T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 20 febbraio 2009 n. 302
M. Nicolosi Pres. A. Cacciari Est.
I. Malucchi (Avv.ti F. Conti e A. Dinelli) contro il Comune di Livorno (Avv.ti L. Macchia e P. Macchia) e Soc. Casa Livorno e Provincia S.p.A. (non costituita) |
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Edilizia residenziale pubblica - Alloggio ERP - Ordine di rilascio - Mancato reperimento dell'assegnatario nell'immobile in tre giornate diverse ma in orari nei quali comunemente le persone escono per lavoro o per il disbrigo degli impegni quotidiani - Illegittimità - Esposti aventi ad oggetto lamentele per rumori e schiamazzi - Accessi eseguiti successivamente alla proposizione dell'azione giurisdizionale - Irrilevanza
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È illegittimo il provvedimento di rilascio dell'alloggio ERP basato sul mancato reperimento dell'assegnatario nell'immobile in tre giornate diverse, ma alle ore 9.30, 11 e 10, orari nei quali comunemente le persone escono per lavoro o per il disbrigo degli impegni quotidiani. I sopralluoghi avrebbero dovuto essere svolti in momenti della giornata nei quali l'assenza non avrebbe potuto essere motivata se non con il fatto di abitare in altro immobile. Non possono essere prese in considerazione, a fini di motivazione del provvedimento impugnato, le generiche voci contenute in esposti aventi ad oggetto lamentele per rumori e schiamazzi provenienti dall'alloggio. Del tutto irrilevanti risultano altresì gli accessi eseguiti successivamente alla proposizione dell'azione giurisdizionale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 00302/2009 REG.SEN.
N. 02066/2004 REG.RIC.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda
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ha pronunciato la presente
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SENTENZA
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Sul ricorso numero di registro generale 2066 del 2004, proposto da:
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Malucchi Ivano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Conti e Alessandro Dinelli, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, piazza della Repubblica n. 2;
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contro
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Il Comune di Livorno in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Macchia e Paolo Macchia, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40; Soc. Casa Livorno e Provincia S.p.A. ex A.T.E.R. in persona del presidente in carica, n.c.;
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per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Dirigente dell'area 3 Sviluppo Socio Culturale macrofunzione "Politiche abitative e Promozione Sociale" del Comune di Livorno prot. n.63636 del 18 agosto 2004, con il quale è stato ordinato al Sig. Malucchi Ivano il rilascio dell'alloggio ERP sito in Livorno, via G. Puccini n. 7/p3,
nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori e consequenziali e in particolare dell'atto prot. 11844 del 13 febbraio 2004 con il quale l'Ufficio Dirigenziale - Promozione Sociale ha comunicato al Sig. Malucchi l'avvio della procedura di cui all'art. 35, comma ,1 lettera b) della L.R.T. 96/96.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Livorno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/02/2009 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il presente ricorso, notificato il 28 ottobre 2004 e depositato il 4 novembre 2004, sono stati impugnati gli epigrafati provvedimenti per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituita l'Amministrazione intimata chiedendo l'inammissibilità e la reiezione della ricorso nel merito.
Con ordinanza n. 1225 del 26 novembre 2004 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione.
All'udienza del 4 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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1. Con il presente ricorso è impugnato un provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica con contestuale ordine di rilascio, motivato dalla mancata utilizzazione dell'immobile da parte del ricorrente. Questi, con unico motivo di ricorso, lamenta che l'istruttoria sarebbe stata malamente condotta poiché i sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale non dimostrerebbero il fatto che egli abiti presso altra dimora.
Il Comune intimato eccepisce in via preliminare difetto di giurisdizione, e nel merito replica che l'istruttoria dimostrerebbe quanto sostenuto nel provvedimento impugnato.
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2. E infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione. Secondo un indirizzo consolidato, dal quale questo Collegio non vede motivo di discostarsi, le controversie riguardanti i provvedimenti di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica incidono su un rapporto di concessione di beni pubblici che viene costituito all'atto di assegnazione e la cui regolamentazione è dettata da norme pubblicistiche per la tutela di interessi collettivi, tanto nel momento in cui l'alloggio viene assegnato, quanto nel momento in cui si fa luogo alla decadenza. Anche in questo secondo caso il provvedimento emesso dall'Amministrazione assume infatti carattere autoritativo, poiché incide su un rapporto pubblicistico in relazione a ragioni di interesse collettivo, consistenti nella miglior utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico per garantire un alloggio ai soggetti effettivamente bisognosi (C.d.S. IV 27 aprile 2007, n. 3409).
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3. Nel merito il ricorso è fondato poiché il provvedimento impugnato si basa sul mancato reperimento dell'assegnatario nell'immobile in tre giornate diverse, ma alle ore 9.30, 11 e 10, orari nei quali comunemente le persone escono per lavoro o per il disbrigo degli impegni quotidiani. I sopralluoghi avrebbero dovuto essere svolti in momenti della giornata nei quali l'assenza del ricorrente non avrebbe potuto essere motivata se non con il fatto di abitare in altro immobile. Non possono essere prese in considerazione, a fini di motivazione del provvedimento impugnato, le generiche voci contenute in esposti aventi ad oggetto lamentele per rumori e schiamazzi provenienti dall'alloggio.
È poi appena il caso di evidenziare che sono irrilevanti gli accessi eseguiti successivamente alla proposizione del presente ricorso, che avrebbero solo potuto essere posti a fondamento di un ulteriore e diverso provvedimento di decadenza.
Il ricorso deve quindi essere accolto, e per l'effetto i provvedimenti impugnati devono essere annullati. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente le spese di causa stante la particolarità della fattispecie.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sez. II, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 04/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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