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T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 2 marzo 2009 n. 480


Contratti della pubblica amministrazione – Nomina della commissione

L’intervenuta nomina della commissione in epoca antecedente la data di scadenza per la presentazione della domande di partecipazione, in ipotesi di gara da aggiudicare secondo il criterio del massimo ribasso e non quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non viola le disposizioni di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 163/06, in quanto l’individuazione del soggetto aggiudicatario avverrà in modo automatico.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
prima sezione



con l’intervento dei magistrati
Fulvio Rocco - Presidente f.f.
Riccardo Savoia - Consigliere
Alessandra Farina - Consigliere, relatore

SENTENZA



sul ricorso n. 422/2009, proposto da

Programma Ambiente S.r.l. - Società unipersonale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Giuri, Alessandro Veronese e Matteo Munarin con elezione di domicilio presso il loro studio in Venezia-Marghera, Parco Scientifico e Tecnologico - Palazzo Lybra, via delle Industrie, 19/C ,

contro



l’Autorita’ Portuale di Venezia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Orsoni, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, Santa Croce 205,

e nei confronti



di SGS ITALIA S.p.a. in proprio e quale mandataria del costituendo Raggruppamento temporaneo tra la medesima e Getea Italia S.p.a. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Caterina Solimini, Silvia Cribiù e Francesco Curato, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, Piazzale Roma 468/b,


per l'annullamento



della nota dell’Autorità Portuale di Venezia del 10.12.1008 prot. n. APV/38910/GARE-DTEC/15839, con la quale è stata comunicata l’esclusione dalla gara di programma Ambiente s.r.l. e l’aggiudicazione al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra SGS Italia s.p.a. e Getea Italia s.r.l.; del verbale della Commissione di gara del 6.8.2008 n. 33207; del provvedimento di aggiudicazione definitiva al costituendo R.T.I.; del decreto 6.3.2008 n. 1100 del Presidente dell’Autorità Portuale di Venezia “Affidamento appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata – Nomina Commissione”.

Visto il ricorso, notificato il 28.1.2009 e depositato presso la Segreteria il 6.2.2009, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorita’ Portuale di Venezia e del R.T.I. controinteressato;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 25 febbraio 2009 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) gli avvocati: Munarin per la parte ricorrente, Orsoni e Romeo per l’Autorità portuale di Venezia e Solimini per il R.T.I. controinteressato;

considerato



che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.
Considerato che possono essere disattese le eccezioni preliminari sollevate dalle resistenti, attesa l’infondatezza del ricorso;
che, invero, quanto all’invocata applicazione del disposto di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 163/06, con riferimento all’intervenuta nomina della commissione in epoca antecedente la data di scadenza per la presentazione della domande di partecipazione, si osserva che detta prescrizione non trova applicazione nel caso di specie, trattandosi di gara da aggiudicare secondo il criterio del massimo ribasso e non quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, cui è espressamente rivolta la disposizione richiamata;
che, a comprova della sua inapplicabilità, è utile richiamare la ratio sottesa alla norma invocata, la quale non rileva nel caso in esame, ove l’individuazione del soggetto aggiudicatario avverrà in modo automatico;
che la mancata osservanza del termine di cui al quinto comma dell’art. 79 del richiamato decreto legislativo (termine peraltro ordinatorio) non incide sulla legittimità dell’esclusione, ma semmai può rilevare in ordine alla decorrenza del termine per la sua impugnazione;
che, infine, quanto alle ragioni della disposta esclusione, premesso che i dati di fatto non risultano contestati, si osserva che le prescrizioni circa le modalità di presentazione del plico e delle buste in esso contenute (peraltro non impugnate) erano chiaramente previste a pena di esclusione, in caso di mancata osservanza;
che non rileva a tale riguardo l’operato della commissione, che ha comunque aperto il plico, essendo comunque emerso che anche la busta “B” non era stata debitamente sigillata;
quindi, per le ragioni così espresse, il ricorso va respinto.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2009.



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