T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 17 marzo 2009 n. 454
G. Cicciò Pres. C. Testori Est.
Soc. La Cooperativa Apuana a r.l. (Avv.ti G. Iacomini e G. Morbidelli) contro
il Comune di Vagli Sotto (Avv.ti L. Buffoni e A. Cardone) e nei confronti della Regione Toscana (Avv. E. Baldi) |
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1. Giustizia amministrativa - Ordinanza con cui l’Autorità comunale aveva ordinato ad una Cooperativa di consegnare le chiavi delle sbarre poste all'accesso di un strada di cava – Mancata impugnazione – Successiva ordinanza con cui viene imposta l’apertura permanente della sbarra – Acquiescenza – Inconfigurabilità
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2. Circolazione stradale - Strade ed autostrade - 'Strada di cava' – Chiusura con sbarra – Ragioni di sicurezza – Presenza di esplosivi – Legittimità – Ordine di apertura permanente – Illegittimità – Ordine di rimozione degli impianti di videosorveglianza per ragioni di privacy – Prevalenza delle ragioni di sicurezza - Illegittimità
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1. La mancata impugnazione di una ordinanza con cui l’Autorità comunale aveva ordinato ad una Cooperativa di consegnare le chiavi delle sbarre poste all'accesso della strada che conduce ai siti estrattivi da essa “coltivati” non si configura come acquiescenza, da parte della Cooperativa stessa, rispetto a quanto poi disposto con successiva ordinanza, né come rinuncia a contrastare le pretese del Comune. L'oggetto della prima ordinanza (consegna delle chiavi) è infatti ben diverso da quello (apertura permanente della sbarra) oggetto della seconda ordinanza: mentre la prima è volta ad assicurare la possibilità per l'Amministrazione di accedere alla strada in qualunque momento, per esigenze di pubblico interesse, la seconda intende garantirne la fruibilità generalizzata e senza vincoli; perciò solo quest'ultima e non la precedente risulta concretamente lesiva degli interessi fatti valere (e della posizione giuridica rivendicata) dalla ricorrente.
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2. È legittima la chiusura con una sbarra di una c.d. 'strada di cava', anche a prescindere dalla natura privata o pubblica di detta strada, in quanto è legittimo riservarla al solo transito dei mezzi del concessionario della cava, anche per ragioni di sicurezza data la presenza in loco di un deposito di esplosivi. Ne consegue che è illegittimo l’ordine di apertura permanente di detta sbarra. Le medesime ragioni di sicurezza rendono altresì illegittima la successiva ordinanza comunale con cui è stata ordinata la rimozione dell’impianto di videosorveglianza ivi collocato in quanto esse prevalgono sulle non meglio precisate ragioni di tutela della privacy addotte dal Comune a sostegno di tale provvedimento
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N. 00454/2009 REG.SEN.
N. 02118/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2118 del 2007, proposto da:
Soc. La Cooperativa Apuana a r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Iacomini e Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso Giuseppe Morbidelli in Firenze, via Lamarmora n. 14;
contro
Comune di Vagli Sotto, rappresentato e difeso dagli avv. Laura Buffoni e Andrea Cardone, con domicilio eletto presso Davide De Grazia in Firenze, Studio Vettori - Piazza S. Marco n. 5;
nei confronti di
Regione Toscana, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Baldi, con domicilio eletto presso Enrico Baldi in Firenze, Avv.ra Reg.le - P. Unita' Italiana n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’ordinanza n. 597 del 24.09.2007 notificata il 27.09.2007 del Comune di Vagli Sotto con la quale si dispone a carico della Cooperativa Apuana Marmi l’apertura permanente della sbarra all’inizio della strada Arnetola/Piastra Bagnata, nonchè la messa in sicurezza, con recinzioni e cartellonistica adeguata, dei cantieri siti in località Piastra Bagnata, lasciando libere le strade comunali ubicate nel territorio;
- dell’ordinanza n. 599 del 04.10.2007, notificata in pari data, del Comune di Vagli Sotto con la quale viene ordinato alla Cooperativa Apuana Marmi la rimozione immediata della segnaletica verticale, del cartello con su scritto “Area Videosorvegliata” e relativa telecamera abusivamente installata; con avvertimento che in difetto sarà il Comune stesso a provvedere, il tutto con espresso avviso che “immagini di persone o cose transitate sulla strada comunale non sono mai state autorizzate dal Comune e, pertanto, la divulgazione di qualsiasi immagine che riproduce persone o cose riprese sulla pubblica strada comunale, viola le norme regolate dalla legge sulla privacy”;
- dell’ordinanza n. 605 del 07.11.2007 con la quale, preso atto che alla data del 07.11.2007 l’impianto di sorveglianza è sempre presente, veniva ordinata la rimozione del medesimo entro due giorni;
- di ogni altro atto presupposto o conseguente ancorchè di estremi ignoti alla ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vagli Sotto;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/01/2009 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1) La Cooperativa Apuana a r.l. ha ottenuto dal Comune di Vagli Sotto, in virtù del contratto stipulato il 22/5/1991, la concessione in affitto per la durata di sei anni, con scadenza al 9/12/1996, degli agri marmiferi in località "Piastra Bagnata", ai fini della coltivazione delle cave ivi aperte. Un nuovo contratto di affitto e di concessione del diritto di escavazione dei marmi dalle cave di cui si tratta è stato stipulato tra il predetto Comune e la medesima Cooperativa nel 1998 (rep. n. 996) per il periodo 1/1/1997 - 31/12/2004. Dopo la scadenza del contratto di cui sopra la Cooperativa Apuana, essendosi nel frattempo determinata una situazione di incertezza circa l'esistenza di diritti di uso civico sul territorio di Vagli Sotto (e, in particolare, sui terreni siti in località "Piastra Bagnata"), ha dapprima stipulato in data 8/6/2006 un contratto di affitto (con concessione del relativo diritto di escavazione) degli agri marmiferi di cui si discute per la durata di otto anni con il commissario ad acta (nominato dalla Regione Toscana) in rappresentanza delle tre A.S.B.U.C. di Vagli di Sopra, Vagli di Sotto e Roggio; poi ha sottoscritto, in data 5/2/2007, un analogo contratto di affitto (della durata di otto anni) con il Comune di Vagli Sotto.
2) Nel tempo i rapporti tra la Cooperativa Apuana e il predetto Comune sono andati deteriorandosi e ciò ha dato origine a un vasto contenzioso anche (ma non solo) davanti al Giudice amministrativo. In questo quadro si inserisce il presente giudizio che ha ad oggetto l'impugnazione, da parte della Cooperativa, delle tre ordinanze comunali indicate in epigrafe, di cui viene dedotta l'illegittimità per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione comunale di Vagli Sotto che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per diverse ragioni ed ha ampiamente controdedotto nel merito.
Si è costituita in giudizio anche la Regione Toscana che, aderendo alle tesi prospettate nel ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
3) Nella camera di consiglio del 17 gennaio 2008 questo Tribunale, con ordinanza della Sez. III n. 70, ha respinto l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente; l'appello contro tale decisione è stato dichiarato improcedibile dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato con ordinanza n. 5150/08.
Tanto la Cooperativa Apuana, quanto il Comune di Vagli Sotto hanno depositato memorie e documenti in vista dell'udienza del 28 gennaio 2009, in cui la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1) Preliminarmente il Collegio ritiene di dover disporre l'estromissione dal giudizio della Regione Toscana perché priva di legittimazione a parteciparvi. Il predetto Ente, infatti, oltre a non essere autorità a qualunque titolo coinvolta nell'emanazione dei provvedimenti impugnati, non ha neppure veste di controinteressato, non risultando in alcun modo, anche indirettamente, investito dagli effetti dei provvedimenti stessi; né ha fornito, nella memoria formale di costituzione, alcuna indicazione circa una sua eventuale posizione legittimante la partecipazione al processo, dal quale va perciò escluso, non essendo sufficiente la sola circostanza che sia stato destinatario di notifica del ricorso da parte della Cooperativa Apuana.
2) Le eccezioni di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, formulate dal Comune resistente, sono tutte infondate.
Ciò vale innanzitutto per quelle enunciate nella memoria depositata il 15/1/2008, in quanto:
- non sussistono controinteressati, intendendosi per tali i soggetti nominativamente indicati nei provvedimenti impugnati o, quantomeno, agevolmente individuabili in base alle indicazioni contenute nei provvedimenti stessi; nel caso di specie l'ordinanza n. 597/2007 fa generico riferimento ai "cittadini proprietari di territori in zona Pallerina e in zona Serralta", nonché ai cittadini interessati alla stagione venatoria ed alla raccolta dei prodotti di sottobosco, mentre le successive ordinanze nn. 559 e 605 fanno ancor più generico riferimento ad esigenze di privacy dei cittadini, nonché a reclami, connessi con il sistema di videosorveglianza installato dalla Cooperativa Apuana;
- la mancata impugnazione dell'ordinanza n. 561 del 2006 (con cui l’A.C. di Vagli Sotto aveva ordinato alla predetta Cooperativa di consegnare le chiavi delle sbarre poste all'accesso della strada che conduce ai siti estrattivi di "Piastra Bagnata") non si configura come acquiescenza, da parte della Cooperativa stessa, rispetto a quanto poi disposto con l'ordinanza n. 597/2007, né come rinuncia a contrastare le pretese del Comune; l'oggetto della prima ordinanza (consegna delle chiavi) è infatti ben diverso da quello (apertura permanente della sbarra) oggetto della seconda ordinanza: mentre la prima è volta ad assicurare la possibilità per l'Amministrazione di accedere alla strada in qualunque momento, per esigenze di pubblico interesse, la seconda intende garantirne la fruibilità generalizzata e senza vincoli; perciò solo quest'ultima e non la precedente risulta concretamente lesiva degli interessi fatti valere (e della posizione giuridica rivendicata) dalla ricorrente.
Vanno superate anche le ulteriori eccezioni formulate dalla difesa dell'Amministrazione comunale resistente nella memoria conclusiva; in particolare:
- permane l'interesse della Cooperativa Apuana alla decisione della causa nel merito, anche dopo l'intervenuta rimozione dei manufatti oggetto delle ordinanze impugnate; un'eventuale pronuncia favorevole alla ricorrente, infatti, determinerebbe un assetto delle posizioni giuridiche coinvolte che legittimerebbe la Cooperativa, quantomeno, a pretendere dal Comune di Vagli Sotto una rivalutazione della situazione, in senso conforme alle indicazioni fornite in sede giurisdizionale;
- nel quadro così delineato non assumono rilievo significativo, per il profilo che qui interessa, le determinazioni della Commissione tecnica provinciale esplosivi della Prefettura di Lucca che hanno comportato la sospensione della licenza per la gestione del deposito di esplosivi utilizzato dalla Cooperativa ricorrente nella località "Piastra Bagnata"; anche a non voler considerare la circostanza che la predetta Commissione aveva individuato la sbarra e l'impianto di videosorveglianza oggetto dei provvedimenti impugnati quali elementi essenziali per la sicurezza del deposito stesso, la possibilità (ma non certo la necessità) di mettere in sicurezza il manufatto sulla base di un progetto che non contempli la presenza delle attrezzature rimosse non esclude affatto che la ricorrente conservi comunque interesse alla decisione di merito che, se favorevole, potrebbe essere fatta valere nel senso precedentemente indicato.
3) Le prime quattro censure formulate nel ricorso attengono prevalentemente a profili formali e risultano infondate.
Viene in primo luogo contestata l'incompetenza del Sindaco di Vagli Sotto ad emettere le ordinanze nn. 597/2007 e 599/2007 in qualità di responsabile del Servizio. Le disposizioni normative di riferimento sono l’art. 107 del T.U. n. 267/2000 in tema di "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e l’art. 53 comma 23 della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 29 della legge n. 448/2001, che recita:
" Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo , 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio".
Come documentato dalla difesa dell'Amministrazione resistente (doc. 34), con deliberazione n. 48 del 13/7/2004 la Giunta comunale di Vagli Sotto ha conferito al Sindaco la responsabilità del Servizio Tecnico, facendo riferimento a presupposti atti regolamentari ed a ragioni principalmente di ordine economico. Tale determinazione appare conforme alla previsione del citato art. 53 comma 23 e tanto basta per superare la censura di incompetenza, senza che possa assumere rilievo decisivo il mancato richiamo, nei provvedimenti impugnati, alla deliberazione citata.
Per quanto concerne la mancata comunicazione dell'avvio dei procedimenti poi conclusi con l'adozione delle ordinanze citate si osserva che le esigenze che, in base alle affermazioni riportate nella motivazione degli atti in questione, l'Amministrazione resistente ha inteso tutelare (libertà di circolazione per gli aventi diritto e tutela della privacy dei cittadini) erano idonee ad integrare il presupposto dell’urgenza legittimante l'omissione dell'avviso ex art. 7 della legge n. 241/1990; anche il secondo motivo di ricorso va dunque disatteso, trattandosi piuttosto di verificare se le circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento dei provvedimenti impugnati sono state correttamente apprezzate dal Comune (e ciò è contestato nel ricorso, in particolare, nei motivi nn. 6 e 7).
Con la censura rubricata nel ricorso sub 3) la Cooperativa ricorrente (sempre con riferimento ai soli provvedimenti nn. 597/2007 e 599/2007) ha sostenuto che il potere di ordinanza esercitato nella specie dall’Amministrazione resistente è privo di idoneo fondamento normativo. In proposito si osserva che i provvedimenti impugnati sono dichiaratamente finalizzati a tutelare la libertà di circolazione su una strada comunale ritenuta di libero transito e la privacy dei cittadini: perciò appare pertinente il richiamo operato dalla difesa del Comune di Vagli Sotto all’art. 823 comma 2 cod.civ., nonché all’art. 107 co. 3 lett. g) TUEL e al D.Lgs. n. 196/2003 (a prescindere dalla loro mancata citazione negli atti di cui si discute e senza pretesa, per ora, di valutare se le circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento dei provvedimenti impugnati sono state correttamente apprezzate dal Comune).
Il quarto motivo di ricorso, riferito alla sola ordinanza n. 599/2007, riguarda la mancata indicazione in tale atto del termine e dell'autorità a cui è possibile ricorrere. La violazione dell’art. 3 comma 4 della legge 241/1990 non incide sulla legittimità dell'atto impugnato, ma piuttosto sulla decorrenza del termine per impugnarlo e sulla possibilità di riconoscere la scusabilità dell'errore; in ogni caso la parte ricorrente non ha interesse a formulare la censura, posto che ha tempestivamente adito questo TAR.
4.1) Attengono invece a profili sostanziali le ulteriori censure; tra di esse risultano decisive quelle di cui ai motivi sesto e settimo del ricorso, con cui si deduce, in sintesi, quanto segue:
- (sesto motivo, riferito alle ordinanze nn. 597/2007 e 605/2007): la pretesa del Comune resistente di inibire la chiusura della sbarra di accesso alla strada di cui si controverte e di rimuovere le attrezzature utilizzate per la videosorveglianza dell'area di accesso si fondano sulla natura asseritamente pubblica e destinata all'uso pubblico della strada medesima; ciò tuttavia non è confermato né dallo stato dei luoghi, né dalla relativa documentazione; la strada è in realtà una via interna alla zona di cava, concessa in affitto alla Cooperativa, sulla quale l'Amministrazione comunale non può imporre il transito di terzi soggetti, tenuto anche conto che presso i luoghi di cava sono depositate ingenti quantità di esplosivi;
- (settimo motivo, riferito alle ordinanze nn. 599/2007 e 605/2007): i provvedimenti impugnati finalizzati alla rimozione dell'impianto di videosorveglianza contrastano con le esigenze di sicurezza dei luoghi di cava che hanno indotto la Cooperativa ad installare le attrezzature in questione, anche per corrispondere alle sollecitazioni delle autorità competenti.
4.2) Tanto la difesa della parte ricorrente, quanto la difesa del Comune resistente si sono ampiamente soffermate sulle questioni di cui sopra, fornendo ricostruzioni e producendo documentazione contrastanti e di non agevole lettura; dalla massa degli elementi acquisiti del giudizio, peraltro, emergono i seguenti dati che il Collegio ritiene determinanti ai fini della decisione:
a) la strada di cui si controverte, che collega la via Vandelli con i siti estrattivi di "Piastra Bagnata" coltivati dalla Cooperativa Apuana, è stata realizzata dalla Società Montecatini negli anni ‘50 (così riferisce la relazione tecnica del Comune di Vagli Sotto - doc. 11 della produzione comunale – a pag. 3); dalle cartografie depositate emerge con sufficiente attendibilità che la strada in questione si sviluppa su terreni di proprietà comunale;
b) tale percorso risulta rilevato dalla mappa aerofotogrammetrica regionale a cui entrambe le parti fanno riferimento; al contrario, di essa non c'è traccia nella documentazione catastale; l'Amministrazione resistente sostiene che si tratta di una strada comunale liberamente accessibile e utilizzabile: è per questo che con l'ordinanza n. 597/2007 ha disposto l'apertura permanente della sbarra all'inizio della strada stessa, al fine di consentirne la fruizione da parte dei proprietari di terreni raggiungibili per quella via e di chi esercita l'attività venatoria e di raccolta dei prodotti del sottobosco; tale qualificazione, peraltro, non trova adeguato supporto in quanto:
- sia nel contratto di affitto sottoscritto dal Comune di Vagli Sotto e dalla Cooperativa Apuana nel 1991 (art. 8), sia in quello successivo del 1998 (ancora art. 8), si fa riferimento alla "viabilità interna alla zona Piastra Bagnata dalla sbarra della Valle Arnetola"; è ragionevole ritenere che tale indicazione si riferisca esattamente all'oggetto della presente controversia (e, più specificamente, dell'impugnata ordinanza n. 597/2007): se ne deduce che a quell'epoca almeno la strada di cui si discute non era di pubblico transito;
- con l'ordinanza n. 561 del 5/10/2006 il predetto Comune, premesso che "per motivi di sicurezza in caso di incendi e di ispezioni del territorio, l'Amministrazione comunale è tenuta ad avere libero accesso nella strada comunale" di cui si controverte e "che il servizio di Polizia Amministrativa non può essere in alcun modo ostacolato e va garantita la continuità del servizio stesso nel controllare il territorio", ha ordinato alla Cooperativa ricorrente "di consegnare…alla Polizia Municipale le chiavi" per aprire il lucchetto delle sbarre che impedivano l'accesso ai siti estrattivi di Piastra Bagnata ed ai territori di proprietà comunale "comprendenti anche i depositi dell'acqua potabile in zona Serralta"; il contenuto del provvedimento evidenzia: in primo luogo, la permanenza fino a quella data di una o più sbarre all'inizio della strada in questione, che evidentemente impedivano il libero accesso e transito; in secondo luogo, che l'Amministrazione comunale, pur rivendicando la proprietà della strada, ne pretendeva l'accessibilità solo da parte dell'Amministrazione stessa, per esigenze di pubblico servizio; in terzo luogo, che il possesso delle chiavi necessarie per aprire il lucchetto di chiusura delle sbarre (una o più non è decisivo) presupponeva che le stesse fossero di regole chiuse e dunque superabili solo da chi avesse la disponibilità delle chiavi in questione; che questa fosse la situazione dei luoghi è documentato, altresì, dal carteggio intercorso tra il Comune e la società Vagli Turistica s.r.l., che nel luglio 2007, per eseguire lavori di messa in sicurezza del ravaneto, ha chiesto e ricevuto in consegna "la chiave della sbarra di accesso della cava Piastra Bagnata" con l'impegno di riconsegnarla non appena terminati i lavori (doc. 19 della produzione comunale).
In relazione a quanto sopra non si comprende su quali basi l'Amministrazione resistente sostenga che la strada di cui si discute possa definirsi "utilizzata continuamente per servizi pubblici e da privati cittadini" (così si legge a pag. 3 della citata relazione tecnica comunale – doc. 11 - datata 28/12/2007); anche ammessa la possibile fruizione "per servizi pubblici" (garantita dalla disponibilità delle chiavi), l'utilizzazione continua da parte di privati cittadini risulta contraddetta dalle risultanze documentali di cui sopra. Un'ulteriore conferma di tale conclusione si trova nel verbale del sopralluogo effettuato il 6/3/2008, in località Piastra Bagnata, dalla Commissione tecnica provinciale per le materie esplodenti della Prefettura di Lucca e relativa al deposito di esplosivi gestito dalla Cooperativa Apuana (doc. 85 di parte ricorrente), in cui si legge:
" La Commissione fa, altresì presente che la strada è una strada di arroccamento al servizio della cava percorribile solo da mezzi di cantiere e priva dei requisiti di sicurezza previsti dal codice della strada per il transito ordinario.
In merito all'affermazione nell'ordinanza sindacale, che la strada in questione sarebbe una "pubblica strada comunale" l’Ing. Mazzotti dell'Agenzia del Territorio dichiara che presso i propri uffici non risulta nessuna evidenza nemmeno dell'esistenza della strada".
Ancora: nella precedente riunione del 22/2/2008 i componenti della medesima Commissione che avevano effettuato un sopralluogo presso la cava di Piastra Bagnata il 13/2/2008 riferivano a verbale che era stato verificato che la strada di cui sopra "è utilizzata unicamente come accesso alla cava e termina all'interno della stessa".
Gli elementi forniti dalla difesa del Comune resistente per sostenere la tesi opposta, benché quantitativamente cospicui, non bastano per avvalorare una ricostruzione dello stato dei luoghi diversa da quella che emerge dagli atti e dalle circostanze precedentemente richiamati, dai quali si ricava (e questo è il dato sostanziale decisivo) che fino al 2007 la predetta Amministrazione non ha, in concreto, mai contestato l'inaccessibilità della strada oltre l’esistente sbarramento, limitandosi a pretendere, nell'ottobre 2006, le chiavi per accedere solo con i propri mezzi pubblici (e dunque ad esclusione dei privati). Anche gli atti relativi al rapporto contrattuale in corso tra le parti (deliberazione C.C. n. 13 del 13/5/2006 e contratto del 5/2/2007) non giovano alla posizione del Comune di Vagli Sotto: i generici richiami alle strade di cava non forniscono infatti utili elementi di chiarimento, mentre al contrario rafforza le argomentazioni di parte ricorrente quanto statuito al punto 4) della citata deliberazione consiliare n. 13/2006, dove si legge: "Resta a disposizione dell'Amministrazione comunale la chiave della sbarra che permette l'accesso al bacino di Piastrabagnata e le strade che conducono ai siti estrattivi"; il che conferma, ancora una volta, che prima dell'ottobre 2007 il Comune non ha messo in discussione la chiusura della strada di cui si controverte (salve le esigenze dell'Amministrazione, garantite dal possesso della chiave).
In tale quadro risulta inattendibile il riferimento, posto a fondamento dell'impugnata ordinanza n. 597/2007, secondo cui il libero accesso alla strada in questione è indispensabile ai cittadini proprietari di terreni in zona Pallerina ed in zona Serralta per raggiungere le loro proprietà (da cui altrimenti resterebbero esclusi: cosa che evidentemente non avveniva prima del 2007); né può costituire idonea motivazione del provvedimento in questione il riferimento all'attività venatoria e di raccolta dei prodotti del sottobosco. Quanto poi agli ulteriori profili a cui ha fatto riferimento la difesa comunale, ma non la motivazione dell’ordinanza n. 597/2007, si osserva:
- l'accesso ai depositi dell'acqua potabile in zona Serrelta e alla piazzola di elisoccorso risulta assicurato dalla pacifica disponibilità della chiave di accesso alla strada da parte dell'Amministrazione;
- in particolare, poi, per quanto riguarda l'accesso all'acquedotto (che è all'origine dell'ordinanza comunale n. 561/2006 contenente l'ordine di consegna delle chiavi) merita di essere richiamata la sentenza n. 774/08 con cui il Tribunale di Lucca ha assolto, perché il fatto non sussiste, il legale rappresentante della Cooperativa Apuana, imputato del reato ex art. 650 c.p. per non avere osservato proprio la citata ordinanza n. 561/2006; in quella decisione (doc. 94 di parte ricorrente) si legge che l'istruttoria espletata ha dimostrato: l'infondatezza delle affermazioni comunali secondo cui la strada di accesso al deposito dell'acquedotto passava per i siti estrattivi; l'esistenza sul versante opposto della montagna di una strada sterrata di accesso al deposito in questione, percorribile anche con mezzi meccanici; che la predetta Cooperativa, concessionaria dell'area estrattiva in località Piastra Bagnata, "provvedeva legittimamente ad impedire l'accesso all'area ai non autorizzati tramite la sbarra posta sulla strada di accesso…".
In conclusione (sul sesto motivo del ricorso), anche ad ammettere la proprietà comunale della strada in questione (ma non è questo il punto cruciale della controversia), la stessa risulta comunque essere sempre stata considerata "strada di cava", perciò legittimamente riservata (attraverso l'installazione di una sbarra chiusa, collocata nella posizione più arretrata indicata nella planimetria contenuta nella memoria conclusiva di parte ricorrente tra le pagg. 2 e 3) al transito dei mezzi del concessionario della cava nonché, mediante la disponibilità delle chiavi da parte dell'Amministrazione comunale, di quelli utilizzati dalla medesima Amministrazione per le esigenze di pubblico servizio nel controllo del territorio. L'impugnata ordinanza n. 597/2007 risulta dunque adottata (come prospettato nel ricorso) sulla base di falsi presupposti e perciò illegittima.
4.3) Per le ragioni appena illustrate risulta illegittima anche l’ordinanza n. 605/2007 con cui il Comune di Vagli Sotto ha disposto la rimozione dell'apparecchiatura di videosorveglianza installata sulla strada comunale in località Arnetola e destinata al controllo dell'accesso (sbarrato) ai siti di cava di Piastra Bagnata gestiti dalla Cooperativa Apuana.
4.4) Il vizio di eccesso di potere per falso presupposto (dedotto con il settimo motivo di ricorso) inficia anche l'ordinanza n. 599/2007 con cui l'Amministrazione resistente ha ordinato alla ricorrente di rimuovere la segnaletica verticale e la telecamera utilizzate per la videosorveglianza di cui sopra. La circostanza che la strada di cui si controverte non è di pubblico transito è stata chiarita al punto 5.2); al riguardo si deve aggiungere che, insieme alla sbarra, anche l'impianto di videosorveglianza in questione era stato individuato dalla Commissione tecnica provinciale per le materie esplodenti della Prefettura di Lucca come essenziale per la sicurezza del deposito di esplosivi gestito dalla Cooperativa Apuana (cfr. verbale del 7/4/2008 - doc. 85 di parte ricorrente). Ciò risulta dal verbale della Commissione predetta dell'8/11/2005 (doc. 88), in cui si legge: "si dovrà provvedere all'installazione di un impianto di videosorveglianza che visualizzi sia il deposito sia la strada di accesso allo stesso…"; ed è ribadito (oltre che nel verbale del 22/2/2008 - sempre doc. 85) nel già richiamato verbale del 6/3/2008 in cui si legge: "la telecamera rimossa… faceva parte di un sistema integrato di sicurezza imposto da questa Commissione... detta telecamera consentiva il monitoraggio dell'unico accesso alla cava da parte delle guardie giurate ed essendo ubicata 1 km. circa prima del deposito, consentiva a dette guardie, di intervenire in tempo sul posto in caso di intrusione… questa Commissione ribadisce la necessità che la stessa venga ripristinata unitamente alla sbarra… l'esplosivo potrà essere custodito nuovamente nel deposito solo dopo aver ripristinato le condizioni preesistenti ovvero la sbarra di protezione e la telecamera di accesso".
In tale quadro le esigenze di sicurezza reiteratamente affermate dall'autorità competente non potevano che prevalere sulla tutela della privacy che ha asseritamente indotto il Comune resistente ad adottare l'ordinanza n. 599/2007; anche rispetto a quest'ultima, dunque, il vizio denunciato risulta sussistente e ne determina l'illegittimità.
5) In relazione a quanto sopra - assorbite le restanti censure - il ricorso deve essere accolto e i provvedimenti impugnati vanno conseguentemente annullati.
Tenuto conto della particolarità delle questioni coinvolte - che, come già rilevato, si inquadrano in un ben più vasto contenzioso tra le parti - si ritiene equo far gravare sull'Amministrazione Comunale soccombente le spese sostenute dalla Cooperativa ricorrente nei limiti del 50% e nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando:
a) dispone l'estromissione dal giudizio della Regione Toscana;
b) accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati;
c) condanna il Comune di Vagli Sotto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio nei limiti del 50% e nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre a CPA e IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/03/2009
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