REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2008, proposto da:
Di Maio Antonio e Pannone Antonietta, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Abbamonte, nello studio del quale sono elettivamente domiciliati in Napoli, via Melisurgo, 4;
contro
Comune di Brusciano;
Provincia di Napoli - Citta' Metropolitana - Area Prog. Scolast., rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Scetta, dell’Avvocatura provinciale presso la cui sede è elettivamente domiciliata in Napoli, piazza Matteotti, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota 24 dicembre 2007, n. 25.542 con la quale il comune di Brusciano ha comunicato ai ricorrenti di non poter procedere all’istruttoria ed al rilascio del permesso di costruire richiesto con istanza del 9 marzo 2005, n. 4297, fino alla decadenza delle misure di salvaguardia prevista per 18 giugno 2009;
- della nota 31 agosto 2006, n. 14.474 con la quale il dirigente del settore edilizia del comune di Brusciano ha sospeso l'esame del permesso di costruire per la durata della licenza delle misure di salvaguardia;
- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale ed in particolare della delibera consiliare 18 giugno 2004, n. 14 con la quale è stato adottato la variante al piano regolatore del comune di Brusciano.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Napoli - Citta' Metropolitana - Area Prog.Scolast.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12/02/2009 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti sono proprietari di un fondo sito nel comune di Brusciano distinto in catasto al foglio 5, particelle 1834 e 1835, ricadente in zona agricola per le quali è ammesso alla costruzione di edifici colonici.
Gli interessati, in data 9 marzo 2005, hanno presentato istanza per ottenere rilascio del permesso di costruire una casa colonica. Con nota 24 dicembre 2007, n. 25.542 il responsabile dell'area tecnica del Comune di Brusciano ha comunicato ai ricorrenti la sospensione dell'esame della richiesta di permesso di costruire per tutta la durata delle misure di salvaguardia entrate in vigore con l'adozione della variante al piano regolatore, sulla base della delibera del consiglio comunale 18 giugno 2004, n. 14.
In data 21 aprile 2005, il Sindaco di Brusciano ha chiesto alla Provincia l'approvazione della variante al piano regolatore; successivamente l'amministrazione provinciale di Napoli con una nota del 27 maggio 2005, n. 1291 restituiva gli atti al Comune perché venissero integrati e rielaborati avendo riscontrato l'assenza dei requisiti di procedibilità istruttoria.
A seguito di diffida inviata dagli interessati il 21.11.2007, l'Amministrazione con nota del 24 dicembre 2007, n. 22.542 comunicava di non poter procedere al rilascio del permesso di costruire richiesto, fino alla decadenza delle norme di salvaguardia prevista per il 18 giugno 2009, confermando la validità dell'atto di sospensione dell’istruttoria del 31 agosto 2008.
Avverso tale atto, ed ogni altro connesso, presupposto e consequenziale, ha proposto impugnativa l'interessato, chiedendone l'annullamento previa sospensione della esecuzione, per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 violazione del giusto procedimento di legge.
Il provvedimento di diniego non sarebbe stato preceduto dal preavviso di rigetto previsto dall'articolo 10 bis della legge 241/1990 per rendere ricorrenti di partecipare al procedimento di presentare eventuali osservazioni;
2) violazione e falsa applicazione della legge 1902/1954. Violazione falsa applicazione degli articoli 7 ed 11 della legge 1150/1942; Violazione della legge regionale Campania n. 14 del 1982. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Sviamento.
L'Amministrazione non avrebbe potuto negare il rilascio del permesso di costruire, posto che a seguito della restituzione degli atti da parte dell'amministrazione provinciale, per le carenze documentarie istruttorie riscontrate, erano venute meno le misure di salvaguardia;
3) ulteriore violazione e falsa applicazione della legge 1902/1954. Ulteriore violazione falsa applicazione degli articoli 7 ed 11 della legge 1150/1942; Violazione della Legge Regionale Campania n. 14 del 1982. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Sviamento.
In base alla Legge Regionale n. 14/1982 (applicabile ratione temporis alla vicenda in esame) ed alla legge 1150/1942 il comune di Brusciano avrebbe dovuto rielaborare la variante al piano regolatore entro il termine perentorio di 180 giorni, sulla scorta delle indicazioni dell'amministrazione provinciale.
Di conseguenza la variante al piano regolatore adottato dal comune di Brusciano in data 18 giugno 2004 dovrebbe considerarsi definitivamente non approvata, in modo tale che essa non potrebbe più produrre gli effetti conformativi previsti;
4) ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Sviamento.
L'amministrazione avrebbe dovuto procedere al rilascio del permesso di costruire tenendo conto unicamente del piano regolatore approvato con delibera del Presidente la Giunta Regionale 29 febbraio 1984, n. 1423.
Con il ricorso è chiesta, inoltre, la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno, da liquidarsi nella complessiva somma di € 500.000,00, ovvero in forma equitativa sulla base di quanto ritenuto da parte di questo Tribunale.
Si costituita in giudizio l’Amministrazione provinciale di Napoli, che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
Con ordinanze n. 1032/2008 e n. 1446/2008 sono stati disposti incombenti istruttori ai quali l’amministrazione ha adempiuto in data 21 maggio 2008.
Con ordinanza n. 1833 resa nella Camera di Consiglio del 26.6.2008, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai fini di un riesame del diniego impugnato.
Alla udienza pubblica del 12 febbraio 2009, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
In primo luogo, in accoglimento dell’ eccezione proposta dalla difesa dell’Amministrazione provinciale, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Napoli, in quanto il provvedimento impugnato (diniego del permesso di costruire) rientra nella competenza esclusiva del Comune di Brusciano.
Venendo all’esame del merito ritiene il Collegio, in considerazione del suo carattere assorbente, di esaminare previamente la seconda censura, con la quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della legge 1902/1954, degli articoli 7 ed 11 della legge 1150/1942 e della legge regionale Campania n. 14 del 1982 nonché la violazione dei principi generali in materia di adozione, approvazione e revoca dei piani regolatori, nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione sulla questione decisiva dell'operatività delle misure di salvaguardia della variante al piano regolatore generale, adottata dal Consiglio Comunale di Brusciano il 18 giugno 2004.
La tesi esposta merita di essere condivisa.
Il procedimento di formazione del piano regolatore generale (e delle sue varianti), disciplinato dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), si articola in due subprocedimenti, il primo finalizzato alla sua adozione da parte del Comune, ed il secondo alla sua approvazione da parte del Ministero per i lavori pubblici (ora Regioni), che può portare, secondo le previsioni degli artt. 8 e 10, della l. n. 1150 cit., come modificata ed integrata dalla legge n. 765 del 1967, all'approvazione integrale del piano (e, secondo una prassi consolidata, anche ad una approvazione parziale) con o senza modifiche d'ufficio non comportanti innovazioni tali da mutare le caratteristiche essenziali di esso ed i suoi criteri di impostazione, ovvero alla sua restituzione per modifiche, integrazioni o rielaborazioni, che il Comune non è tenuto ad effettuare, salva l'ipotesi in cui, essendo l'adozione del piano obbligatoria, l'inadempimento venga sanzionato con un intervento sostitutivo.
L'assenza di un generale obbligo di effettuare le modifiche, integrazioni o rielaborazioni richieste per l'approvazione del piano e l'inesistenza, comunque, di un tale obbligo relativamente alle varianti, e la necessità che, in caso di esercizio della relativa facoltà, l'adozione di una variante debba essere nuovamente deliberata e pubblicata, chiariscono come la restituzione al Comune dello strumento urbanistico senza neppure una approvazione parziale sia destinata ad esaurire il subprocedimento di approvazione e si risolva in un diniego della stessa ed impone all'ente di iniziare un nuovo iter procedimentale ove intenda ripresentare la variante.
In tale senso, del resto, si è costantemente pronunciata la Corte di Cassazione, la quale con specifico riferimento alle misure di salvaguardia ha ripetutamente affermato che, qualora un piano regolatore sia restituito per la rielaborazione, si rende necessaria una delibera comunale di riadozione dello strumento urbanistico e la nuova trasmissione del piano all'autorità competente, in mancanza del quale il comune deve essere considerato sprovvisto di strumento urbanistico e non possono essere applicate le misure di salvaguardia per difetto di pendenza della fase di approvazione (cfr. Cassazione civile , sez. II, 16 marzo 2007 , n. 6171; idem, sez. 2, sent. 18 aprile 1996, n. 3682) e le stesse devono ritenersi caducate con effetto ex tunc, prevedendo espressamente l'articolo unico della L. 3 novembre 1952, n. 1902, mod. dalla L. 5 luglio 1966, n. 517, art. 1, che, in tale caso, le dette misure decorrono dalla delibera di riadozione del piano (cfr.: cass. civ., sez. 1, sent. 21 gennaio 1987).
In conformità ai suddetti principi deve escludersi nel caso di specie l'operatività delle misure previste dalla legge n. 1902 del 1952, a tutela dell'attuazione della variante al piano regolatore, atteso che la variante era stata restituita al Comune dall’Amministrazione Provinciale di Napoli con la richiesta della sua integrazione e rielaborazione, non avendo rilevato la sussistenza dei requisiti di procedibilità amministrativa ai sensi della legge regionale n. 14/1982 (cfr. doc. 5 ricorrente).
Né quanto sopra osservato risulta smentito dalla documentazione depositata agli atti dal Comune a seguito della prima ordinanza istruttoria, dalla quale si evince l’effettiva restituzione della variante al Comune per le opportune integrazioni.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato, restando assorbite le ulteriori censure dedotte, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Va, di contro, respinta la domanda di risarcimento del danno alla luce sia della misura cautelare tempestivamente accordata da questo Tribunale che della presente decisione, che ha consentito al ricorrente di ottenere adeguata tutela della propria sfera giuridico patrimoniale.
Del resto, l’interessato non ha offerto alcuna concreta prova del pregiudizio sofferto, essendosi limitato ad affermare che il danno è riconducibile alla perdita di valore del fondo derivante dalla presunta inedificabilità dello stesso, al lucro cessante connesso alla perdita di valore di mercato degli immobili e al danno emergente derivante dalle spese sostenute per l’acquisto del fondo.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione Provinciale di Napoli;
- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla la nota 24 dicembre 2007, n. 25.542 e la nota 31 agosto 2006, n. 14.474, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
- condanna il Comune di Brusciano al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in €. 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Anna Pappalardo, Consigliere
Vincenzo Blanda, Primo Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)