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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 26 febbraio 2009 n. 1113
Pres. F. Donadono, est. M. Buonauro
Ca.Sa. Costruzioni S.r.l. (avv. Luigi M. D'Angiolella) c. Comune di San Tammaro (avv. Daniela Costanzo) c. Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e Questura di Caserta Divisione Polizia Anticrimine (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Consorzio Cooperative Sociali "Icaro" A.R.L. (avv. Umberto Gentile)


1. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Informative antimafia – Natura – Applicazione - Fattispecie

 

2. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Informativa antimafia atipica e tipica – Differenze

 

3. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Informativa antimafia – Procedimento – Partecipazione ex art. 7 L. 241/90 – Obbligo – Non Sussiste – Ragioni

 

4. Contratti della P.A. – Informativa prefettizia antimafia – Sindacabilità in sede giurisdizionale – Sussiste

 

5. Contratti della P.A. - Certificato antimafia - Informativa antimafia - Relativa a tentativi di infiltrazione mafiosa - Accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso - Non occorre - Prova del «tentativo di infiltrazione» - Sufficienza.

1. La disciplina delle informazioni antimafia partecipa della medesima ratio delle misure di prevenzione, ed è intesa a combattere le associazioni mafiose con l'efficace aggressione dei loro interessi economici; esse, pertanto, costituiscono degli strumenti, con funzione spiccatamente cautelare e preventivo, di contrasto della criminalità organizzata e di conseguenza, con particolare riguardo alle informazioni relative alla sussistenza di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e degli indirizzi di una società o di un'impresa, devono ritenersi di applicazione rigorosa ma generale, ogni qual volta l’impresa sospettata abbia un contatto con le pubbliche amministrazioni necessario per lo svolgimento della propria attività, salvo che la legge non disponga diversamente (1).

 

2. A differenza della ipotesi di informativa “atipica” o “supplementare”, l'informazione prefettizia di cui all'articolo 4 del ripetuto d.lg. 490 del 1994 (cd “tipica”) non lascia alla amministrazione destinataria della nota alcun margine di apprezzamento, poichè l’effetto inibitorio (esclusione dalle gare pubbliche, dai contributi e dagli altri atti previsti dalla normativa di settore) discende direttamente dalla legge. Da tale considerazione consegue che la determinazione assunta da ciascuna delle stazioni appaltanti si presenta del tutto vincolata agli esiti dell’informativa prefettizia richiesta per legge.

 

3 Il procedimento in materia di prevenzione antimafia deve ritenersi sottratto alla disciplina ed alle garanzie partecipative e procedimentali di cui alla legge n. 7.8.1990 n. 241 attesa la delicatezza della materia, la quale impone che l’attività amministrativa sia riservata e sia caratterizzata dalla celerità della decisione (2).

 

4. In tema di informazione prefettizia di cui all'articolo 4 del ripetuto d.lg. 490 del 1994 l'ampia discrezionalità di apprezzamento lasciata al Prefetto comporta, come immediata conseguenza, che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.

 

5. La informativa interdittiva basata sulla ritenuta sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa, si basa su elementi lati e generici, riferendosi ad informative prefettizie che hanno per oggetto «eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate» e prescinde dall’accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso; per essa non occorre né la prova di fatti di reato, né la prova della effettiva infiltrazione mafiosa nell’impresa, né la prova dell’effettivo condizionamento delle scelte dell’impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, essendo sufficiente «il tentativo di infiltrazione», e lo scopo ultimo di condizionare le scelte dell’impresa, anche se non in concreto realizzatosi.

 

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1. cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 149; sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5710;
2. cfr. Consiglio di Stato VI Sezione 29.10.2004 n. 7047; Consiglio di Stato VI Sezione 11 settembre 2001 n. 4724; T.A.R. Campania I Sezione 24 giugno 1999 n. 1789; T.A.R. Campania Napoli III Sezione 22 febbraio 2003 n. 1171;
3. cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, dec. 1979/2003.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 2937 del 2008, proposto da:
Ca.Sa. Costruzioni S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi M. D'Angiolella, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci, 16;

contro



Comune di San Tammaro, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Costanzo, con domicilio eletto presso l’avv. C. Comella in Napoli, via S. Brigida, 39;

 

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e Questura di Caserta Divisione Polizia Anticrimine, rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato, con domicilio eletto presso la sede Napoli, via Diaz,11;

nei confronti di



Consorzio Cooperative Sociali "Icaro" A.R.L., rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Gentile, con domicilio eletto presso l’avv. A. Abbamonte in Napoli, via Melisurgo, N.4;

per l'annullamento



mediante il ricorso originario: - della deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di San Tammaro n. 12 del 28 febbraio 2008 di revoca dell’assegnazione alla Ca.Sa. Costruzioni s.r.l. dell’area destinata ad attività commerciale nel p.e.e.p. alla SS 7/bis; - dell’assegnazione provvisoria dell’area alla seconda classificata Consorzio Icaro; - della nota della Prefettura di Caserta del 1 ottobre 2002 relativa alla certificazione antimafia; di ogni altro atto connesso;
mediante i motivi aggiunti: - della nota della Prefettura di Caserta prot. 300/12B.16/ANT/Area 1 del 26 maggio 2008 e di tutti gli atti investigativi in essa richiamati.Quanto ai motivi aggiunti: delle note della Prefettura di Caserta prot. 300/12B.16/ANT/Area 1 aventi data, 26/05/2008, 26/04/2006, 01/08/2006, 26/07/2007, 01/10/2007; - delle note del Comune di San Tammaro n.1026 del 09/02/2006, prot. n.4986 del 12/07/2006, e prot.n.4583 del 06/06/2007, delle note della Questura di Caserta- Divisione Polizia Anticrimine - di cat. Q2/2/2/ANT/M.P./B.N. datate 21/04/2006, 01/08/2006, 07/09/2007; - di ogni altro atto o provvedimento preordinato connesso e conseguente, comunque lesivo del diritto del ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Tammaro;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Cooperative Sociali "Icaro" a.r.l.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Visti i motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/02/2009 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



La società ricorrente è risultata assegnataria di un lotto inserito nella programmazione economica del comune di San Tammaro. All’esito delle informazioni concernenti la certificazione antimafia della società, l’amministrazione comunale ha revocato l’assegnazione, attribuendo il lotto stesso alla seconda classificata Consorzio Icaro, il quale aveva comunque impugnato la delibera di assegnazione n. 11 del 2006, sospesa in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato.
La ricorrente è insorta avverso l’atto risolutorio, evidentemente fondato sull’esito sfavorevole dell’acquisizione della informativa prefettizia da parte dell’U.T.G. di Caserta, la quale ha evidenziato elementi di collegamento fra l’impresa ricorrente e la malavita organizzata. In corso di causa, a seguito di ordinanza istruttoria, la Prefettura ha depositato gli atti di informativa relativa all’impresa ricorrente, unitamente agli atti investigativi presupposti.
Avverso gli atti menzionati è insorta la società ricorrente deducendo la carenza di motivazione degli atti impugnati, non essendo stati indicati – né resi noti o comunque ostensibili - né gli elementi di fatto, né il procedimento logico a seguito del quale cui era stata ritenuta sussistente una condizione di contiguità mafiosa. Contesta in ogni caso che non è stato indicato alcun elemento a sostegno del giudizio sfavorevole, non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle ipotesi tipiche di interdizione, né essendovi elementi tali da poter sostenere l’ipotesi di tentativi di infiltrazione mafiosa.
Si sono costituiti in giudizio la prefettura di Caserta, il comune di San Tammaro e la controinteressata Consorzio Icaro, che concludono per l’inammissibilià e per il rigetto del ricorso. All’udienza dell’11 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO



L’oggetto del ricorso concerne da un lato la decisione del comune di revocare l’assegnazione dell’area sita in zona p.e.e.p., dall’altro l’informativa prefettizia sfavorevole. Tracciata tale distinzione, sono prive di fondamento le censure rivolte avverso la decisione revocatoria, la quale trae fondamento dagli esiti sfavorevoli della nota del 1 ottobre 2007, poi confermata dall’informativa prefettizia del 26 maggio 2008, a firma del Prefetto di Caserta, la quale ha riscontrato, in capo alla ricorrente, la sussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 4 del d.lgs. 490/94.
Risulta smentita in fatto l’eccezione, sollevata dal comune di San Tammaro, di omessa notifica al controinteressato (Consorzio Icaro), il quale ha ricevuto tempestivamente il ricorso e si è costituito in giudizio. Va inoltre disattesa l’eccezione formulata in rito dalla difesa della controinteressata (che deduce l’improcedibilità del ricorso poiché l’originaria delibera di assegnazione alla Ca.Sa. è stata sospesa in sede di ricorso straordinario), in quanto la mera sospensione dell’atto originario non priva il ricorrente di utilità nella coltivazione del ricorso avverso l’atto di revoca dello stesso, tenuto conto che la misura cautelare è di per sé precaria e destinata a confluire nella decisione conclusiva del Capo dello Stato. Sul punto va osservato che la controinteressata ha depositato solo in udienza il decreto di accoglimento del ricorso straordinario. Attesa l’evidente tardività del deposito documentale e la conseguente inutilizzabilità processuale, può prescindersi dalla questione in rito in quanto il ricorso appare infondato nel merito.
Preliminarmente viene in rilievo la doglianza secondo cui la normativa invocata dalle amministrazioni resistenti (d.lgs. 490/94 e regolamento esecutivo) non trova applicazione poiché l’art. 4 limita la portata dell’informativa prefettizia alla stipula dei contratti ovvero al rilascio di concessioni o erogazioni, onde esulerebbe da tale ambito l’ipotesi – verificatasi nel caso di specie – di assegnazione di un lotto rientrante nel programma del p.e.e.p. comunale. In ogni caso, siccome la norma impone determinati limiti di valore, tale soglia non sarebbe in concreto raggiunta dall’esercizio dell’attività oggetto dell’atto amministrativo revocato.
La censura non è meritevole di accoglimento. In primo luogo vale osservare che la disciplina delle informazioni antimafia partecipa della medesima ratio delle misure di prevenzione, ed è intesa a combattere le associazioni mafiose con l'efficace aggressione dei loro interessi economici (C.d.S., sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 149; sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5710); esse, pertanto, costituiscono degli strumenti, con funzione spiccatamente cautelare e preventivo, di contrasto della criminalità organizzata e di conseguenza, con particolare riguardo alle informazioni relative alla sussistenza di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e degli indirizzi di una società o di un'impresa, devono ritenersi di applicazione rigorosa ma generale, ogni qual volta l’impresa sospettata abbia un contatto con le pubbliche amministrazioni necessario per lo svolgimento della propria attività, salvo che la legge non disponga diversamente. Nel caso in esame, viene in rilievo un’attività certamente economica, che si realizza mediante l’assegnazione a condizioni privilegiate di un lotto di terreno e della relativa destinazione urbanistica; pertanto, da un lato vale anche in questa ipotesi la disciplina di controllo avverso forme di infiltrazioni criminali, dall’altro lato il valore economico dell’affare non è suscettibile di esatta quantificazione, attenendo i vantaggi economici anche e soprattutto alla destinazione urbanistica del lotto, né rileva quale parametro di commisurazione dell’ambito di applicazione della normativa antimafia, la quale riserva tale soglia solo ad specifiche categorie di contatti economici con la pubblica amministrazione (principalmente quella degli appalti pubblici).
A differenza della ipotesi di informativa “atipica” o “supplementare” (in cui le controindicazioni emerse in sede di accertamento investigativo non assumono effetto interdittivo automatico), l'informazione prefettizia di cui all'articolo 4 del ripetuto d.lg. 490 del 1994 (cd “tipica”) non lascia alla amministrazione destinataria della nota alcun margine di apprezzamento, poichè l’effetto inibitorio (esclusione dalle gare pubbliche, dai contributi e dagli altri atti previsti dalla normativa di settore) discende direttamente dalla legge. Da tale considerazione consegue che la determinazione assunta da ciascuna delle stazioni appaltanti si presenta del tutto vincolata agli esiti dell’informativa prefettizia richiesta per legge.
Né coglie nel segno la doglianza relativa alla violazione delle regole sulla partecipazione al procedimento amministrativo, atteso che la delicatezza della materia impone che l’attività amministrativa sia riservata e sia caratterizzata dalla celerità della decisione. Al riguardo, è sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, proprio anche di questa Sezione, secondo cui, connotandosi per i caratteri di segretezza ed urgenza, il procedimento in materia di prevenzione antimafia deve ritenersi sottratto alla disciplina ed alle garanzie partecipative e procedimentali di cui alla legge n. 7.8.1990 n. 241 (Consiglio di Stato VI Sezione 29.10.2004 n. 7047; Consiglio di Stato VI Sezione 11 settembre 2001 n. 4724; T.A.R. Campania I Sezione 24 giugno 1999 n. 1789; T.A.R. Campania Napoli III Sezione 22 febbraio 2003 n. 1171).
Con questa precisazione, può passarsi all’analisi delle doglianze evidenziate nei ricorsi e nei motivi aggiunti che si concentrano sulla carenza istruttoria e motivazionale dei provvedimenti prefettizi impugnati, e degli atti investigativi connessi, con riguardo alla insufficienza degli elementi posti a fondamento del negativo giudizio formulato a carico della società. Tali censure, a giudizio del Collegio, non sono degne di accoglimento, nella misura in cui sono volte ad evidenziare un’asserita illegittimità degli atti impugnati in quanto non sorretti dall’individuazione di attuali elementi di fatto obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con associazioni delinquenziali.
In punto di fatto, alla luce dell'iter istruttorio seguito dall'Ufficio territoriale di Governo e degli elementi fattuali posti a fondamento del formulato giudizio sfavorevole a carico dell'impresa ricorrente, emerge che la circostanza centrale posta a base di tale conclusione viene ravvisata nel circuito di relazioni familiari ed imprenditoriali riconducibili all’ex amministratore unico della società, figlio e fratello di pregiudicati tutti inseriti nel medesimo clan camorristico (il primo morto per un agguato di camorra e gli altri con precedenti penali di altissimo profilo criminale). Egli stesso, poi, risulta destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per l’imputazione di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), per il ruolo di finanziatore e promotore di riciclaggio di danaro sporco. Le argomentazioni difensive si sviluppano lungo due direzioni: da un lato viene documentato che tale personaggio non è, dal 12 ottobre 2006, più investito della carica di amministratore, né ha mantenuto ruoli nell’organizzazione societaria, avendo ceduto le quote societarie possedute; dall’altro che, in ogni caso, il Tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Perugia, circostanza che poi ha condotto all’archiviazione del relativo procedimento penale.
Il primo rilievo non è idoneo a scalfire il giudizio espresso, la cui ampia discrezionalità di apprezzamento comporta, come immediata conseguenza, che esso sia sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (Cons. St., sez. VI, dec. 1979/2003). In effetti, tenuto conto che proprio in quel periodo la Prefettura aveva emesso una nota informativa sfavorevole sul conto dell’amministratore unico della società, non può essere censurata la valutazione di continuità della gestione societaria, derivante dalla comune constatazione che la cessione di quote societarie e la dismissione di cariche sociale rappresentano, nel casi di impresa già sospetta, espediente di elusione della normativa antimafia. Quanto al secondo aspetto, giova rimarcare che l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Perugia non contiene elementi dirimenti ai fini della presente indagine, limitandosi ad evidenziare la mancanza di prova certa di riscontri delle propalazioni del collaboratore in merito alla identificazione inequivoca dell’imputato. Correttamente il Prefetto ha valutato che l’esito del procedimento penale lasciasse inalterato il giudizio di infiltrazione della società, tenuto conto che tutto l’ambiente familiare risulta certamente collegato all’organizzazione criminale operante in Umbria. Tale circostanza, unita alla sussistenza di strettissimi legami familiari, suffraga ragionevolmente le conclusioni tratte dagli organi investigativi in tema di condizionamento mafioso.
La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini del giudizio sfavorevole, è sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato, mentre nella specie le risultanze di indagine chiariscono legami ed episodi ben più pregnanti del mero pericolo di infiltrazione. L’argomento difensivo riguarda, poi, una questione di carattere generale, cioè se il mero rapporto di parentela possa costituire giustificazione esclusiva (o, come nella specie, prevalente) dell’analisi prefettizia. Sul punto vanno evitate soluzioni aprioristiche, essendo detto rapporto il dato storico che forma la premessa minore di un’inferenza calibrata sulla regola (massima d’esperienza) secondo cui il vincolo di sangue con associati mafiosi espone il soggetto all’influsso dell’organizzazione, se non impone un coinvolgimento nella stessa. Ma l’attendibilità dell’inferenza dipende anche da una serie di circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, soprattutto, l’intensità del vincolo e il contesto in cui si inserisce. Qui l’intensità del vincolo è massima (trattandosi del rapporto di discendenza diretta e di fratellanza) ed il contesto milita nel senso della sua rilevanza, emergendo nell’istruttoria amministrativa sia rapporti di tutti i familiari con il medesimo clan, sia l’ordinaria conformazione delle imprese operanti nel settore e nell’ambito geografico di riferimento.
Il quadro complessivo riferito dalla Prefettura denota una costante e perdurante vicinanza del gruppo familiare a capo delle società con ambienti malavitosi locali, quadro corroborato dall’accertamento di un episodio di infiltrazione relativo proprio ad attività tipiche di tali organizzazioni, quale il riciclaggio di danaro sporco. In definitiva la valutazione posta a base della misura gravata, nel caso di specie, non risulta essere né illogica, né irrazionale, né arbitraria: le circostanze rappresentate in atti costituiscono elementi, univoci e non contestati, da cui ragionevolmente può dedursi che sussisteva il pericolo di infiltrazione mafiosa, atteso che la compagine societaria, proprio in ragione dei predetti persistenti legami economici e familiari, non assicurava assoluta impermeabilità circa possibili pressioni malavitose. Per tutti gli esposti motivi il ricorso ed i motivi aggiunti devono giudicarsi infondati e vanno come tale rigettati, con conseguente reiezione della connessa richiesta risarcitoria. La delicatezza della questione giustifica la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe ed i motivi aggiunti. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Fabio Donadono, Presidente FF
Francesco Guarracino, Primo Referendario
Michele Buonauro, Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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