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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 5 marzo 2009 n. 1300
Pres. U. De Maio, est. A, Scafuri
La Torre di Bassano S.r.l. (Avv. Avv.ti Andrea Abbamonte, Alfredo Contieri e Raffaele Montefusco) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia (Avvocatura distrettuale dello Stato) c. Comune di Torre del Greco (N.C.)


1. Edilizia ed Urbanistica – Completamento di opera di immobile su area sottoposta a vincolo di inedificabilità indiretta ex art. 45 D.Lgs. 42/04 – Valutazione della soprintendenza – Limiti – Sussistono

2. Edilizia ed Urbanistica - Completamento di opera di immobile su area sottoposta a vincolo di inedificabilità indiretta ex art. 45 D.Lgs. 42/04 – Provvedimento di diniego – Fondato sull’impatto pregiudizievole dell’immobile già realizzato – Illegittimità – Sussiste

3. Edilizia ed Urbanistica – Concessione edilizia - Completamento di opera di immobile su area sottoposta a vincolo di inedificabilità indiretta ex art. 45 D.Lgs. 42/04 – Valutazione della Soprintendenza – Comparazione degli interventi di completamento con opera già esistente – Obbligo - Sussiste

1. Il vincolo dell’inedificabilità indiretta ex art. 45 D.Lgs. 42/04 non è volto a sancire l’inedificabilità assoluta dell’area cui si riferisce, sicchè nelle ipotesi di istanza di concessione edilizia per il completamento di un’immobile già realizzato su area sottoposta a vincolo indiretto, la valutazione della Soprintendenza deve limitarsi solo alla compatibilità dei nuovi interventi con le esigenze poste a fondamento della statuizione protettiva e non deve estendersi anche alla verifica dell’impatto pregiudizievole sortito dall’intervento già realizzato.

2. È illegittimo il provvedimento, con il quale è stata negata l’autorizzazione ai lavori di completamento di un immobile sottoposto a vincolo indiretto ex art. 45 D.Lgs. 42/04, fondato non sulla verifica dell’impatto negativo potenzialmente sortito sulle ragioni del vincolo dal progettato intervento di completamento bensì sulla non ammissibile considerazione dell’impatto pregiudizievole sortito dall’intervento già realizzato in via integrale sul piano strutturale.

3. In ordine alle istanze di concessione edilizia per la realizzazione di opere di completamento di un edificio su area sottoposta a vincolo indiretto ex art. 45 D.Lgs. 42/04, la Soprintendenza deve comparare gli effetti dell’intervento di completamento con le conseguenze ambientali della conservazione dell’immobile già esistente, ciò perché l’alternativa a tali interventi sarebbe costituita dal mantenimento dello scheletro dell’edificio senza alcuna possibilità di recupero, né di demolizione, alternativa che appare di certo maggiormente offensiva dei valori ambientali e di tutela ed utilizzo corretto del territorio sottoposto a vincolo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 426 del 2008, proposto da:

 

La Torre di Bassano S.r.l., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Abbamonte, Alfredo Contieri, Raffaele Montefusco, con domicilio eletto presso Alfredo Contieri in Napoli, via R. De Cesare 7;

contro



Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia, in persona del Ministro p.t.
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale per legge è domiciliato;
il Comune di Torre del Greco (n.c.);

per l'annullamento del provvedimento n. 30492 del 25.10.2007 di rigetto dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione delle opere contenute nel progetto di completamento di un fabbricato con destinazione alberghiera di proprietà della ricorrente;




Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato;
Visto le memorie difensive;
Visto tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/11/2008 il Cons.Angelo Scafuri e udito per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



La società ricorrente si duole del provvedimento con il quale è stata negata l’autorizzazione ai lavori di completamento dell’immobile di proprietà avente destinazione alberghiera, sottoposto a vincolo di tutela indiretta ex art. 45 T.U. n. 42/2004 in quanto adiacente l’antica torre di avvistamento denominata Torre di Bassano, oggetto di tutela diretta.
Il provvedimento negativo è stato motivato dalla difformità dell’immobile già edificato rispetto ai progetti approvati con l’originaria licenza edilizia del 1965 e con la successiva variante del 1983 (incremento dell’altezza di circa due metri, aumento di due impalcati, aumento di superficie e di volumetria).
A sostegno del gravame la società interessata deduce profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2008 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO



L’antica torre di avvistamento di proprietà della società ricorrente, denominata Torre di Bassano, con provvedimento del 14.12.1999 è stata sottoposta a vincolo storico culturale ai sensi della legge 1089/1939.
A tutela del bene monumentale è poi intervenuta l’imposizione di vincolo indiretto sull’area sottostante (DM del 16.6.2000 e del 26.4.2001: particelle 100, 112 e 116), sulla quale preesisteva un fabbricato ultimato a rustico con destinazione alberghiera, realizzato a seguito di licenza edilizia n. 2043 del 27.3.1964 e successive varianti (n. 2319 del 29.12.1965 e n. 18295 del 4.8.1983).
Il provvedimento negativo della Soprintendenza oggetto del presente gravame trae origine dal precedente contenzioso relativo al progetto di completamento.
In particolare l’autorizzazione al progetto di completamento è stata dapprima denegata dal Comune di Torre del Greco - con provvedimento (n. 91651 del 22 settembre 1999), antecedente all’imposizione dei vincoli diretto ed indiretto, annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 2142/2004 – quindi dalla Soprintendenza con provvedimento n. 3104 dell’8.11.2004 successivo all’imposizione dei suddetti vincoli – impugnato con i motivi aggiunti al ricorso avverso il decreto impositivo del vincolo indiretto – anch’esso annullato con sentenza n. 3579 del 25 giugno 2007, di riforma della decisione di questo Tribunale (n. 1067/2006).
Con il provvedimento odiernamente impugnato la Soprintendenza, nel riesercizio del proprio potere, ha nuovamente negato l’autorizzazione richiesta per le opere de quibus (apposizione di infissi alle facciate esterne, opere di completamento dei vani interni e di tutti i servizi) “perché costituirebbero il completamento di immobile realizzato in forza di interventi abusivamente eseguiti che hanno condotto all’attuale stato di consistenza e conformazione della fabbrica edificata, ad oggi non sostenuta da tutti gli atti legittimanti le distinte fasi di realizzazione (anche sotto il profilo dell’autorizzazione paesaggistica), né sanata con i definitivi provvedimenti, necessari in materia di abusivismo edilizio”.
Più specificamente la Soprintendenza rileva che “è stato accertato che l’attuale fabbrica, allo stato rustico, è sostanzialmente difforme da quanto previsto dalla originaria concessione 1965 e dal progetto della variante autorizzata dal Comune nel 1983, proposta quale variante senza aumento di volume e superfici, in quanto l’altezza del fabbricato risulta incrementato di circa due metri lineari, dagli orginari sei impalcati compresa la copertura (lic.ed.1965) si passa agli otto piani rappresentati nei grafici di rilievo dell’attuale stato di fatto, l’estensione della complessiva superficie e la consistenza volumetrica del manufatto originariamente autorizzato nel 1965 risultano, allo stato attuale, incrementate rispettivamente con aumento di superficie di oltre duemilacento metri quadrati ed aumento di volumetria di oltre tremilaottocento metri cubi. Né la variante del 1983 vale a legittimare tale entità degli incrementi, giacchè dall’esame dei relativi grafici e dalle misurazioni direttamente effettuate..pure nella variante si riscontrano incrementi di superfici e volumi rispetto all’originaria licenza del 1965 ma tali incrementi, ancorché previsti dai grafici di una variante per modifiche alle sistemazioni interne ed esterne senza aumento di superfici e volumi, risultano ben più modesti di quelli oggi stimati nello stato di fatto della fabbrica in questione (rilievo 2004)”.
La Soprintendenza osserva altresì che “l’autorizzazione delle opere di completamento, implicando l’assunzione della preesistenza edificata quale stato di fatto legittimo e/o legittimato (evenienza questa non sussistente benché necessariamente preordinata a qualsiasi intervento di modifica e/o di completamento di opere abusive) comporterebbe anche la violazione delle imprensicindibili prescrizioni di tutela indiretta ex art. 45 del D.Lvo 22 gennaio 2004 n. 42 formulati dal DM 26 aprile 2001..laddove tale decreto nel dichiarare che per le particelle menzionate non è compatibile il rilascio di provvedimenti in sanatoria stabilisce altresì che dovranno essere eliminate le opere realizzate abusivamente”.
Rilevato che in conformità alle disposizioni ulteriori impartite dal decreto di vincolo indiretto “gli interventi di modificazione e trasformazione dell’immobile in questione e del sito tutelato nonché di eventuale recupero e rifunzionalizzazione della parte di fabbrica esistente conforme a quanto legittimamente assentito dovranno tener conto delle esigenze di tutela del bene culturale denominato Torre di Bassano nonché dei valori paesaggistici posseduti dal sito tuttora riconoscibili e recuperabili anche attraverso i consentiti interventi di restauro paesaggistico”, la Soprintendenza conclude che “tali condizioni non appaiono rispettate dal progetto di completamento proposto, che tende invece a conservare un manufatto abusivamente realizzato, consolidandone la presenza offensiva tanto di quei valori paesaggistici del sito quanto del valore architettonico della testimonianza particolarmente importante della Torre di Bassano”.
Avverso la determinazione impugnata la società ricorrente deduce il difetto dei presupposti – atteso l’errore di misurazione commesso dall’Amministrazione nella rilevazione delle difformità riscontrate, come comprovato dalla perizia giurata allegata – lo sviamento - perseguendosi l’obiettivo di ripristinare lo status quo ante – l’incompetenza - atteso che la vigilanza sulla conformità edilizia ed urbanistica non spetta alla Soprintendenza – la violazione dei predetti giudicati di cui alle sentenze del Consiglio di Stato.
Il ricorso è fondato in relazione a tale ultimo rilievo, di carattere assorbente.
Si ripete che con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha inteso riesercitare il potere già estrinsecato nell’atto annullato dalla decisione della sesta sezione del Consiglio dei Stato n. 3579/2007 rideterminandosi sul progetto di completamento (così anche relazione depositata con il fascicolo erariale del 7 febbraio 2008).
Orbene i contenuti ed i limiti del potere autorizzatorio rimesso nella specie alla Soprintendenza sono stati ben precisati dalla citata pronuncia giurisdizionale.
In particolare, muovendo dalla considerazione che la statuizione vincolistica indiretta non è volta a sancire l’inedificabilità assoluta ma impone il controllo della compatibilità di nuovi interventi con le esigenze poste a fondamento della statuizione protettiva, controllo che a sua volta non può che essere calibrato in funzione della specificità delle trasformazioni del progetto in esame contemplante il completamento dell’immobile “pacificamente ultimato a rustico”, il giudice di appello ha stabilito che la valutazione soprintendentizia non può riguardare la verifica dell’impatto pregiudizievole sortito dall’intervento già realizzato in via integrale sul piano strutturale bensì deve essere limitato all’impatto sortito sulle ragioni del vincolo dal progettato intervento di completamento.
Ciò anche perché gli effetti dell’intervento di completamento vanno comparati con le conseguenze ambientali della conservazione dello status q uo, vale a dire con il mantenimento dell’immobile nelle condizioni attuali, per le quali viene richiamata la precedente decisione n. 2142/2004 con la quale è stato messo in risalto il rischio di una compromissione dei valori prodotti per effetto della conservazione del rustico, “rischio potenzialmente superiore rispetto agli effetti dell’attuazione di un progetto di completamento concretatesi nella realizzazione di balconi, infissi e facciate esterne di chiusura oltre che nel completamento dei vani e di tutti i servizi”.
“Ne deriva l’incoerenza della condotta amministrativa nel suo insieme traguardata, che da un lato non contesta con statuizioni formali la legittimità dell’intervento da completare né pone in essere altre iniziative per la riqualificazione dell’area, dall’altro considera quale progetto sottoposto al suo esame non l’intervento di completamento ma l’immobile da completare”.
In distonia con tale giudicato e con gli stessi manifestati propositi di esecuzione del medesimo (cfr. relazione allegata al fascicolo erariale del 7.2.2008), il provvedimento odiernamente impugnato continua ad incentrare la valutazione sulla legittimità dell’immobile precedentemente edificato e rimasto al rustico - rilevandone pretese difformità dalla originaria licenza edilizia del 1965 e dalla variante del 1983 - anziché sulle opere di completamento, alle quali come sopra andava esclusivamente limitata.
Né può ritenersi che la determinazione impugnata possa essere adeguatamente supportata dalla ritenuta abusività dell’intervento complessivo.
In primo luogo tale abusività viene ravvisata per pretese difformità dai titoli abilitativi laddove la conformità edilizia ed urbanistica avrebbe dovuto essere oggetto di esame, nel rispetto delle competenze, con esclusivo riferimento alla compromissione dei vincoli diretto ed indiretto oggetto di tutela.
Al riguardo non può assumere rilevanza quanto osservato nella memoria erariale circa la sopravvenuta inefficacia dell’autorizzazione paesistica a suo tempo rilasciata, per decorso del termine quinquennale, in quanto tale rilievo non è contenuto nella motivazione del provvedimento impugnato, di cui costituirebbe pertanto inammissibile integrazione.
In secondo luogo l’attuale consistenza del fabbricato è stata già sottoposta al vaglio della richiamata sentenza n. 2142/2004, nella quale il giudice di appello ha avuto modo di rilevare che “aumenti della volumetria dell’immobile..sono esclusi con certezza dalle risultanze degli atti di causa per quel che concerne l’edificio destinato a residenza alberghiera” (pag. 5) così come che “il completamento al rustico dell’edificio e la sua copertura sono stati effettuati e, quindi, l’ingombro e l’occupazione del territorio si sono verificati in modo legittimo e definitivo” (pag. 7).
Ne consegue altresì l’inconferenza del rilievo inerente la prescrizione, contenuta nel decreto di imposizione del vincolo, che non consente il rilascio di provvedimenti in sanatoria, non potendosi qualificare in tal modo l’autorizzazione richiesta e tantomeno i titoli abilitativi rilasciati per l’edificio già realizzato al momento dell’imposizione del vincolo medesimo.
In ogni caso avrebbe dovuto essere evidenziato l’interesse pubblico sottesso, con precipuo riguardo a quanto pure affermato dal giudice di appello in ordine al “mantenimento dello scheletro dell’edificio senza alcuna possibilità di recupero né di demolizione, alternativa che appare di certo maggiormente offensiva dei valori ambientali e di tutela ed utilizzo corretto del territorio” (sent.cit. pag. 7).
In conclusione il provvedimento va annullato dovendo l’Amministrazione limitare la valutazione di competenza al ripetuto progetto di completamento.
Il ricorso deve pertanto essere accolto mentre va respinta la domanda risarcitoria, formulata in termini generici e priva di adeguato supporto probatorio.
Sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio mentre gli oneri relativi al contributo unificato anticipato dalla ricorrente vanno posti, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis del DPR 30 maggio 2002 n. 115, a carico dell’Amministrazione soccombente.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione III,
1) ACCOGLIE nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n.426/2008 e, per l’effetto, pronuncia l’annullamento dei provvedimenti impugnati;
2) RESPINGE la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
L’Amministrazione soccombente ha l’obbligo di rifondere alla ricorrente quanto da questa anticipato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Ugo De Maio, Presidente
Angelo Scafuri, Consigliere, Estensore
Alfredo Storto, Referendario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2009

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