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n.3-2009 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 21 febbraio 2009 n. 485
Pres. Calvo – Est. Brandileone
Casa di Cura San Secondo sas (avv.ti Sorgente, Bruno, Ingicco, Montanaro) c. Regione Piemonte (avv. Rava) e ASL 19 Asti


1. – Sanità – Case di cura – Accreditamento – Autorizzazione – Condizioni – Disponibilità locali ove svolgere esercizio.

 

2. - Sanità – Case di cura – Accreditamento – Autorizzazione provvisoria scaduta – Sospensione efficacia – Valore – Misura soprassessoria.

1. – Non è ipotizzabile la permanenza di un’autorizzazione e del rapporto di accreditamento con il S.S.N. senza la disponibilità dei locali per l’esercizio dell’attività, stante l’indissolubile connessione del titolo abilitativo con una ben individuata struttura ove svolgere l’attività.

 

2. - L’autorizzazione non può essere sospesa per il periodo di svolgimento dell’attività da parte di un terzo titolare della gestione nella stessa casa di cura, posto che non sono ammissibili due autorizzazioni intestate a soggetti diversi ma riferite allo stessa casa di cura.

 

3. – La sospensione dell’autorizzazione provvisoria scaduta ha il valore di diffida a regolarizzare le irregolarità riscontrate dalla P.A. prima di sanzionare definitivamente il diniego di prosecuzione dell’espletamento dell’attività sanitaria mediante la revoca dell’autorizzazione.


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