Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 3-2009 - © copyright

T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 9 marzo 2009 n. 247
Cesare Mastrocola – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore
Efm s.r.l. e altro (avv.ti A. Gualtieri e D. Verbaro) c. Regione Calabria (avv. F. Talarico), Daedala s.p.a. (avv.ti G. De Vergottini e R. Manservisi)


1. Contratti della pubblica amministrazione – Aggiudicazione della gara – Annullamento – Concorrente non aggiudicatario – Interesse – Sussiste – Anche in caso di mancata dimostrazione con certezza che la propria offerta sarebbe stata dichiarata vincitrice.

 

2. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Criterio di aggiudicazione dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” – Progetto – Valutazione prima dell’offerta economica.

 

3. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Criterio di aggiudicazione dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” – Progetto – Valutazione prima dell’offerta economica – Effetti – Elementi concernenti l'offerta economica all'interno della busta contenente l'offerta tecnica – Divieto di inserimento.

1. In caso di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, il concorrente non aggiudicatario ha interesse all'annullamento dell'aggiudicazione al controinteressato anche nell'ipotesi in cui non sia in grado di dimostrare con certezza che, ove fosse stato ammesso, la propria offerta sarebbe stata dichiarata vincitrice.

 

2. Nelle gare di appalto con il criterio di aggiudicazione dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”, che trae la sua origine dal sistema dell’appalto-concorso, di derivazione comunitaria, contrassegnato da un'ampia discrezionalità dell'amministrazione nello scegliere le offerte tra quelle presentate, il progetto od offerta tecnica dev'essere valutato prima di conoscere l'offerta economica, per evitare che la valutazione del progetto sia influenzata da motivi di economicità, e per far sì che il peso reciproco delle due valutazioni, tecnica ed economica, sia ponderato in modo assolutamente autonomo.

 

3. Nelle gare di appalto con il criterio di aggiudicazione dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”, dal principio secondo cui il progetto dev'essere valutato prima di conoscere l'offerta economica, consegue il divieto di inserimento, da parte dei concorrenti, di elementi concernenti l'offerta economica all'interno della busta contenente l'offerta tecnica, in quanto la commistione tra i profili tecnico ed economico rappresenta, già ex se, un fatto oggettivamente idoneo ad introdurre elementi di valutazione fuorvianti all'attenzione della commissione di gara, di tal che al precitato divieto deve conferirsi valenza assoluta.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 919 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da

 

“Efm Srl”, con sede in Roma, via del Giorgione, n. 59, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI “Camossi Bonissoni Varrenti & Associati”, e da “Camossi Bonissoni Varrenti & Associati Studio Legale e Tributario”, con sede in Roma, via A. Bertoloni, n. 29, in persona del suo legale rappresentante, in proprio e quale mandante del medesimo RTI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Catanzaro, via Vittorio Veneto, n.48;

contro



Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franceschina Talarico, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale, in Catanzaro, viale .De Filippis, n. 280;

nei confronti di



“Daedala spa”, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. costituita con “Openplan s.r.l.” e “TEN Consulting s.r.l.”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe De Vergottini, Roberto Manservisi, con domicilio eletto presso Felice Bruni, in Catanzaro, via Leonardo Gallucci, n. 81;

per l'annullamento



-del verbale di gara del 5 giugno 2008, con cui la commissione di gara ha dichiarato aggiudicataria provvisoria, della gara bandita per il “Riordino del Patrimonio Immobiliare della Regione Calabria”, la ditta “ATI Daedala – Openplan – TEN”;
-del successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva, se nel frattempo intervenuto;
- dei precedenti verbali di gara nella parte in cui hanno omesso di escludere la ditta aggiudicatrice; - - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
- CON I MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI IN DATA 3.9.2008 E DEPOSITATI IN DATA 5.9.2008:
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva del Dirigente del Dipartimento n. 7 “Organizzazione e Personale” della Regione Calabria decreto n. 11730 del 25.8.2008 nonché per la caducazione e/o la dichiarazione di inefficacia del contratto, se nel frattempo intervenuta;
- CON I MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI IN DATA 18.9.2008 E DEPOSITATI IN DATA 24.9.2008: delle “Linee Guida”, approvate dalla Regione Calabria unitamente al bando di gara ed al disciplinare per l’affidamento dell’appalto “Riordino del Patrimonio Immobiliare della Regione Calabria;

Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di “Daedala spa”;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 644 depositata in data 22.9.2008, con cui questa Sezione accoglieva la domanda di interinale sospensione degli impugnati provvedimenti, ordinando la rinnovazione della gara, poi annullata in appello con ordinanza Cons. Stato, Sez. V n. 6490 depositata in data 2.12.2008;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 30/01/2009, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con atto notificato in data 27 agosto 2008 e depositato in data 3 settembre 2008, parte ricorrente premetteva di aver partecipato alla gara pubblica mediante procedura aperta, indetta con Decreto Dirigenziale n. 21794 del 27 dicembre 2007, per l’affidamento dell’incarico di “Riordino del Patrimonio Immobiliare della Regione Calabria tramite l’individuazione, la catalogazione e la messa a norma dei beni ai fini dell’inclusione nello Stato Patrimoniale”, ai sensi degli art..3, comma 37 e 55, comma 5, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la previsione di un punteggio fino a 65 punti per l’offerta tecnica, nonchè di un punteggio fino a 35 punti per l’offerta economica, da assegnare in successiva seduta pubblica secondo criteri oggettivi, applicando una formula matematica .
Precisava che le ditte partecipanti avrebbero dovuto produrre tre differenti buste: la N. 1, contenente la documentazione amministrativa, la N. 2, contenente l’offerta tecnica con la qualificazione curriculare del gruppo di lavoro, il progetto esecutivo, il cronoprogramma di esecuzione e una dichiarazione di disponibilità all’impiego o meno di determinate figure professionali; la N.3, contenente la ragione sociale, la generalità del legale rappresentante ed il prezzo complessivo offerto per l’esecuzione di tutti i servizi previsti nel progetto esecutivo.
Esponeva che, nei termini assegnati, pervenivano 12 domande di partecipazione e che la Commissione di Gara, nelle sedute del 10 e 21 aprile, in seduta riservata, esaminate le offerte tecniche, attribuiva punti 52 al raggruppamento ricorrente e punti 49 al raggruppamento controinteressato, cioè meno dei punti 51, attribuiti alla ditta “Manutencoop”.
Riferiva altresì che, nella successiva seduta del 5.5.2008, la Commissione di Gara, esaminate le offerte economiche, attribuiva alla controinteressata “A.T.I. Daedala” s.p.a – Openplan – Ten “ il punteggio massimo di punti 84 (49+35), a fronte di punti 81,32 (52+29,32) attribuiti complessivamente alla ricorrente, per cui, con verbale del 5 giugno 2008, la dichiarava provvisoriamente aggiudicataria della gara de qua.
Con il presente ricorso, lamentava, in sostanza, che, all’esito dell’accesso alla documentazione amministrativa, ottenuto in data 17 e 25 luglio 2008, apprendeva che l’offerta tecnica presentata dalla controinteressata aggiudicataria conteneva, oltre agli elementi richiesti nel Disciplinare di Gara, anche una incoerente analisi dei “costi” economici, tale da consentire alla commissione di gara di conoscere in forma anticipata gli elementi di cui all’offerta economica.
Avverso l’operato dell’Amministrazione, deduceva, con unico articolato motivo:
-illegittima mancata esclusione per avere la ditta aggiudicataria anticipato e rivelato l’offerta economica tramite i documenti offerti nella fase precedente;
Ad avviso dell’esponente, la ditta controinteressata sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara di che trattasi, in quanto l’offerta tecnica dalla medesima presentata avrebbe illegittimamente anticipato elementi propri dell’offerta economica mediante l’indicazione dei costi, in violazione del “principio di segretezza”.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con atto notificato in data 3.9.2008 e depositato in data 5.9.2008, parte ricorrente impugnava l’epigrafato decreto n. 11730 del Dirigente del Dipartimento n. 7 della Regione Calabria, di approvazione degli atti di gara, che veniva definitivamente aggiudicata a favore dell’A.T.I. “Daedala” , nonché di approvazione dello schema di contratto da far sottoscrivere successivamente.
A sostegno del proprio ricorso, riproponeva, in via derivata, il medesimo profilo di gravame già svolto con il ricorso principale.
Con atto depositato in data 16.9.2008, si costituiva la Regione Calabria intimata e, preliminarmente, deduceva l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa delle clausole contenute nel Disciplinare di Gara e nelle “Linee Guida” nonché per carenza di interesse concreto e di lesività dei provvedimenti impugnati.
Nel merito, contestava puntualmente le argomentazioni svolte ex adverso, concludendo per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.
Con atto depositato in data 17.9.2008, si costituiva anche la controinteressata A.T.I. “Daedala”, per resistere al presente ricorso ed insisteva per la legittimità dell’operato dell’amministrazione, che sarebbe stato coerente con la “lex specialis” di gara e, in particolare, con le “Linee Guida”, che prescrivevano anche le modalità di presentazione dell’offerta esecutiva.
Questa Sezione, con ordinanza n. 644 depositata in data 22.9.2008, accoglieva la domanda di interinale sospensione degli impugnati provvedimenti, ordinando la rinnovazione della gara.
Con motivi aggiunti notificati in data 18.9.2008 e depositati in data 24.9.2008, parte ricorrente impugnava le “Linee Guida” approvate dalla Regione Calabria (unitamente al bando ed al Disciplinare di Gara), nella parte in cui prevedevano l’elaborazione di un progetto esecutivo, da inserire nell’ambito dell’offerta tecnica, con “indicazione della spesa da destinare a ciascun obiettivo”, ove interpretate nel senso palesato dalla Commissione di Gara e condiviso dalle difese delle odierne parti resistenti, secondo cui, in sede di offerta tecnica, sarebbe stata consentita l’indicazione dei costi economici di ciascun obiettivo, in anticipazione di elementi dell’offerta economica, in contrasto con i principi fondamentali in materia di appalti pubblici.
La ricorrente, riteneva, tuttavia, che fosse possibile advenire ad un’interpretazione della locuzione “indicazione della spesa da destinare a ciascun obiettivo” coerente con i principi generali, nel senso di prevedere che, nei vari obiettivi indicati dalle “Linee Guida”, sarebbe dovuto essere scomputato il prezzo base indicato dall’Amministrazione, anziché l’offerta individuale di ciascun concorrente.
Concludeva chiedendo l’annullamento delle suddette “Linee Guida” in parte qua, per il caso in cui non risultassero suscettibili di interpretazione secondo i principi generali della materia de qua.
Con memoria depositata in data 21.10.2008, la Regione Calabria ribadiva che la Commissione di Gara non sarebbe stata, in realtà, messa a conoscenza dell’offerta economica proposta dall’aggiudicataria, in osservanza del principio della “segretezza”, poiché i costi indicati dall’aggiudicataria non sarebbero stati parametrati all’offerta economica dalla medesima presentata.
Con atto depositato in data 22.10.2008, la controinteressata aggiudicataria rendeva noto che la Regione Calabria, in seguito all’emanazione dell’ordinanza cautelare n. 644 del 2008, aveva già sospeso l’esecuzione degli atti gravati, con ciò evitando il determinarsi di alcun pregiudizio per effetto dell’esecuzione degli impugnati provvedimenti.
Con memoria depositata in data 12.1.2009, parte ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.
Con memoria depositata in data 18.1.2009, la Regione Calabria riferiva che, nelle more del giudizio, l’ordinanza di accoglimento di questa Sezione n. 644 depositata in data 22.9.2008 era stata annullata in appello con ordinanza Cons. Stato, Sez. V n. 6490 depositata in data 2.12.2008, con la motivazione secondo cui: “il denunciato vizio dell’offerta aggiudicataria non trova riscontro nella lex specialis e che d’altra parte la ricorrente non ha subito alcun pregiudizio della eventuale conoscibilità dell’offerta economica”.
Nel merito, insisteva nelle già prese conclusioni, indicando copiosa giurisprudenza.
Con memoria depositata in data 22.1.2009, la controinteressata “A.T.I. Daedala s.p.a.” ribadiva che la propria offerta tecnica, presentata in conformità alla “lex specialis di gara”, non avrebbe anticipato il contenuto dell’offerta economica, come risulterebbe “per tabulas” dal raffronto tra la somma dei costi ripartiti nel “Progetto esecutivo” e l’offerta economica, di ammontare più ridotto (in allegato al “Progetto esecutivo” sarebbe stata indicata la somma di euro 1.200.000, mentre quella contenuta nell’offerta economica sarebbe inferiore), peraltro formulata a”a corpo”, ai sensi dell’art. 6 del Disciplinare di Gara.
Pertanto, ad avviso della controinteressata, l’offerta tecnica contenente un’indicazione di costi generali non si porrebbe in violazione del principio di “par condicio” e di “segretezza” dell’offerta economica.
Alla pubblica udienza del 30.1.2009, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO



1. Vengono impugnati i verbali di gara “in parte qua”, il provvedimento di aggiudicazione definitiva (con i primi motivi aggiunti) nonché le “Linee-Guida” per la redazione del progetto esecutivo (con i secondi motivi aggiunti), in relazione alla gara pubblica, mediante procedura aperta, indetta con Decreto Dirigenziale n. 21794 del 27 dicembre 2007, per l’affidamento dell’incarico di “Riordino del Patrimonio Immobiliare della Regione Calabria tramite l’individuazione, la catalogazione e la messa a norma dei beni ai fini dell’inclusione nello Stato Patrimoniale”, ai sensi degli art..3, comma 37 e 55, comma 5, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, poiché, ad avviso dell’esponente, l’offerta tecnica presentata dalla controinteressata “A.T.I. Daedala s.p.a.” conteneva, oltre agli elementi richiesti nel Disciplinare di Gara, anche una incoerente analisi dei “costi” economici, tale da consentire alla commissione di conoscere in forma anticipata gli elementi di cui all’offerta economica.

2. In via preliminare, va respinta, siccome infondata, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di lesività, sollevata dalla resistente Regione Calabria, poiché, a suo avviso, la mancata aggiudicazione della gara in favore della ricorrente sarebbe effetto diretto della valutazione dell’offerta economica e non già della maggior valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla controinteressata, che ha ottenuto un punteggio inferiore rispetto a quello attribuito alla ricorrente.
E’, infatti, principio pacifico che il concorrente non aggiudicatario ha interesse all'annullamento dell'aggiudicazione al controinteressato anche nell'ipotesi in cui non sia in grado di dimostrare con certezza che, ove fosse stato ammesso, la propria offerta sarebbe stata dichiarata vincitrice (cfr. ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2003 n. 6280).
Invero, nella specie, l'interesse della parte ricorrente sussiste “a fortiori”, in quanto essa impugna non solo l'aggiudicazione in favore della parte controinteressata ma anche la procedura e la “lex specialis di gara”, svolgendo un’articolata censura che, ove accolta, comporterebbero la caducazione integrale della gara a partire dall’esame dell’offerta tecnica e la sua necessaria ripetizione, con conseguente recupero, virtuale, delle “chances” di aggiudicazione rimaste pregiudicate.
2.1. Nelle gare di appalto con il criterio di aggiudicazione dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”, che trae la sua origine dal sistema dell’appalto-concorso, di derivazione comunitaria, contrassegnato da un'ampia discrezionalità dell'amministrazione nello scegliere le offerte tra quelle presentate, il progetto od offerta tecnica, dev'essere valutato prima di conoscere l'offerta economica, per evitare che la valutazione del progetto sia influenzata da motivi di economicità, e per far sì che il peso reciproco delle due valutazioni, tecnica ed economica, sia ponderato in modo assolutamente autonomo.
Invero, secondo “ius receptum”, “le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici delle offerte (ex plurimis: Cons. St., Sez. V, 23 gennaio 2007 n. 196; Cons. St. Sez. V 31-12-1998, n. 1996, e Cons. St. Sez. VI, n. 3962 del 2001).
Ne consegue il divieto di inserimento, da parte dei concorrenti, di elementi concernenti l'offerta economica all'interno della busta contenente l'offerta tecnica, in quanto la commistione tra i profili tecnico ed economico rappresenta, già “ex se”, un fatto oggettivamente idoneo ad introdurre elementi di valutazione fuorvianti all'attenzione della commissione di gara, di tal che al precitato divieto deve conferirsi valenza assoluta.
Invero, secondo il predetto canone operativo, necessario al fine di garantire la trasparenza delle procedure di gara nonché la massima obiettività nell'assegnazione dei punteggi e - in definitiva - la “par condicio” tra i concorrenti, l'assegnazione dei punteggi tecnici deve procedere - e non seguire - la conoscenza delle offerte economiche (Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2006 n. 5735).
Tale principio, già recepito dalla legislazione positiva con l’art. 91 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (“Regolamento di esecuzione della legge 11 febbraio 1994 n. 109 sui lavori pubblici”) ha ormai assunto una portata generale e, pertanto, trova applicazione anche nelle procedure di affidamento di servizi, in ragione della comune esigenza di evitare che la conoscenza, da parte della commissione di gara, degli elementi economici dell'offerta ingeneri o comunque sia suscettibile di influenzare la valutazione degli elementi tecnici dell'offerta (cfr.: Cons. Stato Sez. V 16 novembre 2005 n. 6391).
Perciò, fondamentali ragioni logiche di coerenza e di correttezza nell'esercizio di poteri amministrativi incidenti su posizioni private nell'ambito di procedure concorsuali - che lo ancorano ai canoni di cui all’art. 97 Cost. nonché allo stesso art. 3 Cost., stante la sua finalità di garantire la “par condicio” fra i concorrenti di una gara anche mediante l’osservanza del principio di “segretezza dell’offerta economica- impongono questa soluzione anche nel caso di mancanza di una specifica normativa per le singole tipologie di gara.
2.2. Nella specie, parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore della parte controinteressata, che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 84, costituito dalla somma del massimo punteggio di 35, attribuiti in relazione ad un’offerta economica “a corpo” di €. 1.100.055, nonché di punti 49 per l’offerta tecnica.
In particolare, l’offerta tecnica consiste nella presentazione di un progetto tecnico-esecutivo, in attuazione degli obiettivi espressi nella documentazione di gara, con i relativi cronoprogrammi e costi.
Ai fini della qualificazione della fattispecie sub esame, appare opportuno riportare alcuni passaggi fondamentali previsti nella sezione “5.Conclusioni” del progetto tecnico proposto dalla controinteressata aggiudicataria:
A) a pag. 191 : “5.1. Obiettivo “A” e “B” : rilevazione e messa a norma giuridico amministrativa di beni immobili non inventariati e messa a norma giuridico amministrativa di beni immobili già inventariati”, vengono indicate 4 fasi, in relazione a ciascuna delle quali, nella colonna corrispondente a destra, viene indicato il “costo relativo ad ogni intervento/fase”:
“analisi preliminare dati, costituzione team, rilevamento e formazione” €. 27.500,0
“ricerca documentale in back office e analisi dell’informazione rilevata sul campo” €.165.000,00
“ricerca e rilevamento sul campo” €.137.500,00
“ elaborazione reportistica e supposto alle attività di valorizzazione del patrimonio” €. 55.000,00
per un totale di €. 385.000,00
B) a pag. 192: “5.2.Obiettivo “C”: sviluppo e alimentazione di una banca dati informatica e Georeferenziale”, vengono indicate 7 fasi, in relazione a ciascuna delle quali, nella colonna corrispondente a destra, viene indicato il “costo relativo ad ogni intervento/fase”:
“analisi iniziale definizione modello Campione, Definizione processi, Creazione Db, progettazione del sistema” €. 14.400,00
“Sviluppo del sistema per integrazione con altri sistemi Georeferenziali della Regione” €. 92.300,00
“Centrale di Governo del sistema: coordinamento dell’attività di censimento per omogeneizzare i dati da rilevare” €.65.600,00
“Fornitura di licenze ARCHIBUS + installazione (client e web)” €.70.000,00
“Formazione su vari livelli: di base, applicativa, per amministratore, etc..” €.12.300,00
“ Help desk telefonico di 1° e 2° livello. Teleassistenza” €. 6.200,00
“Manutenzione del sistema e aggiornamento nuova release” €.14.400,00
per un totale di €.275.200,00
C) a pag. 194: “5.3.Obiettivo “D” e “E”: recupero e tutela giuridica del patrimonio e valutazioni in ordine alle potenzialità di utilizzo economico dei beni”, vengono indicate 10 fasi, in relazione a ciascuna delle quali, nella colonna corrispondente a destra, viene indicato il “costo relativo ad ogni intervento/fase”:
“analisi preliminare ” €. 73.000
“approfondimento informazioni sul patrimonio immobiliare Regionale” €.110.000
“documento di linee guida con proposte di valorizzazione” €.110.000
“approvazione delle strategie di valorizzazione da parte dell’Amministrazione Regionale”, piano delle alienazioni”, “società di spin off”, “global service”, “sfu”, “project/concessione”, “supporto legale” €.146.000,00
per un totale di €.440.000,00
Pertanto, la somma complessivamente indicata per tutti gli obiettivi in cui si articola il progetto tecnico presentato dalla controinteressata aggiudicataria risulta di € (275.200,00+440.000,00+385.000,00=) 1.100.200, cioè di una somma quasi coincidente con l’ammontare dell’offerta economica “a corpo” di €. 1.100.055,00 dalla medesima presentata nella busta N.3, come risulta dal verbale di gara di aggiudicazione provvisoria del 5.6.2008 nonché da tutta la successiva documentazione in atti, ivi compreso l’impugnato provvedimento di aggiudicazione definitiva.
A fronte di valori economici in sostanza quasi corrispondenti, indicati, rispettivamente, in sede di offerta tecnica nonché in sede di offerta economica, la difesa della parte controinteressata sostiene che gli elementi di spesa dei singoli obiettivi indicati nel progetto tecnico non sarebbero parametrati agli elementi di base dell’offerta economica presentata: tuttavia, non si comprende a cosa siano effettivamente parametrati, apparendo piuttosto sfumato e poco convincente il riferimento alla “mera estrinsecazione dei costi teoricamente ipotizzati in via generale per le singole attività richieste dalla stazione appaltante non suscettibili, come tali, di corrispondere all’offerta economica che le norme di gara imponevano venisse formulata a “corpo” (pag. 4, 4° capoverso, della memoria depositata dalla “Daedala s.p.a.” in data 22.1.2009).
In realtà, contrariamente ai suddetti assunti, risulta “per tabulas” il dato oggettivo della quasi corrispondenza fra il totale dei costi indicati dalla controinteressata in sede di offerta tecnica ( €. 1.100.200) nella busta N. 2 e l’ammontare dell’offerta economica “a corpo” ( €. 1.100.055,00), indicata dalla medesima nella busta N. 3, già “ex se” sufficiente a dimostrare in modo inequivocabile che, nella specie, si è verificata la vietata commistione di elementi tecnici ed elementi economici dell’offerta, in violazione del principio della “par condicio” fra i concorrenti, discendente dall’art. 3 della Cost., del principio di “segretezza” dell’offerta economica e del divieto di commistione fra elementi tecnici ed elementi economici, riconducibili all’art. 97 della Cost, etc..
Né vale obiettare, come fa parte controinteressata, che i riferimenti all'offerta economica costituirebbero una semplice ipotesi astratta, appartenente al progetto tecnico, di ripartizione del budget, in quanto la commistione tra i profili tecnico ed economico è di per sé idonea ad introdurre elementi di valutazione fuorvianti all'attenzione della commissione di gara (la quale, per altro, prima di avere verificato l'offerta economica, non è certo nelle condizioni di potere apprezzare se quella prospettata sia un'ipotesi astratta od un'offerta concreta), di tal che al predetto divieto deve conferirsi valenza assoluta.
Infine, giova precisare che non si attaglia al caso di specie, la giurisprudenza invocata dalla parte controinteressata e, in particolare, la sentenza T.A.R. Lazio , Roma, Sez. I ter, 5.9.2008 n. 8098, la quale, con riferimento ad una procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di arredo degli uffici di importo a base d’asta di 200.000,00 euro, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, precisa che: “..che il principio, valevole per tutte le gare di appalto, secondo cui la valutazione tecnica di un’offerta deve precedere quella relativa all'aspetto economico, non appare violato laddove l’offerta si limiti all'indicazione di elementi meramente descrittivi ed alla presentazione di una campionatura recante semplici listini di prezzi al pubblico, sganciati dal contesto della gara, senza alcuna possibilità di indurre la commissione di giudicatrice a formulare giudizi di ordine tecnico inquinati da una previa conoscenza dell’offerta economica (T.A.R. Piemonte, Sez. II 6.12.2003, n. 1763) “ e, inoltre, che: “un’offerta tecnica contenente schede descrittive di prodotti mediante presentazione di listini pubblici non può costituire elemento violativo del principio di par condicio e di segretezza dell’offerta, condizionante la Commissione di gara ai fini della valutazione dell’offerta economicamente vantaggiosa, in quanto l’elemento economico costituito dal prezzo di listino non può costituire in concreto ossia, antecedentemente all’apertura dell’offerta economica, elemento dal quale poter desumere la coincidenza tra questo ed il prezzo indicato nella stessa offerta economica”.
E’ infatti evidente che, nella fattispecie esaminata dalla precitata sentenza T.AR. Lazio, Roma, n. 8098/2008, a differenza che in quella sottoposta all’esame di questo Giudice, non venivano indicati elementi dell’offerta economica in sede di offerta tecnica, ma venivano proposte schede e “depliants”, contenenti soltanto parametri esterni sganciati dalla gara, costituiti dai prezzi oggettivi di listino, cioè da una “base neutra”, sulla quale, soltanto con successiva operazione logico-aritmetica, applicando percentuali non precisate, si sarebbe proposta un’offerta insuscettibile di poter essere calcolata “a priori”, discostata percentualmente per ribasso.
In definitiva, risultando acclarato che, nel caso di specie, risultano essere stati violati principi fondamentali che devono informare lo svolgimento dell’azione amministrativa nell’espletamento delle procedure di gara, si appalesa fondata la censura svolta con il ricorso principale e reiterata con i primi motivi aggiunti proposti avverso l’atto di aggiudicazione definitiva e, per l’effetto, va ritenuto illegittimo l’operato della Commissione di Gara, che non proceduto all’esclusione della controinteressata.
2.3. Ciò posto, ai fini della disamina dei secondi motivi aggiunti, notificati in data 18.9.2008 e depositati in data 24.9.2008, occorre vedere se l’illegittimità riscontrata nell’operato della Commissione di Gara è discesa o meno direttamente dall’osservanza delle “Linee Guida”, oggetto dell’impugnativa.
Osserva, peraltro, il Collegio che la questione della rilevanza della censura svolta deriva dalla soluzione della presupposta questione, costituita dall'esatta ricostruzione della portata della clausola incriminata, che costituisce il fondamento normativo anche del potere esercitato dall'Autorità in fase di espletamento della gara.
Ove, infatti, tale clausola risultasse conforme al dettato di legge, l’illegittimità dell’operato del comportamento dell'Autorità sarebbe circoscrivibile soltanto alla fase procedimentale e, in definitiva, risulterebbe riferibile soltanto all’attività espletata dalla Commissione di Gara, mentre, nel caso in cui la clausola de qua dovesse interpretarsi nel senso indicato dalla controinteressata, l’illegittimità dell’operato della P.A. si radicherebbe “ab imis” e, cioè, al momento della predisposizione della “lex specialis” di gara, in relazione alla quale l’illegittimità emersa in fase procedimentale discenderebbe dalla prima, costituendone “attività vincolata”.
Invero, nella ricerca del significato delle clausole del bando, deve essere fatta corretta applicazione dei canoni interpretativi indicati dall'art. 12 delle Disposizioni Preliminari al codice civile, che esigono la coordinata e coerente lettura della varie prescrizioni, secondo il significato grammaticale delle espressioni adoperate, nella loro logica connessione, coerentemente con la volontà autolimitativa espressa dalla stazione appaltante con la loro proposizione, per cui, in caso di oscurità ed equivocità delle clausole, un corretto rapporto tra Amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell' azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell' art. 1337 Cod. civ., impone che, di quella disciplina, sia resa una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretando le clausole per ciò che esse espressamente dicono, restando dispensato, il concorrente, dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati, soprattutto se contrastanti con la normativa interna e comunitaria (per tutte, Cons. Stato Sez. V: n. 2162 del 15 aprile 2004 e n. 4797 del 28 giugno 2004).
In primo luogo, si osserva che, a fronte di più significati possibili della stessa disposizione, è compito dell'interprete escludere quello che difetti di coerenza con i dettami della Costituzione, in applicazione del principio secondo cui le leggi vengono dichiarate incostituzionali perchè è impossibile darne interpretazioni “secundum Constitutionem” e non in quanto sia possibile darne interpretazioni incostituzionali (cfr.: Corte Cost. 12 marzo 1999 n. 65).
Va quindi richiamato, anche con riferimento al caso di specie, il principio secondo cui, tra le varie interpretazioni in astratto possibili delle fonti legislative, l'interprete privilegiare solo quella più conforme alla Costituzione (Corte Cost. 27 dicembre 1996 n. 418; Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 1997 n. 1207; Corte Cost. 28 maggio 1999 n. 197; Corte Cost.: n. 296 del 1995 e n. 360 del 1995).
Orbene, nella specie, l’art. 6 del Disciplinare di Gara, nella parte relativa alla “Busta n. 2: Offerta Tecnica” precisa che l’offerta tecnica deve contenere, fra l’altro, “ il progetto esecutivo del riordino patrimoniale in oggetto, redatto secondo le “Linee Guida”.
La clausola delle “Linee Guida”, rilevante ai fini della soluzione della questione de qua, inserita fra le “premesse”, prevede: “il progetto esecutivo dovrà fornire, in relazione alle azioni che si intendono complessivamente realizzare per il perseguimento di ciascuno dei predetti obiettivi, nonché il quadro quantitativo e qualitativo dei risultati attesi, corredato dell’indicazione della spesa da destinare a ciascun obiettivo”.
La predetta clausola, formulata in modo non molto chiaro e, inoltre, con qualche “refuso” che ne complica ulteriormente la comprensione, consente, comunque, all’interprete una ricostruzione interpretativa alla luce dei principi costituzionali e dei principi generali disciplinanti la materia de qua.
Certamente, non può condividersi l’interpretazione resa dalla stazione appaltante e condivisa dalla difesa in giudizio delle parti resistenti, poiché, fra le possibili, appare quella palesemente difforme dai principi che devono presiedere la materia delle procedure di gara.
Invero, fra le varie interpretazioni possibili in coerenza con i principi costituzionali nonché con i principi generali che devono informare l’espletamento della gara, si ravvisano quella secondo cui viene consentita l’indicazione dei costi per ciascun obiettivo mediante l’espressione di una mera percentuale, avulsa da qualsiasi riferimento ad una determinata cifra, nonché la stessa interpretazione proposta dall’odierna parte ricorrente, secondo cui la locuzione “indicazione della spesa da destinare a ciascun obiettivo” dovrebbe essere intesa nel senso di prevedere che sarebbe dovuto essere scomputato nei vari obiettivi indicati dalle “Linee Guida” il prezzo base indicato dall’Amministrazione e non già la personale offerta economica di ciascun concorrente.
Ne consegue che l’impugnativa proposta avverso le “Linee Guida” “in parte qua” va rigettata perché anche la clausola contestata appare suscettibile di essere interpretata in senso conforme ai principi generali disciplinanti la materia in questione.
In conclusione, si appalesano fondati il ricorso principale ed i primi motivi aggiunti interposti avverso l’atto di aggiudicazione definitiva di gara e , per l’effetto, va annullata l’aggiudicazione , facendo obbligo alla P.A. di disporre la rinnovazione della gara a partire dell’esame delle offerte tecniche, tenendo conto delle motivazioni svolte con la presente sentenza.
Vanno invece rigettati, siccome non rilevanti, i secondi motivi aggiunti, interposti avverso “le Linee Guida”, in parte qua.
Le difficoltà interpretative, oggettivamente ravvisabili nelle “linee Guida” in parte qua, consigliano di disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, accoglie il ricorso principale ed i primi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla l’aggiudicazione, facendo obbligo alla P.A. di disporre la rinnovazione della gara a partire dall’esame dell’offerta tecnica, come in motivazione.
Rigetta l’impugnativa proposta con i secondi motivi aggiunti avverso le “Linee Guida”.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 30/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Giovanni Ruiu, Primo Referendario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento