Icaro Impresa Sociale S.r.l.Scuola Materna Paritaria Des Anglais, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Roselli, Luca Balato, con domicilio eletto presso Nicola Roselli in Napoli, Segreteria T.A.R.;
contro
Ufficio Scolastico Regionale di Napoli; Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento del provvedimento tacito di diniego opposto dall’ Amministrazione intimata alla domanda di accesso ai documenti 27 novembre 2008 e per la condanna dell’ Amministrazione stessa all’esibizione ed al rilascio di copia degli atti richiesti,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/03/2009 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile in quanto l’ istanza di ostensione documentale non è stata sottoscritta dal rappresentante legale della Società ricorrente bensì dal suo difensore, senza tuttavia essere accompagnata dal mandato conferito al legale, sì da doversi ritenere priva di valore.
Infatti, secondo un condiviso indirizzo giurisprudenziale, fondato sul dato normativo, la domanda di accesso deve essere avanzata dalla parte che vi ha interesse; può anche essere presentata da un suo legale, ma, in tale caso, deve essere accompagnata, per asseverare l’effettiva provenienza della richiesta da parte del soggetto interessato, da copia di apposito mandato od incarico professionale, ovvero dalla sottoscrizione congiunta dell’interessato stesso (in termini Cons. Stato, Sez. V 5/9/2006, n. 5116).
Tali requisiti formali costituiscono elementi di certezza essenziali ai fini dell’imputabilità della richiesta di accesso ed assunzione delle eventuali relative responsabilità (sia da parte del richiedente, che del funzionario chiamato all’ostensione di quanto richiesto), nonché ai fini della verifica della sussistenza di un concreto interesse alla richiesta medesima.
In assenza di una sottoscrizione congiunta o di una procura speciale, l’istanza di accesso è irrituale e non fa sorgere in capo all’Amministrazione ed ai soggetti alla stessa equiparati un obbligo di provvedere, tanto più in un caso (come quello di specie) in cui nella stessa domanda di accesso l’avv. Prozzo è espressamente indicato come rappresentante della Società istante..
Né può ritenersi che la ASL fosse tenuta a richiedere l’ integrazione dell’ istanza, invitando il legale a presentare l’apposita procura, in quanto tale procedura è riservata ai soli “soggetti interessati”, che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano prodotto tutta la documentazione necessaria (in termini T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 25/9/2006, n. 1950, con riferimento alla previsione dell’art. 4 del D.P.R. 27/6/1992, n. 352, che peraltro è del tutto analoga al nuovo art. 6 del D.P.R. 12/4/2006, n. 184).
Le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso descritto in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 05/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Cernese, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2009