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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 26 marzo 2009 n. 366
Pres. P. Numerico; Est. G. Manca
Comune di Alà dei Sardi (avv.ti G. Longheu e A. Lindiri) c/ la Provincia di Olbia – Tempio (n.c.); il
Consorzio Industriale Provinciale Gallura (avv.ti prof. B. Ballero, S. Ballero e F. Ballero) e nei confronti di
D. S., B. G., B. S., P. M., C. C. L., D. G. (n.c.); O. G. A. (avv.ti Prof. B. Ballero, S. Ballero e F. Ballero)


1. Giustizia amministrativa – Comunicazioni e notificazioni – Notificazioni in proprio da parte del difensore ex L. 21 gennaio 1994, n. 53 – Condizioni – Mancata sottoscrizione delle buste contenenti il ricorso, notificate ai soggetti evocati in giudizio – Avvenuta ricezione da parte del destinatario – Nullità della notifica – Non sussiste. 2. Enti pubblici - Consorzio fra enti locali – Consorzi industriali – L.R.S. 25 luglio 2008 n. 10 – Assemblea generale – Convocazione – Omessa convocazione di un Comune compreso nel territorio di riferimento del Consorzio – Illegittimità – Fattispecie.

1. Laddove lo scopo della notificazione del ricorso, costituito dal portare l’atto entro la sfera di conoscenza o di conoscibilità del destinatario, sia stato raggiunto per tutti i soggetti necessari al corretto contraddittorio processuale, è irrilevante stabilire se le formalità dettate dalle norme sulla notifica in proprio da parte dell’avvocato siano state rispettate, o non, poiché opera la regola dettata dall’art. 156, terzo comma, c.p.c., per la quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Peraltro, il raggiungimento dello scopo non necessariamente deve essere dimostrato con la costituzione in giudizio, quando risulti provato che la notifica sia giunta all’indirizzo dei destinatari (nella specie, il Collegio ha osservato che le buste contenenti il ricorso, notificate ai soggetti evocati in giudizio, erano prive della sottoscrizione del notificante; tuttavia, dalla documentazione agli atti del giudizio, risultava che tutte le notifiche erano andate a buon fine). 2. E’ illegittimo l’atto di convocazione dell’assemblea generale del consorzio industriale provinciale, costituito ai sensi della L.R.S. 25 luglio 2008, n. 10, che ometta di estendere la convocazione anche al rappresentante di un Comune che apparteneva al pregresso Consorzio Industriale Nord Est Sardegna (CINES), poi inserito tra le aree sovracomunali indicate nella tabella A allegata alla nuova L.R.S. n. 10/08, e nel cui territorio sono presenti aree industriali.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 22 del 2009, proposto da
Comune di Alà dei Sardi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Longheu, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Lindiri in Cagliari, via Maddalena n. 40;

contro



la Provincia di Olbia – Tempio, in persona del Presidente in carica, non costituito in giudizio;
il Consorzio Industriale Provinciale Gallura, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dal prof. avv. Benedetto Ballero che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Stefano Ballero e Francesco Ballero, con domicilio eletto presso lo studio legale del prof. avv. Benedetto Ballero in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76;

nei confronti di
D. S., B. G., B. S., P. M., C. C. L., D. G., non costituiti in giudizio;
O. G. A., rappresentato e difeso dal prof. avv. Benedetto Ballero e dagli avv.ti Stefano Ballero e Francesco Ballero, con domicilio eletto presso lo studio legale del prof. avv. Benedetto Ballero in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
1) della deliberazione dell’assemblea generale del Consorzio Provinciale di Olbia –Tempio n. 1 del 10.11.2008 ;
2) della deliberazione dell’assemblea generale del Consorzio Industriale Provinciale di Olbia – Tempio n. 2 del 10.11.2008;
3) della deliberazione n. 3 del 10.11.2008 dell’assemblea generale del medesimo ente;
4) della deliberazione n. 5 del 20.11.2008 dell’assemblea generale consortile;
5) della deliberazione n. 7 del 5.12.2008 dell’assemblea generale del Consorzio Industriale Provinciale di Olbia – Tempio;
6) della deliberazione n. 8 del 5.12.2008 dell’assemblea generale dello stesso consorzio;
7) della deliberazione n. 9 del 5.12.2008 dell’assemblea generale consortile;
8) del decreto n. 37 del 5.11.2008 con cui il Presidente della Provincia di Olbia – Tempio ha nominato la sig.ra Patrizia Bigi quale membro dell’assemblea del Consorzio Industriale Provinciale.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Industriale Provinciale della Gallura;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del dr. Orunesu Giovanni Antonio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/02/2009 il primo referendario Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



1. – Con il ricorso in epigrafe il Comune di Alà dei Sardi espone di aver fatto parte, fino alla legge regionale Sardegna 25 luglio 2008, n. 10, relativa al “Riordino delle funzioni in materia di aree industriali”, del Consorzio Industriale Nord-Est Sardegna (CINES), con sede in Olbia, comprendente anche i comuni di Olbia, Arzachena, Buddusò, Monti, Telti, Palau, Santa Teresa di Gallura, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo e Sant’Antonio di Gallura. A seguito dell’entrata in vigore della citata legge regionale, che – in sede di prima applicazione – attribuisce al Presidente della Provincia il potere di convocare l’assemblea generale del consorzio, per l’elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Provincia di Olbia-Tempio, con nota prot. 26221 del 1° novembre 2008, ha convocato l’assemblea generale per il successivo 10 novembre, omettendo la convocazione del Sindaco di Alà dei Sardi. Inoltre, con decreto n. 37 del 5 novembre 2008, ha nominato la sig.ra Patrizia BIGI quale membro dell’assemblea, scegliendola nella terna proposta dalla Camera di Commercio.
Nel corso dell’assemblea il Presidente dichiarava a verbale che del nuovo consorzio provinciale facevano parte solo la Provincia di Olbia-Tempio e il Comune di Olbia. Quindi l’assemblea, all’unanimità, dava atto che il Consorzio CINES era stato trasformato nel Consorzio Industriale Provinciale di Olbia-Tempio, procedendo – in prosecuzione di seduta – all’elezione del Presidente del Consorzio individuato nello stesso Presidente della Provincia di Olbia-Tempio.
Nelle successive sedute del 20 novembre 2008 e del 5 dicembre 2008, l’assemblea provvedeva anche alla nomina del collegio dei revisori e del suo presidente (nella persona del dr. Giovanni Antonio Orunesu) e modificava la denominazione dell’ente in “Consorzio Industriale Provinciale della Gallura”.
2. – Con il ricorso notificato il 24 dicembre 2008, il Comune di Alà dei Sardi impugna i predetti atti, compiutamente indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
Violazione degli artt. 3, n. 1; 4 n. 2-3; 5 n. 3-8 della legge regionale n. 10 del 2008; violazione dell’art. 20 dello statuto tipo dei Consorzi Industriali della Sardegna approvato con decreto dell’Assessore all’Industria della RAS n. 115/1998; violazione degli artt. 5, 16, 18 e 20 dello Statuto del CINES – Difetto ed incongruità della motivazione – Eccesso di potere per travisamento – Sviamento di potere – Illegittimità riflessa.
3. – Si è costituito in giudizio il Consorzio Industriale Provinciale della Gallura, chiedendo che il ricorso sia respinto. Con la memoria del 20 febbraio 2009 eccepisce l’inammissibilità del ricorso per la nullità della notifica dello stesso a tutti i soggetti convenuti e tra essi anche alla Provincia di Olbia-Tempio, amministrazione resistente e quindi contraddittore necessario. Poiché inoltre la Provincia, così come altri soggetti, non si sono costituiti in giudizio, non si applicherebbe la regola del raggiungimento dello scopo.
4. – Si è costituito in giudizio anche il controinteressato dr. Orunesu, il quale conclude per la reiezione del ricorso.
5. – Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2009, fissata per l’esame della domanda cautelare, la Sezione, con ordinanza n. 36/2009, sul presupposto che le parti dichiaravano di rinunciare ai termini di difesa, disponeva la trattazione del merito del ricorso, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 3, primo periodo, della legge n. 1034/1971, nell’udienza del 25 febbraio 2009. In tale udienza la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. – In via preliminare deve essere respinta l’eccezione sollevata dalla difesa del Consorzio Industriale Provinciale della Gallura, basata sulla asserita nullità della notifica del ricorso nei confronti di alcuni dei soggetti interessati e in particolare della Provincia di Olbia-Tempio. Secondo l’argomentazione difensiva, la nullità deriverebbe dalla violazione delle formalità imposte dalla legge quando il ricorso sia notificato per posta dall’avvocato del ricorrente (art. 3, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 53 del 1994 e art. 3 della legge n. 890/1982). Nel caso di specie, le buste contenenti il ricorso, notificate ai soggetti evocati in giudizio, erano prive della sottoscrizione del notificante.
Tuttavia, dalla documentazione agli atti del giudizio risulta che tutte le notifiche sono andate a buon fine, poiché dall’esame degli avvisi di ricevimento risulta la sottoscrizione dei diversi soggetti che attestano di aver ricevuto il plico. In particolare, per quanto concerne la Provincia di Olbia-Tempio, il plico risulta ritirato da una impiegata in data 31 dicembre 2008.
Pertanto, poiché lo scopo della notificazione del ricorso, costituito dal portare l’atto entro la sfera di conoscenza o di conoscibilità del destinatario, è stato raggiunto per tutti i soggetti necessari al corretto contraddittorio processuale, è irrilevante stabilire se le formalità dettate dalle norme sopra richiamate siano state rispettate, o non, poiché opera la regola dettata dall’art. 156, terzo comma, del c.p.c. ossia quella per la quale “La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. E’ appena il caso di osservare che il raggiungimento dello scopo non necessariamente deve essere dimostrato con la costituzione in giudizio, quando – come nel caso di specie – sia provato che la notifica sia giunta all’indirizzo dei destinatari.
2. – Passando al merito, le censure dedotte con l’unico e articolato motivo di ricorso sono incentrate sulla violazione dell’art. 3 della legge regionale sarda 25 luglio 2008, n. 10, secondo cui nell’ambito provinciale “la gestione delle aree industriali aventi dimensione sovracomunale, di cui alla tabella A, è affidata ad un consorzio costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra la provincia e i comuni nel cui territorio insistono le aree interessate”. Poiché il CINES, di cui faceva parte il comune di Alà dei Sardi, è inserito tra le aree sovracomunali indicate nella tabella A della legge, e poiché nel territorio di Alà dei Sardi sono presenti aree industriali, il Presidente della Provincia avrebbe dovuto estendere la convocazione per l’assemblea generale anche al rappresentante del comune ricorrente. Da tale illegittimità deriverebbe altresì la violazione della regola sul quorum strutturale necessario per le deliberazioni dell’assemblea, posta dall’art. 18 dello statuto del CINES, conforme allo statuto tipo approvato dalla Regione (applicabile ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge regionale n. 10/2008); e sul quorum deliberativo della maggioranza assoluta di cui all’art. 20 del medesimo statuto. Dall’invalidità delle convocazioni dell’assemblea discenderebbe infine l’illegittimità delle deliberazioni adottate in tali sedute dell’organo consortile.
3. – Il ricorso è fondato.
3.1. - La legge regionale n. 10/2008, quanto alla attribuzione delle funzioni amministrative in materia di aree industriali, opera una distinzione tra le “aree industriali di dimensione comunale” (art. 2) e le “aree industriali aventi dimensione sovracomunale” (art. 3), prevedendo solo per queste ultime la necessaria costituzione di un consorzio composto dalla provincia e dai comuni nel cui territorio sono presenti le aree di cui trattasi. L’art. 3 cit. non individua, peraltro, un criterio semantico attraverso il quale risalire al significato della formula utilizzata, ma circoscrive il riferimento alle aree di dimensione sovracomunale rinviando all’elenco dei consorzi industriali esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge (tabella A della legge), cui subentrano (arg. ex art. 5, comma 1) i nuovi consorzi industriali provinciali costituiti ai sensi dell’art. 3 della legge regionale. Solo nell’ambito dei consorzi industriali di cui alla tabella A debbono essere pertanto identificate le aree industriali sovracomunali.
3.2. - Non sembra sovrapponibile, al parametro fondato sull’argomento letterale sopra esposto, un criterio di identificazione che faccia ricorso alla contiguità e continuità fisica tra aree incluse in territori comunali confinanti, ovvero - come proposto dalla difesa di parte resistente - alla rilevanza economico-sociale delle aree implicate; soluzione interpretativa che sarebbe giustificata dalla finalità della legge regionale, volta a ridurre il numero dei consorzi industriali rispetto a quelli esistenti.
L’interpretazione avanzata dalla difesa di parte resistente non solo non trova alcun aggancio testuale nelle disposizioni legislative regionali, ma appare smentita da indicazioni testuali contrarie nonché da una corretta applicazione delle regole di interpretazione delle leggi.
Va rilevato, in primo luogo, che tra gli scopi della legge regionale (enucleati dall’art. 1) non figura quello della riduzione pura e semplice del numero dei consorzi ma un obiettivo programmatico più complesso (la cui attuazione è affidata alla Regione) costituito dalla rideterminazione degli ambiti delle aree industriali (anche attraverso il loro ampliamento).
In secondo luogo, il dato puramente fisico e territoriale della continuità tra aree e l’elemento della rilevanza socio-economica non possono essere utilmente impiegati per la presenza della norma (di cui all’art. 2 della legge regionale) che, in linea di principio, assegna ai comuni le funzioni sulle aree di dimensione comunale. Poiché qualsiasi area industriale, nella sua dimensione fisica e territoriale, è necessariamente inclusa nel territorio di un comune, l’art. 2 cit. - se applicato in via esclusiva - determinerebbe l’attribuzione della competenza ai singoli comuni in cui ricadono le aree industriali. L’art. 3 della legge regionale, disciplinando le aree di dimensione sovracomunale, ha pertanto introdotto una disposizione che fa eccezione al principio generale, la cui interpretazione è condizionata dalla regola secondo cui le leggi eccezionali non si applicano oltre i casi in esse previsti (art. 14 delle preleggi).
Il riferimento alle “aree industriali aventi dimensione sovracomunale, di cui alla tabella A” va, dunque, letto congiuntamente alla regola per la quale fanno parte dei consorzi provinciali “i comuni nel cui territorio insistono le aree interessate”. Se nell’ambito territoriale dei comuni facenti parte dei consorzi elencati nella tabella A sussistono aree classificate come “aree industriali”, il consorzio industriale provinciale deve comprendere anche questi enti locali.
3.3. - Rimane da chiarire, peraltro, che cosa si deve intendere per area industriale ai fini della legge regionale (muta al riguardo). Tradizionalmente, sia dalle norme sulla pianificazione urbanistica sia dalle leggi speciali sui piani regolatori dei consorzi per lo sviluppo industriale, il riferimento è alla inclusione dell’area negli atti di pianificazione, nel senso che quel che rileva ai fini dell’accertamento della industrialità è la destinazione di piano impressa all’area; non la sua effettiva industrializzazione. Una delle funzioni fondamentali, in specie, dei piani e degli strumenti di programmazione dello sviluppo industriale è infatti quella di individuare le aree da destinare agli insediamenti industriali e orientare gli investimenti verso le aree prescelte (come in diverse occasioni ha avuto modo di affermare anche la giurisprudenza: si veda, ad esempio, T.A.R. Lazio, Latina, 1 marzo 1994, n. 247; si possono richiamare, sul punto, gli articoli 50 e 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recante il “Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno”; e d’altronde, la lettura degli art. 1 e 2 della legge regionale conferma quanto appena sostenuto).
3.4. - Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che parte del territorio del Comune di Alà dei Sardi era incluso nel piano regolatore industriale del Consorzio Industriale del Nord Est Sardegna, a seguito della variante al piano approvata dalla Regione con determinazioni n. 88 del 18 marzo 2004 e n. 600 del 4 novembre 2004. Pertanto, in sede di convocazione dell’assemblea generale del consorzio industriale provinciale, il Presidente della Provincia di Olbia-Tempio, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 10/2008, avrebbe dovuto estendere la convocazione anche al rappresentante del Comune di Alà dei Sardi.
4. - Dalla illegittimità che inficia l’atto di convocazione dell’assemblea generale tenuta il 10 novembre 2008 deriva altresì l’illegittimità degli atti e delle deliberazioni impugnate, assunte dall’organo assembleare del Consorzio in composizione illegittima.
5. – Deve essere, infine, dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione del decreto n. 37 del 5 novembre 2008, con il quale il Presidente della Provincia di Olbia-Tempio ha nominato la sig.ra Patrizia Bigi membro dell’assemblea consortile in rappresentanza degli imprenditori della provincia. Infatti nei confronti di tale decreto, adottato nell’esercizio del potere previsto dall’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 10/2008, e quindi non inciso in via derivata dalla illegittimità rilevata quanto alla composizione dell’assemblea generale, nessun motivo viene dedotto con il ricorso in esame.
6. – Il ricorso, in definitiva, va accolto nei limiti che si sono esposti. Considerata la novità e la peculiarità delle questioni trattate, si giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’epigrafe.
Dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui impugna il verbale del Presidente della Provincia di Olbia-Tempio, n. 37 del 5 novembre 2008.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2009





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