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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 17 marzo 2009 n. 455
G. Cicciò Pres. C. Testori Est.
Soc. La Cooperativa Apuana a r.l. (Avv.ti G. Iacomini e G. Morbidelli) contro il Comune
di Vagli Sotto (Avv.ti L. Buffoni e A. Cardone) nei confronti di Soc. Piastra Bagnata Soc.
Cooperativa (Avv. M. Cipriani) dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico
(A.S.B.U.C.) del Comune di Vagli Sotto e del Comune di Stazzema (Avv. G. Tolaini) e
della Regione Toscana(Avv. E. Baldi)


1. Contratti della p.a. – Bando di gara per la concessione di siti estrattivi – Immediata impugnazione senza partecipazione alla gara – Laddove l’interesse sia quello di evitare che detta procedura abbia luogo o comunque riguardi immobili già oggetto di affitto/concessione - Sussistenza

 

2. Contratti della p.a. – Bando di gara per la concessione di siti estrattivi – Siti in parte già oggetto di precedente affitto/concessione - Illegittimità

 

3. Cave e miniere - Contratto di affitto di alcuni siti estrattivi - Si configura come convenzione accessiva ad un rapporto di concessione amministrativa - Controversie - Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A.

1. Pur non avendo presentato domanda di partecipazione sussiste l’interesse ad impugnare un bando (ed i successivi atti) per la concessione di siti estrattivi laddove detto interesse non sia quello di partecipare alla procedura concorsuale di cui si controverte o ad altra diversa, bensì ad evitare che detta procedura abbia luogo o comunque riguardi immobili che non avrebbero potuto formare oggetto di gara perché già oggetto di affitto/concessione da parte del Comune stesso che ha indetto la gara

 

2. È illegittimo il bando con cui viene data la concessione di siti estrattivi che in parte sono già stati oggetto di un precedente affitto/concessione da parte del Comune stesso che ha indetto la gara (fattispecie in cui il Comune era pervenuto alla identificazione dell’area oggetto di gara sulla base di un falso presupposto rappresentato dalla erronea e limitativa individuazione dell’area già concessa alla cooperativa attuale ricorrente)

 

3. Il contratto di affitto di alcuni siti estrattivi si configura come convenzione accessiva ad un rapporto di concessione amministrativa. Le controversie relative a tale rapporto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A.. Ne consegue che il Giudice Amministrativo può conoscere dell’atto con cui detto rapporto è stato instaurato (a prescindere dalla sua formale denominazione) e della sua sorte e conseguentemente disporne l'annullamento in conseguenza dell'annullamento degli atti presupposti.


N. 00455/2009 REG.SEN.
N. 00398/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 398 del 2008, proposto da:
Soc. La Cooperativa Apuana a r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Iacomini e Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso Giuseppe Morbidelli in Firenze, via Lamarmora n. 14;

contro



Comune di Vagli Sotto, rappresentato e difeso dagli avv. Laura Buffoni e Andrea Cardone, con domicilio eletto presso Davide De Grazia in Firenze, Studio Vettori - Piazza S. Marco n. 5;
nei confronti di
-
Soc. Piastra Bagnata Soc. Cooperativa, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Cipriani, con domicilio eletto presso Michele Cipriani in Firenze, via dei Rododendri n. 1; - Amministrazione separata dei beni di uso civico (A.S.B.U.C.) del Comune di Vagli Sotto e del Comune di Stazzema (limitatamente alla frazione di Arni), rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Tolaini, con domicilio eletto presso Francesca Valente in Firenze, via F. Veracini n. 41; - Regione Toscana, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Baldi, con domicilio eletto presso Enrico Baldi in Firenze, Avv.ra Reg.le - P. Unita' Italiana n. 1;



per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) con l'atto introduttivo del giudizio:

- del Bando Pubblico di concessione zone marmifere, “Località Piastra Bagnata" del 27.12.2007, prot n. 4609, con il quale il Comune di Vagli Sotto si propone di dare in concessione per nove anni i siti estrattivi posti in Loc.Piastra Bagnata in Vagli Sotto censiti al catasto sezione C foglio 37 porzione dei mappali 5581, 5577 e 5664 con edifici, strade e infrastrutture presenti con riferimento alla nota ricevuta il 03.01.2008 alla quale è allegata una planimetria esplicativa;

- della nota del 03.01.2008 prot.n.19 con la quale si fornisce alla ricorrente un estratto della carta allegata alla delibera di C.C. n.13 del 13.05.2006 e avverso la delibera di C.C. n. 13 del 13.05.2006 nella parte conosciuta in forza della nota del 03.01.2008, ovvero nella parte in cui rinvia ad una planimetria che nella delibera veniva indicata come inesistente;

- della eventuale delibera e/o determina di estremi ignoti di assegnazione delle aree di cui sopra, a favore dei soggetti assegnatari a seguito della partecipazione all’asta pubblica;

- del contratto di affidamento di estremi ignoti a detti soggetti assegnatari dei siti estrattivi in Piastra Bagnata;
- di ogni altro atto presupposto o conseguente ancorché di estremi ignoti alla ricorrente.

2) con i motivi aggiunti depositati il 9/4/2008:

- della deliberazione del C.C. di Vagli Sotto n. 6 del 17/1/2008 con la quale si deliberava la concessione mediante gara dei territori estrattivi siti in Loc. Piastra Bagnata indicati nell'avviso pubblico del 27/12/2007, pubblicata in data 19/1/2008;

- del verbale di aggiudicazione del 22/1/2008 con il quale si aggiudicavano detti terreni alla Cooperativa Piastra Bagnata;

- del contratto del 29/1/2008 rep. n. 47 con il quale il Comune di Vagli Sotto concede alla Cooperativa Piastra Bagnata l'affitto degli agri marmiferi posti in Vagli e distinti ai mappali 5581, 5577 e 5654 sezione C foglio 37 del catasto del predetto Comune, di cui si chiede, in via subordinata, la declaratoria di inefficacia;

- di ogni altro atto presupposto o conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vagli Sotto;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soc. Piastra Bagnata Soc. Cooperativa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.B.U.C. del Comune di Vagli Sotto e del Comune di Stazzema (limitatamente alla frazione di Arni);
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Visti i motivi aggiunti depositati dalla parte ricorrente il 9/4/2008;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/01/2009 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con successivi contratti (stipulati rispettivamente nel 1991, con scadenza al 9/12/1996 e nel 1998 con scadenza al 31/12/2004) la Cooperativa Apuana a r.l. ha ottenuto dal Comune di Vagli Sotto la concessione in affitto degli agri marmiferi in località "Piastra Bagnata", ai fini della coltivazione delle cave ivi aperte. Dopo la scadenza del contratto del 1998 la predetta Cooperativa, essendosi nel frattempo determinata una situazione di incertezza circa l'esistenza di diritti di uso civico sul territorio di Vagli Sotto (e, in particolare, sui terreni siti in località "Piastra Bagnata"), ha dapprima stipulato in data 8/6/2006 un contratto di affitto (con concessione del relativo diritto di escavazione) degli agri marmiferi di cui si discute per la durata di otto anni con il commissario ad acta (nominato dalla Regione Toscana) in rappresentanza delle tre A.S.B.U.C. di Vagli di Sopra, Vagli di Sotto e Roggio; poi ha sottoscritto, in data 5/2/2007, un analogo contratto di affitto (della durata di otto anni) con il Comune di Vagli Sotto.
Con atto prot. n. 4609 del 27/12/2007, avente ad oggetto: "Bando pubblico di concessione zone marmifere località Piastra Bagnata", il Sindaco del Comune di Vagli Sotto (in qualità di Responsabile del Servizio) ha reso noto che la predetta Amministrazione comunale intendeva "dare in concessione per anni nove (9) i siti estrattivi posti in località Piastra Bagnata… censiti al catasto Sezione C foglio 37 porzione dei mapp. n.5581, n.5577, n.5654, ed altri in loco, con gli edifici strade e infrastrutture presenti, salvo diritti dei terzi, naturalmente quelli non concessi ad altri operatori dal contratto di affitto rep. 32 del 05.02.2007 e la delibera C.C. n. 13 del 13.05.2006 individuabili nella carta allegata alla delibera che è parte integrante della stessa".
La Cooperativa Apuana, dopo avere acquisito copia della planimetria asseritamente allegata alla delibera consiliare n. 13/2006, ha proposto il ricorso in epigrafe ritenendo che il Comune di Vagli Sotto aveva disposto di terreni di cui non aveva la titolarità e che sono altresì oggetto del contratto di affitto stipulato con la Cooperativa medesima.
Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio l'Amministrazione Comunale intimata e la Cooperativa Piastra Bagnata a r.l., controinteressata in quanto aggiudicataria della concessione di cui si controverte.
Si sono altresì costituite in giudizio, sostenendo le tesi della ricorrente, la Regione Toscana e l’Amministrazione separata dei beni di uso civico (A.S.B.U.C.) del Comune di Vagli Sotto e del Comune di Stazzema (limitatamente alla frazione di Arni).
Con motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati il 9/4/2008 la Cooperativa Apuana ha esteso l'impugnazione ad atti successivi a quelli originariamente impugnati e conclusivi della procedura concorsuale indetta con il bando pubblico del 27/12/2007 (compreso il contratto stipulato tra il Comune di Vagli Sotto e la Cooperativa Piastra Bagnata a r.l.), di cui viene dedotta l'illegittimità in via derivata dagli atti presupposti (già impugnati) ed in conseguenza del difetto di legittimazione dell'A.C. resistente a disporre dei beni di cui si tratta.
Nella camera di consiglio del 22 aprile 2008 questo Tribunale, con ordinanza n. 424, ha respinto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
Le parti hanno successivamente depositato ulteriori memorie e documentazione in vista dell'udienza del 28 gennaio 2009, in cui la causa è passata in decisione.

DIRITTO



1) Occorre in primo luogo valutare le numerose eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla difesa del Comune di Vagli Sotto e ribadite dalla controinteressata Cooperativa Piastra Bagnata a r.l.
In particolare, rispetto all'atto introduttivo del giudizio è stato eccepito:
a) che la Cooperativa Apuana non è legittimata ad agire contro gli atti impugnati non avendo presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale indetta con il bando pubblico del 27/12/2007;
b) che la predetta Cooperativa non ha interesse a prospettare il difetto di legittimazione dell'Amministrazione Comunale a disporre degli immobili di cui si controverte sia perché unico soggetto legittimato a contestare tale profilo è l’ASBUC, sia perché ha riconosciuto la titolarità del Comune sui beni in questione stipulando il contratto di affitto del 5/2/2007.
Entrambe le eccezioni sono prive di pregio in quanto:
a) l'interesse della ricorrente non è a partecipare alla procedura concorsuale di cui si controverte o ad altra diversa, bensì ad evitare che detta procedura abbia luogo o comunque riguardi immobili che, secondo quanto sostenuto dalla Cooperativa Apuana, non possono formare oggetto di gara perché già oggetto del contratto di affitto/concessione stipulato con il Comune il 5/2/2007; in tale quadro non è pertinente il richiamo operato dalle controparti alla giurisprudenza sull’interesse ad impugnare i bandi di gara, che presuppone la concreta manifestazione di volontà di partecipare alla procedura stessa, appunto perché in questo caso l'interesse fatto valere è di natura diversa ed anzi opposta;
b) se è indubbio che l’ASBUC per prima è legittimata ad agire contro il bando del 27/12/2007 per rivendicare la sua titolarità sugli immobili di cui si tratta e, correlativamente, escludere la titolarità del Comune di Vagli Sotto sui medesimi immobili, non si può negare che anche la Cooperativa ricorrente ha interesse a censurare il difetto di legittimazione della predetta A.C. a disporre dei beni in questione, di cui la Cooperativa stessa si afferma affittuaria/concessionaria in base a distinti contratti stipulati sia con l’ASBUC, sia con il Comune; ed in effetti, per proseguire nell'attività di coltivazione degli agri marmiferi in località "Piastra Bagnata" in attesa della definizione delle controversie pendenti circa la titolarità dei diritti sugli immobili de quibus, la ricorrente ha stipulato un contratto di affitto con l’ASBUC (in data 8/6/2006) ed uno con l’A.C. resistente (in data 5/2/2007); in quest'ultimo contratto si dà conto dell’esistente contenzioso all’art. 6, laddove si prevede che la somma corrisposta dalla Cooperativa stessa a titolo di affitto per il 2007 venga accantonata in deposito fino alla definizione della controversia in corso; ed analogo riferimento si rinviene al punto 1) del protocollo d'intesa stipulato tra le parti presso la Prefettura di Lucca il 24/1/2007 costituente allegato A al contratto in questione; in tale quadro appare evidente che nessuna acquiescenza ha prestato l'odierna ricorrente in ordine alla pretesa del Comune di Vagli Sotto di disporre dei beni di cui si tratta.
Contro i motivi aggiunti depositati il 9/4/2008 è stato eccepito che la deliberazione C.C. n. 6 del 17/1/2008 e l'aggiudicazione del 22/1/2008 sono stati adottati e pubblicati prima della proposizione del ricorso originario e dunque dovevano essere impugnati con quello; per cui in realtà i motivi aggiunti sono stati utilizzati per una finalità (ottenere il rinvio dell'udienza cautelare) diversa da quella normativamente prevista.
Anche queste eccezioni vanno superate; basta considerare in proposito che l'impugnazione attraverso motivi aggiunti è stata proposta tempestivamente (in data 1/4/2008) rispetto alla scadenza dei 15 giorni di pubblicazione della deliberazione consiliare n. 6/2008 (decorrenti dal 19/1/2008) e che nessun elemento probatorio è stato fornito a sostegno di una eventuale tardività dell'azione proposta contro la successiva aggiudicazione della gara e il conseguente contratto; per cui, ove anche si ritenessero irrituali i motivi aggiunti, questi potrebbero valere come ricorso autonomo e dunque l'impugnazione così proposta andrebbe comunque ammessa, dando luogo a un distinto giudizio che dovrebbe essere riunito a quello già pendente per evidenti ragioni di connessione e di economia processuale; ne consegue che in sostanza non sussiste neppure l'interesse all'eccezione. Quanto alle finalità tattiche asseritamente perseguite dalla ricorrente con i motivi aggiunti, esse sono oggetto di mere asserzioni e in ogni caso non incidono sull'ammissibilità dell'azione impugnatoria proposta con le predette modalità.
2) Le questioni fondamentali proposte con il ricorso riguardano:
a) la titolarità del potere di disporre sui terreni di cui si controverte;
b) la salvaguardia dei diritti vantati dalla Cooperativa Apuana per effetto del contratto stipulato con il Comune il 5/2/2007.
In proposito si deve osservare che l'interesse ad agire della predetta Cooperativa e dunque anche a formulare la censura sulla titolarità del potere di disporre dei beni a cui si riferiscono gli atti impugnati dipende dalla concreta lesione che gli atti in questione possono aver arrecato alla sua posizione giuridica in relazione al contratto stipulato il 5/2/2007 con l'A.C resistente; ove infatti la ricorrente non potesse lamentare alcun effettivo pregiudizio, il ricorso risulterebbe inammissibile. Ne consegue che la decisione sulla questione di cui sub b) è pregiudiziale ed anzi di per sé determinante perché, se favorevole alla Cooperativa Apuana, sarebbe sufficiente per comportare l'accoglimento integrale del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati; in caso contrario, evidenzierebbe la mancanza dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente e dunque l’inammissibilità delle censure formulate.
3) Ciò posto, va innanzitutto ricordato che il bando pubblico del 27/12/2007, finalizzato alla concessione di zone marmifere in località "Piastra Bagnata", riguarda i siti estrattivi "censiti al catasto Sezione C foglio 37 porzione dei mapp. n.5581, n.5577, n.5654, ed altri in loco, con gli edifici strade e infrastrutture presenti, salvo diritti dei terzi, naturalmente quelli non concessi ad altri operatori dal contratto di affitto rep. 32 del 05.02.2007 e la delibera C.C. n. 13 del 13.05.2006 individuabili nella carta allegata alla delibera che è parte integrante della stessa".
Nell'atto introduttivo del giudizio la Cooperativa ricorrente fa presente:
- che la predetta formulazione è apparentemente volta a tutelare la posizione della Cooperativa stessa e dei diritti conseguenti al contratto in essere con il Comune di Vagli Sotto;
- che in realtà, peraltro, il bando è fondato su un falso presupposto perché fa riferimento ad una cartografia asseritamente allegata alla delibera C.C. n. 13 del 13/5/2006, ma inesistente (e non allegata neppure al contratto del 5/2/2007) e che il Comune ha identificato - come da comunicazione n. 19 del 3/1/2008 - in un documento che non corrisponde all'effettivo stato di fatto e di diritto, quale emerge in particolare dalla documentazione allegata all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva rilasciata alla Cooperativa Apuana dalla medesima Amministrazione Comunale con determinazione n. 133 del 29/10/2007.
Nella memoria depositata il 25/3/2008 il Comune resistente precisa:
- che con deliberazione n. 13 del 13/5/2006 il C.C. di Vagli Sotto ha disposto di concedere alla predetta Cooperativa l'affitto degli agri marmiferi secondo la delimitazione cartografica da allegare allo stipulando contratto (e dunque non allegata alla deliberazione citata); che tale determinazione è stata successivamente confermata con deliberazione consiliare n. 23 dell'11/8/2006, secondo la delimitazione cartografica allegata; che il contratto è stato stipulato in data 5/2/2007 relativamente ad alcune "porzioni dei mappali nn. 5581, 5577, 5654, Sezione C, foglio n. 37", secondo la perimetrazione cartografica allegata allo stesso;
- che gli immobili oggetto del bando e poi del successivo contratto stipulato con la Cooperativa Piastra Bagnata non coincidono con quelli oggetto del contratto di affitto tra il Comune e la Cooperativa Apuana e sono individuati in apposite cartografie, depositate in giudizio come doc.ti 2 e 12 c) della produzione comunale;
- che risultano dunque infondate le censure avversarie, non sussistendo l’affermata sovrapposizione di aree e non fornendo indicazioni contrarie l'autorizzazione n. 133/2007.
I successivi scritti difensivi delle parti ribadiscono, con il supporto di ulteriore documentazione, le contrapposte posizioni sopra sinteticamente richiamate. Sulla base degli elementi acquisiti al giudizio il Collegio ritiene di poter formulare le seguenti considerazioni:
a) alla deliberazione del C.C. di Vagli Sotto n. 13/2006 non era allegata alcuna planimetria, come riconosciuto dalla stessa difesa comunale: basta leggere il punto 1) del dispositivo (in cui si fa riferimento alla "cartografia che verrà sottoscritta e concordata nel contratto e diverrà parte integrante dello stesso contratto") e il riferimento alla mancanza della planimetria contenuto nell'intervento verbalizzato del Cons. Pinagli Francesco;
b) nella successiva deliberazione n. 23 dell’11/8/2006, con cui il medesimo organo consiliare ha confermato la validità e ribadito quanto deliberato con il precedente atto n. 13/2006, non si fa cenno ad alcun supporto cartografico (e ciò è conforme con la natura dichiaratamente confermativa della delibera in questione rispetto alla precedente); si citano invece un verbale di riunione del 7/8/2006 e una bozza di contratto di affitto, che risultano gli unici due allegati alla delibera n. 23/2006;
c) nel contratto rep. n. 32 del 5/2/2007 non si fa alcun cenno a planimetrie; l'unico allegato citato (come allegato A) è il "Protocollo d'intesa…" firmato in Prefettura il 24/1/2007 (in cui, a sua volta, non si fa riferimento a planimetrie); e non trova conferma quanto sostenuto dal Sindaco di Vagli Sotto nella nota indirizzata all’odierna ricorrente prot. n. 15 del 3/1/2008 (doc. 5 del deposito comunale) in cui si fa tra l'altro riferimento a "gli allegati, dichiarati parte integrante" del contratto "(come espressamente riportato nell’art. 14 del documento medesimo)": non c'è traccia, infatti, di una pluralità di allegati, né il citato art. 14 fornisce alcuna indicazione in proposito;
d) nelle sue difese, peraltro, il Comune resistente insiste nell'affermare che la cartografia relativa ai terreni oggetto di affitto/concessione in favore della Cooperativa Apuana è stata allegata sia alla deliberazione C.C. n. 23 dell’11/8/2006, sia al contratto di affitto del 5/2/2007 e fa ripetuto riferimento ai documenti nn. 23 a) e 26 a) prodotti dalla predetta Amministrazione; il Collegio rileva in proposito:
- che detti documenti sono costituiti dalla medesima planimetria (priva di sottoscrizioni o sigle riconducibili alla Cooperativa), corrispondente a quella che l’A.C. di Vagli Sotto ha rilasciato alla ricorrente con la nota n. 19 del 3/1/2008 e che entrambi riportano (in termini pressoché identici) la seguente attestazione: "La presente copia, composta di n. uno fogli è conforme all'originale agli atti di questo ufficio. D.CC. n. 13 del 13.05.2006";
- che, peraltro, è ormai pacifico (per quanto illustrato al precedente punto a) e come riconosciuto dalla difesa dello stesso Comune resistente) che alla deliberazione C.C. n. 13 del 13.05.2006 non era allegata (né doveva esserlo) alcuna cartografia; per cui risultano privi di qualsiasi rilievo probatorio, ai fini che qui interessano, documenti di cui viene attestata la conformità ad altro documento, che peraltro è pacificamente inesistente; e ciò induce a dubitare della veridicità dei documenti in questione e impone al Collegio di trasmettere gli atti, per le valutazioni di competenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca;
- che, in conclusione, le tesi del Comune di Vagli Sotto relative alla identificazione dei terreni concessi in affitto alla Cooperativa Apuana con il contratto del 5/2/2007 e alla loro non coincidenza con quelli poi concessi in affitto alla Cooperativa Piastra Bagnata con il contratto del 29/1/2008 sono prive del necessario supporto documentale e probatorio; in particolare, risulta smentito quanto affermato dalla difesa della predetta Amministrazione nella memoria depositata il 17/1/2009 (pag. 45) secondo cui "la Cooperativa ha firmato il contratto di cui la cartografia costituisce parte integrante", perché non c'è nessuna risultanza idonea a confermare quest'ultimo elemento; ed è conseguentemente irrilevante (a prescindere dalla sua fondatezza) l'affermazione secondo cui "il contratto e gli allegati costituiscono atto pubblico, che… fa fede fino a querela di falso";
e) le precedenti considerazioni inducono, altresì, a ritenere inattendibili le conclusioni contenute nella relazione datata 17/3/2008 a firma dell’Ing. Francesco Volpi, depositata in giudizio dal Comune resistente come doc. 27, perché anche detta relazione parte dall'indimostrato presupposto che al contratto del 5/2/2007 sia allegata la cartografia più volte sopra richiamata; ed infatti alla relazione stessa è allegata (come n. 2) una copia della medesima planimetria costituente i documenti nn. 23 a) e 26 a), con la medesima attestazione di conformità.
Non essendo stata dimostrata l'esistenza di supporti cartografici allegati al contratto del 5/2/2007 che consentano di identificare con precisione i terreni concessi in affitto dal Comune di Vagli Sotto alla Cooperativa Apuana - anche per poter operare un confronto con i terreni oggetto del contratto stipulato dal medesimo Comune il 29/1/2008 con la Cooperativa Piastra Bagnata -, occorre verificare se tale identificazione sia possibile per altra via.
L'unica documentazione utile a tale fine è quella presentata dall’odierna ricorrente nell’ambito del procedimento conclusosi con il rilascio, da parte dell’A.C. di Vagli Sotto, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla determinazione n. 133 del 29/10/2007. In proposito si rileva innanzitutto che nelle premesse della predetta autorizzazione si richiama "il titolo di disponibilità dell'area di cava rappresentato dal contratto di locazione stipulato con l'Amministrazione comunale in data 05.02.2007, rep n. 32"; e che nel dispositivo la cava predetta viene catastalmente identificata "al foglio 37, Sezione C, da porzione dei mappali 5581, 5577, 5654, per una superficie complessiva di circa 20 ha, come da limiti della cava indicati nel progetto". Ciò corrisponde a quanto previsto in materia di cave dalla L.R. n. 78/1998, in particolare all’art. 12 comma 1, a norma del quale la domanda di autorizzazione alla coltivazione di cave deve riferirsi a terreni dei quali il richiedente abbia la disponibilità, e all’art. 14 comma 2 lett. a), a norma del quale l'autorizzazione deve contenere, tra l'altro "la localizzazione e la superficie dell'area estrattiva".
Queste ultime indicazioni sono evidentemente funzionali a identificare l'ambito territoriale nel quale l'attività estrattiva è autorizzata e dunque può svolgersi; e per essere autorizzata l'attività, l'ambito territoriale come precedentemente identificato deve essere nella disponibilità di chi richiede l'autorizzazione. Dunque, nel caso in esame, la Cooperativa Apuana è stata autorizzata dal Comune di Vagli Sotto a esercitare attività di coltivazione nella cava di "Piastra Bagnata" su una superficie complessiva di circa 20 ha, nel presupposto che di tale area la predetta Cooperativa avesse la disponibilità.
Sull'argomento è opportuno richiamare anche quanto disposto dalle "Istruzioni tecniche per la formulazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ estrattiva e per la redazione degli elaborati di corredo (ai sensi dell’art. 12 comma 4 della l.r. 78/1998)" approvate con deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 138 dell'11/2/2002; al paragrafo 4.2 "Elementi del progetto di coltivazione - 4.2.1 Piano di coltivazione" sotto la voce "Supporto cartografico" la lett. d) richiede la presentazione di una "Planimetria catastale in scala 1:2.000 dell'area interessata con individuazione dei limiti della previsione urbanistica, dell’ambito di cava e con la specificazione delle aree in disponibilità". Per quanto riguarda l'autorizzazione n. 133/2007 la planimetria di cui sopra è quella individuata come Tav. 3 del Piano di coltivazione, depositata in giudizio dalla ricorrente come doc. 77 bis e come allegato 1 alla relazione tecnica presentata il 21/4/2008 (doc. 90); la medesima planimetria è stata depositata anche dal Comune resistente come allegato 3 alla relazione tecnica doc. 27. In detta planimetria è individuata una vasta "area in disponibilità" della Cooperativa Apuana, entro la quale è delimitato un più ristretto "ambito di cava"; secondo le osservazioni formulate dal tecnico della predetta Cooperativa (doc. 84 della ricorrente) tale ambito è pari a 42,23 ha, di cui 10,03 ha di ravaneto (sottratto alla disponibilità della Cooperativa e affidato dal Comune resistente alla società Vagli Turistica s.r.l.) e ricomprende anche la superficie - pari a 7,75 ha - che il Comune predetto pretenderebbe di individuare come assegnato alla Cooperativa Apuana. Richiamando le osservazioni di cui sopra e la allegata cartografia la ricorrente sostiene, nell'atto introduttivo del giudizio, che l'autorizzazione n. 133/2007 riguarda un'area estrattiva di circa 24 ha, che il Comune - sulla base della planimetria fornita alla ricorrente stessa con la nota del 3/1/2008 - vorrebbe ridurre a circa 7 ha. La difesa dell’A.C. resistente replica affermando, con richiamo alla relazione Volpi del 17/3/2008 (doc. 27 della produzione comunale) che i terreni concessi in affitto alla Cooperativa Apuana hanno una superficie di circa 8,5 ha e che i 20 ha menzionati nell'autorizzazione si riferiscono all'integrale "ambito di cava" di cui al doc. 77 bis depositato dalla ricorrente e non alle sole aree estrattive.
Le macroscopiche differenze che si riscontrano tra le tesi prospettate dalle parti possono essere risolte, ad avviso del Collegio, sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'unica area del sito di "Piastra Bagnata" indiscutibilmente concessa in affitto dal Comune di Vagli Sotto alla Cooperativa Apuana è quella riportata nella cartografia allegata alla nota comunale n. 19 del 3/1/2008 (e poi riprodotta in numerose altre planimetrie depositate in giudizio) della superficie di circa 8 ha (7 - 7,75 ha secondo gli atti prodotti dalla ricorrente; 8,5 ha per l'Amministrazione);
- l'area oggetto del bando impugnato e poi del contratto di affitto stipulato tra il predetto Comune e la Cooperativa Piastra Bagnata (riprodotta anch’essa in numerose planimetrie: cfr. doc. 2 e allegati al doc. 27 della produzione comunale; all. 4 al doc. 90 della ricorrente) risulta con immediata evidenza di superficie maggiore della precedente (con cui confina in larga parte), ragionevolmente quantificabile in circa 10 ha;
- entrambe le aree rientrano - occupandolo però solo in parte - nel cosiddetto "ambito di cava" individuato dalle tavole allegate al Piano di coltivazione oggetto dell'autorizzazione n. 133/2007, che secondo il doc. 84 depositato dalla Cooperativa Apuana (non contraddetto sul punto dalle controparti) misura oltre 42 ha, ovvero 32 ha circa se si esclude il ravaneto (la situazione è rappresentata nella cartografia all. 4 alla relazione tecnica depositata dalla ricorrente come doc. 90);
- posto che la citata autorizzazione si riferisce ad una area estrattiva (di cui è presupposta la disponibilità da parte della Cooperativa autorizzata) di 20 ha circa e che detta area non può che essere unitaria e inserita nel cd. "ambito di cava" individuato dal Piano di coltivazione, ne consegue che: da un lato, è infondata la pretesa del Comune di limitare ad una superficie di soli 8- 8,5 ha l'area concessa in affitto alla ricorrente in virtù del contratto del 5/2/2007; dall'altro, che il bando impugnato ha ad oggetto un'area, poi concessa in affitto alla Cooperativa Piastra Bagnata, alla cui identificazione si è pervenuti sulla base di un falso presupposto, rappresentato dalla erronea (e limitativa) individuazione dell'area già concessa alla Cooperativa Apuana.
In relazione a quanto sopra si deve risolvere in senso negativo il quesito (formulato al precedente punto 2 a) se nell'ambito della procedura concorsuale indetta con il bando pubblico all'origine della presente controversia il Comune di Vagli Sotto abbia o meno salvaguardato i diritti della ricorrente, nascenti dal contratto stipulato con la predetta Amministrazione il 5/2/2007. Ciò legittima la Cooperativa Apuana ad agire in giudizio e, insieme, comporta la fondatezza del ricorso, in quanto gli atti impugnati risultano viziati perché basati su un falso presupposto; le azioni impugnatorie proposte con l'atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti vanno quindi accolte e conseguentemente vanno annullati:
- il bando pubblico del 27.12.2007, prot n. 4609 (unico atto concretamente lesivo impugnato con l'originario ricorso);
- la deliberazione del C.C. di Vagli Sotto n. 6 del 17/1/2008;
- il verbale di aggiudicazione del 22/1/2008.
Quanto al contratto del 29/1/2008 rep. n. 47, stipulato tra il Comune di Vagli Sotto e la Cooperativa Piastra Bagnata, si osserva:
- il contratto in questione è stato stipulato dal predetto Comune in quanto proprietario degli agri marmiferi di cui si controverte ed è finalizzato al loro sfruttamento;
- il Consiglio di Stato, nella decisione 30 maggio 2003 n. 2292 della Sezione Sesta, esaminando il caso di una cava di proprietà di un'amministrazione separata dei beni di uso civico (ma le medesime conclusioni valgono anche per il caso di una proprietà comunale) ha distinto la qualificazione giuridica del bene-cava a seconda che venga rilievo la sua considerazione come giacimento o come suolo ed ha affermato che, quale giacimento, appartiene al patrimonio indisponibile dell'ente ai sensi dell'art. 826 comma 2 cod.civ., sottoposto esclusivamente al regime della concessione amministrativa; perciò, ove sia stato consentito - anche se in forza di un contratto di affitto - il godimento individuale da parte di un soggetto privato del giacimento di una cava in proprietà pubblica, si è in presenza di un rapporto concessorio, in relazione al quale sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- tale orientamento ha trovato conferma nella sentenza 8 luglio 2005 n. 14329 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha confermato, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034/1971;
- la vicenda in esame presenta le medesime caratteristiche e dunque si deve ritenere che il contratto di affitto di cui si tratta si configura come convenzione accessiva ad un rapporto di concessione amministrativa e che le controversie relative a tale rapporto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A.; perciò questo Tribunale può conoscere dell’atto con cui detto rapporto è stato instaurato (a prescindere dalla sua formale denominazione) e della sua sorte e conseguentemente disporne l'annullamento in conseguenza dell'annullamento degli atti presupposti.
4) Quanto alle spese del giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni esaminate, nonché dell'incertezza del quadro relativo ai rapporti tra le parti e del rispettivo ruolo nella vicenda, il Collegio ritiene equo:
- far gravare sul Comune di Vagli Sotto le spese sostenute dalla ricorrente Cooperativa Apuana nei limiti del 50% e nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre a CPA e IVA;
- compensare le spese nei rapporti relativi alle altre parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso in epigrafe, integrato dai motivi aggiunti, e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati (come precisato in motivazione), nonché il contratto in data 29/1/2008 rep. n. 47;
b) condanna il Comune di Vagli Sotto al pagamento, in favore della ricorrente Cooperativa Apuana, delle spese del giudizio nei limiti del 50% e nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre a CPA e IVA; e compensa le spese nei rapporti relativi alle altre parti;
c) dispone che la Segreteria della Sezione provveda a trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca copia del fascicolo di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere
Carlo Testori, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/03/2009



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