REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 6842/ 2008 R.G., proposto da:
Fioravante Del Giudice, Mariano Capone, Raffeale De Leonardis, Cuono Liguori e Carlo Azzaro, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Maria Caianiello e William Esposito, con domicilio eletto presso Francesco Maria Caianiello in Napoli, viale Gramsci,19;
contro
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Saturno, con domicilio eletto in Napoli, via S Lucia, 81 pressol’ Avvocatura regionale;
nei confronti di
Emilio Balletti e, Luigi Riccardo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. n. 144 del 29.9.2008, successivamente ricevuto dai ricorrenti, recante la nomina di nuovi componenti del nucleo interno di valutazione delle prestazioni lavorative rese dal personale dirigenziale in servizio presso il Consiglio Regionale; b) della delibera del consiglio regionale della Campania, Ufficio di Presidenza prot. n. 539 del 24.4.2008, mai comunicata, recante declaratoria di cessazione dei ricorrenti dall'incarico, con decorrenza dal 31.12.2007, da componenti del Nucleo Interno di Valutazione delle prestazioni lavorative rese dal personale dirigenziale in servizio presso il Consiglio regionale, nominati giusta decreto P.C.R. della Campania n. 51 del 26.10.2005, successivamente modificato, emesso in attuazione della delibera del Consiglio Regionale Ufficio di Presidenza n. 241 del 3.10.2008; c) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ed in particolare: 1) della delibera del Consiglio Regionale della Campania, Ufficio di Presidenza prot. n. 549 del 5.6.2008, mai comunicata, di riproposizione e conferma della precedente n. 539 del 24.4.2008, recante anch’essa declaratoria dei ricorrenti di cessazione dall'incarico con decorrenza dal 31.12.2007, da componenti del Nucleo interno di Valutazione delle prestazioni lavorative rese dal personale dirigenziale in servizio presso il Consiglio regionale, nominati giusta decreto P.C.R. della Campania n. 51 del 26.10.2005; 2) della nota del Consiglio regionale della Campania, Settore della Presidenza prot. n. 2008.0005062/P del 3.10.2008, avente ad oggetto la comunicazione del provvedimento sub a), 3) per quanto possa occorrere, della nota del Consiglio Regionale della Campania, Settore Presidenza prot. n. 180/NIV del 3.10.2008, avente ad oggetto la trasmissione degli atti sub a); 4) di ogni altro atto di data ed estremi eventualmente sconosciuti ai ricorrenti, ove lesivo dei loro interessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2009 il cons.. Paolo Corciulo e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania n. 241 del 3 ottobre 2005 veniva stabilito l’aumento a nove membri del numero dei componenti del Nucleo di Valutazione delle prestazioni lavorative rese dal personale dirigenziale;
- con lo stesso provvedimento si demandava al Presidente del Consiglio la nomina dei nuovi componenti il cui incarico sarebbe durato per tutta la legislatura, nomina che avveniva con decreto presidenziale n. 51 del 26 ottobre 2005;
- con deliberazione n. 539 del 24 aprile 2008 lo Ufficio di Presidenza dichiarava cessate alla data del 31 dicembre 2007 le funzioni del Nucleo di Valutazione nominato, in considerazione della necessità di correlare la scadenza di tale organo alla propria durata in carica; veniva altresì deciso di ridurre il numero dei componenti da nove a tre, successivamente aumentato a sei con deliberazione n. 549 del 5 giugno 2008;
- con decreto n. 144 del 29 settembre 2008 il Presidente del Consiglio Regionale procedeva quindi alla nomina dei nuovi membri, provvedimento comunicato ai componenti fino a quel momento in carica con nota n. 180/NIV del 3 ottobre 2008, con cui si rappresentava anche la loro cessazione alla data del 31 dicembre 2007;
- avverso tutti i richiamati provvedimenti proponevano ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale i signori Fioravante Del Giudice, Mariano Capone, Raffaele De Leonardis, Cuono Liguori, Carlo Azzaro, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari; - deducevano i ricorrenti, tutti componenti del Nucleo di Valutazione dichiarato cessato, che la scadenza del loro incarico non avrebbe potuto essere ancorata se non alla durata della legislatura, quindi al 2010; né sarebbe stato legittimo riferirla alla scadenza dell’Ufficio di Presidenza (che è di trenta mesi ed è rinnovabile), in quanto l’art. 13 del regolamento interno del Consiglio Regionale non fa affatto riferimento a siffatto criterio, criterio che sarebbe in ogni caso del tutto illogico, atteso che nessun collegamento sussiste tra Ufficio di Presidenza e Nucleo Interno di Valutazione; con il secondo motivo si deduceva un profilo di carenza di motivazione, in quanto le deliberazioni impugnate pongono a giustificazione della nuova disciplina del Nucleo esigenze di efficienza amministrativa e contenimento dei costi del tutto insussistenti, in quanto le prime in nessun modo specificate, le seconde del tutto inattendibili, atteso che i costi restano identici; in terzo luogo si deduceva la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’assenza di motivazione riguardo alla retrodatazione al 31 dicembre 2007 della cessazione dalla carica; veniva poi lamentata l’ingiustificata interruzione dell’attività del Nucleo in carica, laddove si sarebbero dovute rispettare esigenze di continuità ancorate alle scelte di programmazione di efficienza stabilite con la nomina della legislatura in corso; infine, era dedotta l’illegittimità derivata della nomina dei nuovi componenti rispetto ai provvedimenti di modifica della disciplina del Nucleo;
- si costituiva in giudizio la Regione Campania che chiedeva il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, sollevando anche eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione amministrativa;
- alla camera di consiglio del 14 gennaio 2009, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, il Tribunale, ritenendo sussistenti i presupposti per una decisione in forma semplificata, tratteneva la causa per il merito;
- il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa;
- invero, come ritenuto in giurisprudenza, anche di questa Sezione, “la nomina dei componenti dei nuclei di valutazione istituiti dall'art. 20 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29 dà origine ad un rapporto di tipo professionale di diritto privato qualora si tratti, come nel caso di specie, di componenti esterni all'amministrazione dante causa e non legati ad essa da rapporto di impiego. In effetti, con l'atto di nomina, qualunque sia la formula adottata (contratto formale o delibera dell'amministrazione), è instaurato tra l'amministrazione ed il soggetto che riceve l'incarico un rapporto convenzionale privatistico che conferisce reciproche posizioni di diritti e di obblighi. Nel caso in cui, come nella specie, sono successivi atti unilaterali dell'amministrazione a disporre la decadenza o comunque a far venir meno il rapporto professionale costituito con i componenti del nucleo viene lesa una posizione di diritto soggettivo che non può essere tutelata in giudizio se non innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Quest'ultima sarà così chiamata a valutare la liceità del comportamento dell'amministrazione in ordine alla lesione prodotta e in caso di accertamento positivo a disporre, direttamente e /o indirettamente con un risarcimento del danno, il ripristino della situazione compromessa, anche utilizzando il potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi” (TAR Campania III Sezione 23 novembre 2001 n. 5031; TAR Lazio Roma II Sezione 10 aprile 2006 n. 2578; TAR Calabria, Reggio Calabria I Sezione 1° febbraio 2008 n. 56);
- nel caso di specie, costituendo oggetto principale di controversia l’impugnazione delle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 539 del 24 aprile 2008 e n. 549 del 5 giugno 2008, con cui è stata dichiarata la cessazione dei ricorrenti dall’incarico di componenti del Nucleo di Valutazione, alla stregua della richiamata giurisprudenza la giurisdizione deve essere individuata in quella dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Prima Sezione dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.
Spese compensate;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore
Carlo Dell'Olio, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)