Maysse Anna, rappresentata e difesa dagli avv. Stanislao Lucarelli, Orsola Pierantoni, con domicilio eletto presso avv. Giuseppe Aliotta in L'Aquila, c.so Vittorio Emanuele, N. 111;
contro
Ministero della Sanita', Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;
per l’accertamento del diritto al pagamento di corrispettivi per la frequenza del corso di specializzazione medica e per la condanna delle Amministrazioni al pagamento relativo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Sanita';
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/02/2009 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato e depositato rispettivamente in date 10 luglio e 8 agosto 2003, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del trattamento economico con adeguata borsa di studio per il periodo di formazione, quale medico, espletato mediante ammissione e partecipazione alla scuola di specializzazione in “Chirurgia” con titolo conseguito il 9.11.1988 presso l’Università “G.D’Annunzio” di Chieti.
Espone la ricorrente che il diritto vantato troverebbe fondamento nelle Direttiva CEE n.363/75 e 72/82, che, a fronte della partecipazione del medico specializzando alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, per l’intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno, riconosce “adeguata remunerazione”, demandando agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982.
In realtà, la Direttiva 75/363 è stata trasposta nel diritto italiano solo con L.22 maggio 1978 n.217, oltre i termini previsti dalla stessa direttiva; il successivo D.l.vo 8 agosto 1991, n.257 ha istituito una borsa di studio in favore degli specializzandi, determinata per l’anno 1991, in L.21.500.000, annualmente incrementabile a partire dal 1° gennaio 1992, al tasso programmato di inflazione e rideterminato ogni triennio con decreto del Ministero della sanità, comunque a decorrere dall’anno accademico 1991/1992; la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europea in data 22 febbraio 1999, nel procedimento C.131/97, ha invece statuito che la retribuzione conseguente all’applicazione della citata direttiva 82/76 risulta dovuta nei confronti di quanti fossero iscritti alle scuole di specializzazione anche nel periodo fra gli anni accademici 1983/97 e 1990/91, posto che solo l’applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione di una direttiva permette di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della direttiva stessa.
Da qui il ricorso che deduce l’illegittimo comportamento dell’Amministrazione che non ha provveduto a versare ad esso ricorrente per il periodo di formazione presso l’Università degli Studi D’Annunzio di Chieti una remunerazione adeguata, commisurata a quella individuata dall’anno 1990/1991, ma opportunamente aggiornata, e comunque il diritto dello stesso ad una “adeguata remunerazione”.
Si costituivano i Ministeri intimati chiedendo il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
All’esito della pubblica udienza dell’11 febbraio 2009, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Non è revocabile in dubbio che la questione verta su diritti soggettivi (il preteso diritto al pagamento di un’adeguata remunerazione per il periodo di formazione specialistica del medico laureato o, in alternativa, al risarcimento del danno cagionato dallo stato-ordinamento per asserita tardiva od incompleta attuazione della direttiva comunitaria) discendenti dall’applicazione di una direttiva comunitaria non tempestivamente attuata dallo Stato italiano.
L’azione è, invero, incontestabilmente prospettata come rivolta all’accertamento di un comportamento inadempiente rispetto ad un obbligo patrimoniale imposto dall’ordinamento ed è diretta ad ottenere una pronuncia di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di una somma di denaro determinata per pretese patrimoniali che hanno fondamento in una precisa disposizione normativa, senza necessità di intermediazione di un ulteriore provvedimento dell’Amministrazione, e che quindi passano attraverso un giudizio ordinario diretto ad accertare, prima di tutto, la reale consistenza della posizione giuridica vantata, la titolarità della stessa e, da ultimo, la sussistenza dell’inadempimento dell’Amministrazione, tenuta a soddisfare in via diretta ed immediata la pretesa.
Orbene, la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di diritti può riconoscersi, a termini degli artt. 103 e 113 della Cost., solo allorché sia a questi attribuita giurisdizione esclusiva in alcuna delle materie in cui la stessa è ammessa, con i limiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr., in particolare Corte. Cost. n.204/2004).
Orbene, in subiecta materia non è dato rinvenire alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva di questo giudice.
Non la giurisdizione in materia di pubblico impiego, non potendosi qualificare tale il rapporto tra medico specializzando e struttura sanitaria o universitaria di appoggio, posto che durante la frequenza della scuola di specializzazione non si costituisce alcun rapporto d’impiego (pubblico o privato) né un rapporto di lavoro parasubordinato; e comunque, ratione temporis (il ricorso è stato notificato in data 10.7.2003), questo Giudice non potrebbe conoscerne, essendo stata tutto la materia del pubblico impiego, ad eccezione delle categorie non contrattualizzate (tra le quali non rientra certamente il ricorrente), devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Né la giurisdizione in materia di pubblici servizi, essendo l’attività di formazione del medico specializzando meramente propedeutica rispetto al servizio sanitario propriamente detto, offerto alla generalità degli utenti (ex art. 33 D.L.vo 80/98 e Corte Cost. n.204/2004); ed infatti, l’attività prestata nell’ambito del corso è essenzialmente rivolta a soddisfare esigenze formative proprie degli stessi medici e manca della destinazione dello stesso ad una platea indifferenziata di utenti, necessario presupposto per la configurabilità di un servizio pubblico.
Ma anche a volersi accedere a tale prospettazione, tenendo conto dell’operata riscrittura dell’art. 33 D.L.vo 80/98 operata dalla Corte Cost. con la citata sentenza n.204/2004, ugualmente dovrebbe escludersi la giurisdizione del giudice amministrativo, non ricorrendo nella specie una “concessione di pubblico servizio”.
In ogni caso, oggetto della controversia è come sopra detto un corrispettivo, per cui la controversia non può ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 5 della legge 6 dicembre 197,1 .1034 (cfr. Cass. Sezz.Un., 4.2.2005., n.2203; TAR Sicilia, Palermo, sez.I, 9 febbraio 2007., n.366; Cons.di Stato, sez.VI, 23 marzo 2007, n.1414; cfr. anche la recentissima TAR Lazio, sez.III bis, 30 gennaio 2008, m.723)).
Si verte pertanto nella specie, in tema di diritti soggettivi non incisi dall’esercizio di un potere discrezionale della P.A. e non collegati ad un rapporto di concessione di pubblico servizio, e comunque aventi ad oggetto un corrispettivo, come tali unicamente conoscibili dal giudice ordinario.
Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione con conseguente translatio iudicii innanzi al giudice ordinario (Corte cost., n.77/2007).
Le spese possono compensarsi sussistendo giusti motivi principalmente in ragione dell’opinabilità della questione al momento della presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Dispone la translatio iudicii onerando parte ricorrente alla riassunzione del presente giudizio innanzi all’Autorità Giudiziaria ordinaria competente nel termine di mesi sei dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Catoni, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore