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n.3-2009 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 23 febbraio 2009 n. 509
Pres. Calvo – Est. Fornataro
Petroltermica – Comac – Olcea srl (avv.ti Bianchetti, Manni) c. E.N.E.A. (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Società San Castririnao Petroli srl


1. – Contratti p.a. – Appalti – Gara – Documentazione – Autocertificazione - Fotocopia carta di identità – Mancanza – Violazione natura sostanziale.

 

2. - Contratti p.a. – Appalti – Gara – Documentazione – Autocertificazione - Fotocopia carta di identità – Mancanza – Applicazione art. 15 d.lgs. 358/1992 – Esclusione.

1. – L’omessa presentazione della fotocopia della carta di identità in allegato all’autocertificazione integra una violazione di natura sostanziale, in quanto la dichiarazione sostitutiva, in luogo dell’apposita certificazione, richiede il rispetto di un minimo ineludibile di formalità, a garanzia della consapevole e responsabile provenienza della documentazione, sicchè l’allegazione della fotocopia della carta di identità assume la funzione sostanziale di prova della provenienza della dichiarazione e ne forma parte integrante.

 

2. – Il concorrente non può completare ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 358/1992 la mancata produzione della fotocopia della carta di identità, in quanto la produzione ha valore sostanziale integrando uno degli elementi della documentazione.


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