento de Rappresentante del Governo di revoca della qualifica di agente di p.s., anche del tesserino C.F.V.A. di riconoscimento, delle catenelle di sicurezza e dell’equipaggiamento in dotazione, in quanto strumentali all’esercizio di una funzione non più assegnata al ricorrente, ormai destinato a differenti mansioni.
Quanto al lamentato vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, è sufficiente la lettura dell’epigrafe dei provvedimenti impugnati per rilevare come gli stessi indichino, attraverso puntuali richiami identificativi, gli atti e le norme poste alla base dei provvedimenti adottati.
Trattasi dunque di motivazione per relationem, pacificamente ammessa nel nostro ordinamento (art. 3, comma 3° legge n. 241/1990) con riferimento ad atti posti, come ha dichiarato incontestata la difesa dell’amministrazione regionale, nella disponibilità del destinatario del provvedimento, con conseguente reiezione, senza necessità di ulteriori argomentazioni, anche di tale censura.
In conclusione, quindi, il ricorso, siccome infondato, va respinto.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.



Respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 04/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Tito Aru, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2009

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