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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 11 marzo 2009 n. 468
Aldo Ravalli – Presidente, Ettore Manca – Estensore.
Cisa s.p.a. (avv.ti L. e P. Quinto) c.
Comune di Statte (n.c.),
Provincia di Taranto (avv. A. Loiodice),
Regione Puglia (avv. L. Paccione).


Ambiente e territorio – Parchi e riserve naturali – Istituzione di un parco naturale regionale – Schema di disegno di legge – Delibera di adozione – Impugnazione – Ricorso – Difetto assoluto di giurisdizione

Sussiste il difetto assoluto di giurisdizione sul ricorso col quale si chiede l’annullamento della delibera consiliare di prima adozione dello “schema” di disegno di legge per l’istituzione di un parco naturale regionale, perché, rientrando tale atto nelle fasi legislativamente regolate del processo di formazione della legge regionale in materia di istituzione di parchi naturali regionali, esso, in quanto espressione di esercizio della potestà legislativa dell’Ente Regione, è sottratto al sindacato giurisdizionale, sia del giudice ordinario che di quello amministrativo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso n. 2093/05, proposto da:
- Cisa S.p.a., in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Quinto e Pietro Quinto ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dei difensori, alla via Garibaldi 43;

contro



-
Comune di Statte, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

- Provincia di Taranto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Aldo Loiodice ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Tondi della Mura, alla via 95 Reggimento Fanteria 29;

- Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Paccione ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Roberto G. Marra, alla piazza Mazzini 72;



per l’annullamento:
- dello schema di disegno di legge di “Istituzione del parco naturale regionale Terre delle Gravine” adottato dalla G.R.P. il 6.8.05;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la nota dell’Assessorato all’Ecologia - Ufficio Parchi della Regione Puglia in data 24.8.05, n. 9951 e gli atti della pre-conferenza di servizi.

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Taranto.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 5.11.08 il dott. Ettore Manca e uditi per le parti gli Avv.ti Antonio Quinto -in sostituzione di Pietro e Luigi Quinto-, Leuci -in sostituzione di Paccione- e Angelelli -in sostituzione di Loiodice.
Osservato quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1.- Dagli atti della causa emerge che:
1.1 la ricorrente è proprietaria di un vasto compendio immobiliare ubicato nel territorio del Comune di Statte, rispetto al quale attivava un procedimento ex artt. 27 e 28 d.lgs. 22/97 per la realizzazione di un impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.
1.2 In modo del tutto casuale, peraltro, essa apprendeva che una parte dell’area risultava interessata dagli atti di istituzione del “Parco Naturale Regionale Terra della Gravina”.
1.2 Detto Parco, concepito sulla base della disciplina posta con la l.r. 24.7.97, n. 19 (“Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia”), veniva concretamente disegnato mediante lo schema di disegno di legge adottato dalla Giunta Regionale con delibera del 6.8.05.
2.- La delibera appena indicata, e gli altri atti indicati in epigrafe, venivano dunque impugnati per i seguenti motivi:
- Violazione del giusto procedimento. Violazione di legge. Eccesso di potere. Sviamento. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90. Violazione e falsa applicazione della l.r. 19/97. Violazione e falsa applicazione della l. 394/91. Irrazionalità. Illogicità e contraddittorietà.
3.- All’adozione dello schema di disegno di legge seguiva peraltro quella del disegno di legge, avvenuta con delibera 9.11.05, e, quindi, l’approvazione della legge regionale n. 18 del 20.12.05.
4.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.
4.1 Ed infatti:
- con distinto ricorso altri soggetti interessati impugnavano il medesimo schema di disegno di legge;
- all’esito del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla Regione Puglia le SS.UU. della Suprema Corte dichiaravano il difetto assoluto di giurisdizione, per le ragioni e nei sensi che seguono:
- « La Regione Puglia, in persona del suo presidente p.t., ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con riferimento al procedimento attivato innanzi al Tar Puglia - Sezione distaccata di Lecce, dalla Società Agricola Forestale Fiascone s.n.c., unitamente ad altre dodici persone fisiche, per l’annullamento della delib. Giunta Regionale 6 agosto 2005 di approvazione dello “Schema di disegno di legge Istituzione del Parco naturale Regionale Terra delle Gravine” e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Deduce la regione ricorrente che la l.r. Puglia 24 luglio 1997, n. 119, disciplina il procedimento di formazione della legge istitutiva delle aree naturali protette, e -in adempimento alle prescrizioni normative citate- con delib. 6 agosto 2005, all’esito delle “preconferenze” previste al fine di individuare le linee guida per la redazione dei documenti di indirizzo di cui alla l. n. 394 del 1991, art. 22, comma 1, con la partecipazione dei soggetti interessati (amministrazioni locali, consorzi di bonifica, organizzazioni agricole, imprenditoriali e ambientaliste), era stato adottato lo “Schema di disegno di legge istituzione del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine”, successivamente notificato alle amministrazioni interessate, adottato definitivamente all’esito degli ulteriori adempimenti previsti dalla citata Legge Regionale, e dopo i lavori consiliari tradotto nella l.r. 20 dicembre 2005, n. 18.
I soggetti indicati hanno quindi proposto ricorso al Tar Puglia chiedendo l’annullamento della delibera consiliare di prima adozione dello “Schema” di disegno di legge in questione.
A parere della Regione ricorrente difetta la giurisdizione dei giudici amministrativi sugli atti impugnati perché la delibera non ha natura di atto amministrativo, essendo strutturalmente e funzionalmente attratta nell’orbita della funzione legislativa di cui costituisce -nel caso di specie- la fase genetica.
Sussiste quindi la insindacabilità dell’atto in questione da parte del giudice amministrativo, alla luce del disposto dell’art. 134 Cost..
[…]
Il ricorso della Regione Puglia è fondato, dovendosi dichiarare, nel caso di specie, il difetto assoluto di giurisdizione.
Premesso che il completamento dell’iter legislativo, con la trasformazione in Legge Regionale (l.r. n. 18 del 2005 pubblicata nel B.U. Regione Puglia n. 157, del 27 dicembre 2005) dello schema di disegno di legge oggetto dell’impugnativa, farebbe venire meno l’interesse al proseguimento del giudizio innanzi all’A.G.A. per il quale è stato proposto il regolamento, va, tuttavia, osservato che la questione della giurisdizione ha priorità logico-giuridica rispetto a qualsiasi statuizione di merito, tra cui rientra anche quella che dichiara cessata la materia del contendere.
Ciò detto, si osserva che gli atti impugnati costituiscono fasi legislativamente regolate del processo di formazione della legge regionale in materia di istituzione di parchi naturali regionali, sicché gli stessi, in quanto espressione di esercizio della potestà legislativa dell’Ente Regione, sono sottratti al sindacato giurisdizionale, sia del giudice ordinario che di quello amministrativo.
Il cittadino interessato non ha azione giurisdizionale diretta per far valere gli eventuali vizi degli atti concorrenti al procedimento formativo della legge, vizi che -se sussistenti- certamente possono tradursi in vizi dell’atto conclusivo del procedimento stesso, e cioè della legge regionale;
tuttavia all'interessato è dato ricorrere, secondo l’ordinario riparto della giurisdizione, contro gli atti amministrativi emessi dall’organo locale in attuazione della legge regionale, e in tale sede l’interessato può anche denunciare i vizi degli atti formativi dell’indicato procedimento legislativo quale mezzo al fine di sollevare la questione di illegittimità costituzionale della legge medesima innanzi al giudice delle leggi, ove i vizi in questione si prospettino come violazione dei principi costituzionali concernenti i limiti e le forme di esplicazione della potestà legislativa regionale.
Nella specie va, pertanto, dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, non spettando ad alcun giudice, né ordinario nè amministrativo, il sindacato su atti facenti parte dell’iter formativo di una legge regionale » (S.U., ord. n. 2439 dell’1.2.08).
4.2 Sulla base di quanto fin qui esposto deve dunque dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione
5.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso n. 2093/05 indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 5.11.08 con l’intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2009



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